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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2265/2024
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ileana Ficoroni - OPPONENTE Parte_1
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Gregorio Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società qui opposta chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo in ragione di un contratto del
1.1.2018, sottoscritto tra le parti, nonché delle fatture inevase: la fattura n. 238 e 239 del 2023, per €
19.647,6, in danno della opponente società;
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Alice Buonafede, emetteva il decreto ingiuntivo n.
323/2024, RG 335/24, così ingiungendo alla il pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di €19.647,00 oltre interessi e spese monitorie liquidate in € 830,00 per CP_1 compensi, € 145,50 per esborsi oltre accessori di legge;
Avverso detto decreto ingiuntivo formulava opposizione la deducendo la illegittimità Parte_1
della somma richiesta in pagamento per chiusura di ogni rapporto fra le società; la inesigibilità della somma richiesta in pagamento;
la indeterminatezza – erroneità – illiquidità del credito Infine ha spiegato domanda riconvenzionale volta al risarcimento danni per € 20.000,00 per violazione del patto di non concorrenza.
pagina 2 di 4 Orbene la causa ritenuta di natura documentale e pronta per la decisione all'udienza del 12 Febbraio
2025.
L'opposizione deve ritenersi infondata atteso che risulta documentalmente e precisamente dal contratto depositato in atti che la per conto di (già , aveva ad Controparte_1 Parte_1 CP_2
oggetto nel contratto di cui è causa l'attività di noleggio. deposito, consegna e ritiro, nonché manutenzione di bagni mobili della a fronte di tale attività l'opponente rimetteva a Parte_1
favore della un corrispettivo, fissato in percentuale, a seconda del tipo di Controparte_1
fornitura, più specificamente il 67,5% del corrispettivo per il noleggio per il settore cantieristico e il
62,5% del corrispettivo per il noleggio di lungo periodo (si veda l art. 25 contratto);
Il contratto in essere prevedeva che la aveva l'esclusiva del noleggio, pulizia, Controparte_1
svuotamento, ecc., dei bagni su tutto il territorio della provincia di Avellino e Parte_1
Benevento ad eccezione di eventuali forniture richieste in tale ambito territoriale dai cd. clienti direzionali, ovvero un elenco di soggetti, che venivano gestite direttamente dalla Parte_1
Tale contratto risulta essere stato risolto.
La somma di cui all'opposto D.I. è riferita a contratti stipulati prima della cessazione del rapporto tra la e la e precisamente ai contratti di noleggio delle aziende Parte_1 Controparte_1
indicate nello scadenzario nel periodo 31.05.2022 – 31.12.2022, ovvero prima della risoluzione contrattuale avvenuta in data 1.02.2023.
Risulta depositata una pec nella quale la società qui opponente da conto del pagamento di euro €
5.116,78 e dove si precisa che gli ulteriori pagamenti sarebbero avvenuti secondo lo scadenzario.
IL totale dovuto è pari ad euro € 19.647,61.
Si deve rilevare che il documento protocollo di intesa all. 4 del contratto non risulta essere stato sottoscritto dalla opposta.
In ordine alla domanda riconvenzionale questa deve ritenersi infondata atteso che a norma dell'art. 2596 c.c. “il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.
Sotto questo preliminare aspetto il patto di non concorrenza come formulato nel contratto secondo l'art. 1341, comma 2, c.c. è valido se circoscritto ad una determinata area territoriale o circoscritto a specifiche attività o settori di produzione, dovendo quindi avere i requisiti della determinatezza pagina 3 di 4 geografica e merceologica. Quindi i privati possono sì restringere la libertà negoziale, ma non eliminarla del tutto.
Ciò nel solco dell'art. 1322, comma 1, c.c. il quale nel riconoscere alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, evidenzia che ciò debba comunque avvenire secondo “i limiti imposti dalla legge”. Per come formulato l'art. 29 del contratto stipulato dalle parti risulta essere nullo sotto due aspetti entrambi riconducibili alla sua assoluta indeterminatezza. Il tenore del detto articolo fa sì che possa essere certamente ritenuto “ un'intesa ”, ex art. 2 L. 287/90, volta a falsare e a restringere oltre modo la concorrenza e come tale, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 287/90, intesa vietata e conseguentemente nulla.
La giurisprudenza ha chiarito che la limitazione geografica – territoriale del patto deve essere precisamente individuata, ben specificata e determinata dallo stesso, pena la sua nullità e in ogni caso le limitazioni non possono privare – come nel caso di specie - completamente un soggetto della possibilità di esprimere la propria capacità professionale nell'ambito in cui si svolge la sua attività economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3000,00 oltre accessori, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giancarlo di Gregorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giancarlo di
Gregorio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 12 Febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2265/2024
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ileana Ficoroni - OPPONENTE Parte_1
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Gregorio Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società qui opposta chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo in ragione di un contratto del
1.1.2018, sottoscritto tra le parti, nonché delle fatture inevase: la fattura n. 238 e 239 del 2023, per €
19.647,6, in danno della opponente società;
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Alice Buonafede, emetteva il decreto ingiuntivo n.
323/2024, RG 335/24, così ingiungendo alla il pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di €19.647,00 oltre interessi e spese monitorie liquidate in € 830,00 per CP_1 compensi, € 145,50 per esborsi oltre accessori di legge;
Avverso detto decreto ingiuntivo formulava opposizione la deducendo la illegittimità Parte_1
della somma richiesta in pagamento per chiusura di ogni rapporto fra le società; la inesigibilità della somma richiesta in pagamento;
la indeterminatezza – erroneità – illiquidità del credito Infine ha spiegato domanda riconvenzionale volta al risarcimento danni per € 20.000,00 per violazione del patto di non concorrenza.
pagina 2 di 4 Orbene la causa ritenuta di natura documentale e pronta per la decisione all'udienza del 12 Febbraio
2025.
L'opposizione deve ritenersi infondata atteso che risulta documentalmente e precisamente dal contratto depositato in atti che la per conto di (già , aveva ad Controparte_1 Parte_1 CP_2
oggetto nel contratto di cui è causa l'attività di noleggio. deposito, consegna e ritiro, nonché manutenzione di bagni mobili della a fronte di tale attività l'opponente rimetteva a Parte_1
favore della un corrispettivo, fissato in percentuale, a seconda del tipo di Controparte_1
fornitura, più specificamente il 67,5% del corrispettivo per il noleggio per il settore cantieristico e il
62,5% del corrispettivo per il noleggio di lungo periodo (si veda l art. 25 contratto);
Il contratto in essere prevedeva che la aveva l'esclusiva del noleggio, pulizia, Controparte_1
svuotamento, ecc., dei bagni su tutto il territorio della provincia di Avellino e Parte_1
Benevento ad eccezione di eventuali forniture richieste in tale ambito territoriale dai cd. clienti direzionali, ovvero un elenco di soggetti, che venivano gestite direttamente dalla Parte_1
Tale contratto risulta essere stato risolto.
La somma di cui all'opposto D.I. è riferita a contratti stipulati prima della cessazione del rapporto tra la e la e precisamente ai contratti di noleggio delle aziende Parte_1 Controparte_1
indicate nello scadenzario nel periodo 31.05.2022 – 31.12.2022, ovvero prima della risoluzione contrattuale avvenuta in data 1.02.2023.
Risulta depositata una pec nella quale la società qui opponente da conto del pagamento di euro €
5.116,78 e dove si precisa che gli ulteriori pagamenti sarebbero avvenuti secondo lo scadenzario.
IL totale dovuto è pari ad euro € 19.647,61.
Si deve rilevare che il documento protocollo di intesa all. 4 del contratto non risulta essere stato sottoscritto dalla opposta.
In ordine alla domanda riconvenzionale questa deve ritenersi infondata atteso che a norma dell'art. 2596 c.c. “il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.
Sotto questo preliminare aspetto il patto di non concorrenza come formulato nel contratto secondo l'art. 1341, comma 2, c.c. è valido se circoscritto ad una determinata area territoriale o circoscritto a specifiche attività o settori di produzione, dovendo quindi avere i requisiti della determinatezza pagina 3 di 4 geografica e merceologica. Quindi i privati possono sì restringere la libertà negoziale, ma non eliminarla del tutto.
Ciò nel solco dell'art. 1322, comma 1, c.c. il quale nel riconoscere alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, evidenzia che ciò debba comunque avvenire secondo “i limiti imposti dalla legge”. Per come formulato l'art. 29 del contratto stipulato dalle parti risulta essere nullo sotto due aspetti entrambi riconducibili alla sua assoluta indeterminatezza. Il tenore del detto articolo fa sì che possa essere certamente ritenuto “ un'intesa ”, ex art. 2 L. 287/90, volta a falsare e a restringere oltre modo la concorrenza e come tale, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 287/90, intesa vietata e conseguentemente nulla.
La giurisprudenza ha chiarito che la limitazione geografica – territoriale del patto deve essere precisamente individuata, ben specificata e determinata dallo stesso, pena la sua nullità e in ogni caso le limitazioni non possono privare – come nel caso di specie - completamente un soggetto della possibilità di esprimere la propria capacità professionale nell'ambito in cui si svolge la sua attività economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente dovrà essere condannata al pagamento dell'importo di euro 3000,00 oltre accessori, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giancarlo di Gregorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Giancarlo di
Gregorio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 12 Febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci
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