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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17035 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cestaro e Marco Controparte_1 P.IVA_1
Piegari, del Foro di Salerno, indirizzo PEC: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz, del Foro di Belluno, CP_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- in via preliminare , accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano che ha emanato il decreto ingiuntivo n. RG 5158/2024 del 12.03.2024 e, per l'effetto, revocare il medesimo;
- in via principale e nel merito: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la questione preliminare di rito, accertare e dichiarare che le somme indicate nel decreto ingiuntivo non sono dovute e per l'effetto, revocare il medesimo. Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. parte opposta: “in via preliminare: I) accertare e dichiarare che competente a decidere nella presente opposizione è il Tribunale di Milano e non il Tribunale di Salerno;
II) in considerazione di quanto dedotto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo inoltrato da e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
III) Controparte_1 nell'ipotesi in cui l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non sia da considerarsi nullo, dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
nel merito: in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 4003/2024 del 12.3.2024; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 17.477,72 (ovvero € 18.889,26 - € 1.411,54), oltre interessi moratori, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi, oltre ad IVA e C.A. come per Legge;
in via istruttoria: I) ci si richiama alle istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di data 9.10.2024; II) con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza ed ulteriore produzione documentale nei termini di legge”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 4003/2024 del 19.03.2024, emesso a favore di per l'importo di euro CP_2
18.889,26, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo maturato,
1 oggetto delle fatture nn. 3912000353 del 22.6.2020, n. 3912000444 del 16.7.2020, n. 3912000460 del 22.7.2020; n. 3912000810 del 30.10.2020 e n. 3912000811 del 30.10.2020.
Quali motivi di opposizione, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano e, nel merito, sia l'inidoneità delle fatture a fornire la prova del diritto di credito invocato, sia la le contestazioni sollevate dai destinatari della forniture che non trovarono di gradimento i motori di raffreddamento.
Si è costituita ritualmente in giudizio, in data 9.10.2024, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e sono state rigettate le prove costituende con fissazione di udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente non può considerarsi validamente proposta, atteso che la competenza del Tribunale adito è stato contestata in riferimento ad uno solo dei fori concorrenti.
Nello specifico, ha richiamato solo il foro del luogo della sede del convenuto a Controparte_1 norma dell'art. 19 c.p.c., tralasciando di considerare gli ulteriori criteri di collegamento in materia di diritto di obbligazione, tra i quali il luogo dove è sorta l'obbligazione e il luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione (di pagamento del corrispettivo).
Non appare superfluo rammentare che (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 (Rv. 654348 -
01) “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c.,
l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato
l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).
La mancata proposizione dell'eccezione con riferimento a tutti i criteri concorrenti determina il
2 rigetto della stessa, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'ingiungente opposto, con correlata competenza del giudice adito.
2. La società opposta in conformità alle regole sull'onere probatorio in materia CP_2
contrattuale, ha fornito la prova della fonte negoziale, producendo, oltre alle fatture (docc. 1,2,3,4,5 fasc. monitorio) - genericamente contestate dalla parte opponente con il mero richiamo alla giurisprudenza sull'inidoneità dei titoli in esame a fornire la prova del credito – le conferme d'ordine provenienti dalla (docc. 11,12,13,14 fascicolo monitorio). Controparte_1
La opposta, a sostegno della titolarità del credito azionato nella procedura monitoria, ha, altresì, prodotto i documenti di trasporto della fornitura effettuata a favore della opponente (docc. 4,5,6,7,8, fasc. opposta), in forza della quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo e, soprattutto, lo scambio di e-mail del 12.07.2022 e del 3.08.2022 (doc. 23 fasc. opposta) avente ad oggetto le generiche contestazioni su un motore, fornito peraltro nel 2020, due anni prima rispetto ai rilievi formulati.
A fronte della allegazioni e prove messe a disposizione, entro i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, dalla società opposta, non ha sollevato contestazioni specifiche, né Controparte_1
ha prodotto prove precostituite - oltre alle generiche e risalenti contestazioni su un motore non idonee a giustificare, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., la sospensione del pagamento - né ha articolato prove costituende ammissibili.
Peraltro, la committente è anche decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo depositato, nei termini perentori, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Conseguentemente, i fatti dedotti devono considerarsi provati sia dalle prove precostituite offerte dall'opposta, sia, soprattutto, dalle generiche contestazioni - risalenti a due anni prima rispetto alla richiesto di pagamento - su asseriti malfunzionamenti a motori, dei quali non sussiste la prova, neppure presuntiva, della riferibilità causale alla condotta dalla parte opposta.
3. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 18.889,26), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4003/2024 del 19.03.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_2
liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cestaro e Marco Controparte_1 P.IVA_1
Piegari, del Foro di Salerno, indirizzo PEC: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz, del Foro di Belluno, CP_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- in via preliminare , accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano che ha emanato il decreto ingiuntivo n. RG 5158/2024 del 12.03.2024 e, per l'effetto, revocare il medesimo;
- in via principale e nel merito: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la questione preliminare di rito, accertare e dichiarare che le somme indicate nel decreto ingiuntivo non sono dovute e per l'effetto, revocare il medesimo. Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. parte opposta: “in via preliminare: I) accertare e dichiarare che competente a decidere nella presente opposizione è il Tribunale di Milano e non il Tribunale di Salerno;
II) in considerazione di quanto dedotto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo inoltrato da e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
III) Controparte_1 nell'ipotesi in cui l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non sia da considerarsi nullo, dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
nel merito: in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 4003/2024 del 12.3.2024; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 17.477,72 (ovvero € 18.889,26 - € 1.411,54), oltre interessi moratori, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi, oltre ad IVA e C.A. come per Legge;
in via istruttoria: I) ci si richiama alle istanze istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione e risposta di data 9.10.2024; II) con riserva di ogni ulteriore deduzione, istanza ed ulteriore produzione documentale nei termini di legge”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 4003/2024 del 19.03.2024, emesso a favore di per l'importo di euro CP_2
18.889,26, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo maturato,
1 oggetto delle fatture nn. 3912000353 del 22.6.2020, n. 3912000444 del 16.7.2020, n. 3912000460 del 22.7.2020; n. 3912000810 del 30.10.2020 e n. 3912000811 del 30.10.2020.
Quali motivi di opposizione, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano e, nel merito, sia l'inidoneità delle fatture a fornire la prova del diritto di credito invocato, sia la le contestazioni sollevate dai destinatari della forniture che non trovarono di gradimento i motori di raffreddamento.
Si è costituita ritualmente in giudizio, in data 9.10.2024, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. e sono state rigettate le prove costituende con fissazione di udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente non può considerarsi validamente proposta, atteso che la competenza del Tribunale adito è stato contestata in riferimento ad uno solo dei fori concorrenti.
Nello specifico, ha richiamato solo il foro del luogo della sede del convenuto a Controparte_1 norma dell'art. 19 c.p.c., tralasciando di considerare gli ulteriori criteri di collegamento in materia di diritto di obbligazione, tra i quali il luogo dove è sorta l'obbligazione e il luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione (di pagamento del corrispettivo).
Non appare superfluo rammentare che (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 (Rv. 654348 -
01) “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c.,
l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato
l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).
La mancata proposizione dell'eccezione con riferimento a tutti i criteri concorrenti determina il
2 rigetto della stessa, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'ingiungente opposto, con correlata competenza del giudice adito.
2. La società opposta in conformità alle regole sull'onere probatorio in materia CP_2
contrattuale, ha fornito la prova della fonte negoziale, producendo, oltre alle fatture (docc. 1,2,3,4,5 fasc. monitorio) - genericamente contestate dalla parte opponente con il mero richiamo alla giurisprudenza sull'inidoneità dei titoli in esame a fornire la prova del credito – le conferme d'ordine provenienti dalla (docc. 11,12,13,14 fascicolo monitorio). Controparte_1
La opposta, a sostegno della titolarità del credito azionato nella procedura monitoria, ha, altresì, prodotto i documenti di trasporto della fornitura effettuata a favore della opponente (docc. 4,5,6,7,8, fasc. opposta), in forza della quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo e, soprattutto, lo scambio di e-mail del 12.07.2022 e del 3.08.2022 (doc. 23 fasc. opposta) avente ad oggetto le generiche contestazioni su un motore, fornito peraltro nel 2020, due anni prima rispetto ai rilievi formulati.
A fronte della allegazioni e prove messe a disposizione, entro i termini delle preclusioni assertive e istruttorie, dalla società opposta, non ha sollevato contestazioni specifiche, né Controparte_1
ha prodotto prove precostituite - oltre alle generiche e risalenti contestazioni su un motore non idonee a giustificare, a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., la sospensione del pagamento - né ha articolato prove costituende ammissibili.
Peraltro, la committente è anche decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo depositato, nei termini perentori, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Conseguentemente, i fatti dedotti devono considerarsi provati sia dalle prove precostituite offerte dall'opposta, sia, soprattutto, dalle generiche contestazioni - risalenti a due anni prima rispetto alla richiesto di pagamento - su asseriti malfunzionamenti a motori, dei quali non sussiste la prova, neppure presuntiva, della riferibilità causale alla condotta dalla parte opposta.
3. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 18.889,26), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4003/2024 del 19.03.2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_2
liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
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