Parere definitivo 27 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02862/2025REG.PROV.COLL.
N. 01288/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2022, proposto da Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cabrini, Emilia Bridelli, domiciliataria ex lege in Piacenza, piazzetta Mercanti n. 2;
contro
ZI s.p.a. in liquidazione, non costituita in giudizio;
NT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00176/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NT s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. In data 16 marzo 2018, il Consiglio Comunale di Piacenza adottava la deliberazione n. 67 avente ad oggetto “Indirizzi per la definizione di avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata a selezionare parte delle previsioni contenute nel vigente PSC cui dare immediata attuazione, previsa presentazione di proposte di Accordi Operativi”.
1.2. La società ZI s.r.l presentava, in data 20 settembre 2019, al Comune di Piacenza una proposta di accordo operativo riguardante le aree di sua proprietà denominate “AID 20 e AL8 site”, ubicate nel medesimo Comune, in Corso Europa.
In relazione a tale proposta si svolgeva un confronto fra la società ZI in liquidazione ed il Comune di Piacenza, che, con note n. 119803, del 21 ottobre 2019, e n. 144617, del 19 dicembre 2019, rappresentava che la proposta presentata era in contrasto con la LR n. 24/2017 e con la delibera del Consiglio Comunale n. 8/2019 “in quanto non in grado di dare immediata attuazione alle previsioni contenute nel PSC” atteso che “il vigente Piano Strutturale Comunale di Piacenza, nelle “Schede progetto - territorio potenzialmente urbanizzabile – residui PRG vigente” e nell’art. 4.6 individua due distinti PUA denominati AID 20 ZI e AL 8 IO che non includono l’area proposta di via Morigi”.
1.3. Preso atto di tali risposte, la ZI s.r.l presentava al Comune di Piacenza una nuova proposta di Accordo Operativo, datata 16 gennaio 2020, avente ad oggetto unicamente le predette due aree di Corso Europa.
1.4. Successivamente, con la delibera n. 32, del 27 luglio 2020, il Comune di Piacenza procedeva ad un aggiornamento della delibera di indirizzo adottata ai sensi dell’art. 4, comma 2, della LR n. 24/2017, stabilendo al relativo punto 3, che: “in considerazione delle conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria da COVID 19, tutt’ora in corso, che hanno creato situazioni di fortissima difficoltà a molti settori dell’economia piacentina, in particolare alle attività commerciali non alimentari di vicinato, che hanno assistito ad una drastica diminuzione delle vendite dei prodotti, non è valutabile nel contesto degli accordi operativi presentati, l’insediamento di nuove attività commerciali in nessun ambito, fatta eccezione per quelle che si configurino come esercizi di vicinato”.
2. Avverso il predetto provvedimento ZI s.r.l proponeva ricorso dinanzi al T.a.r., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei principi di cui alla legge regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017 ed, in particolare, degli artt. 3, 4, 38 della medesima legge. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 13.5, 1.3 c.5, 4.6 delle NTS del vigente PSC, degli artt. 81,1, 82.1 e 82.3 delle NA del vigente RUE, dell’art. 79 del vigente RE e degli artt. 32 e 33 delle NA richiamato PRG del 2001e succ.ve varianti - Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1.7 delle NA del vigente PSC e degli artt.32 e 32 bis della legge regionale E.R. n. 20/2000 e s.m.i. - Eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi generali, di rango costituzionale, di legalità, di tipicità dei provvedimenti ed atti amministrativi, di funzionalizzazione di tassatività e di determinatezza degli atti e delle attività amministrative nonché di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.) - Violazione dei principi generali di imparzialità, proporzionalità e buona fede, del giusto procedimento, di buon andamento e di doverosità dell’azione amministrativa. - Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di presupposti, irragionevolezza, illogicità;
2) Violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per sviamento - Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i; Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per sviamento, motivazione inesistente e comunque incoerente e contraddittoria nonché per illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti e provvedimenti del medesimo procedimento.
Inoltre, ZI s.r.l chiedeva la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni asseritamente subiti da parte della stessa.
3. Il T.a.r., con la decisione 25 giugno 2021, n. 176, ha accolto il ricorso, annullando la delibera del Consiglio Comunale di Piacenza n. 32 del 27 luglio 2020
4. Il Comune di Piacenza ha proposto appello.
5. Si è costituita nel giudizio di appello NT s.r.l., chiedendo di dicharare l’appello infondato.
6. In data 14 aprile 2022 NT s.r.l. ha proposto appello incidentale.
7. In data 3 giugno 2024, la parte appellante ha formulato una richiesta di rinuncia al giudizio in esame.
8. In data 16 gennaio 2025 NT s.r.l. ha dichiarato di aderire alla rinuncia formulata dal Comune appellante, contestualmente rinunciando all’impugnativa incidentale proposta.
9. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è tata trattenuta in decisione.
10. Osserva il Collegio che il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
L’art. 84 cod. proc. amm. prevede che: i ) « la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale» (comma 1); ii ) « il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle » (comma 2); iii ) « la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza » (comma 3); iv ) « se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue » (comma 3).
Nel caso in esame, la parte appellante ha depositato in giudizio un atto di rinuncia conforme alle riportate regole processuali, con la conseguenza che il processo deve essere dichiarato estinto.
11. Sussistono i motivi, data anche la particolarità della questione, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO