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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2801/2020
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2801/2020 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. IO IN
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. CAPRIO ANGELA presente
Appellato/i
Controparte_2 Avv. MINCHELLA SILVANA avv Mustillo in sost.
(CONTUMACE) Controparte_3 Avv. IM RO PP (CONTUMACE) Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO IN AR GA AN Assistente giudiziario pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2801 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Controparte_1 C.F._1
RI (C.F.: - PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Emili, sito in Roma, in Via Teulada 38/a, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E P.I.: - C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Minchella (C.F.: C.F._3
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Email_2 sito in Cervaro (FR), L.go Fontana Fadoni n. 4, giusta in atti
- APPELLATA – E
E IM RO PP Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
pagina 2 di 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/6/2020, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di AS n. 1164/2019, pubblicata in data
7/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5035/2014, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e di e LD PI IU. Controparte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione notificato in data 31.12.2014, la conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di AS la unitamente a Controparte_2 CP_3
e LD PI IU per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] dall'istante in seguito al sinistro avvenuto in data 23.03.2013, mentre si trovava a bordo, quale terza trasportata, dell'autovettura Mercedes Classe C di proprietà di LD PI IU e condotta da . La veniva citata in qualità di assicuratore per la r.c.a. del Controparte_3 Controparte_4 suddetto veicolo, targato CD417PL e quindi legittimata passiva ai sensi dell'art. 141 D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice. Narrava la , a sostegno della propria CP_1 domanda, che alle ore 23:50 circa del suindicato giorno, il , posto alla guida Controparte_3 dell'autovettura con a bordo l'attrice, seduta sul sedile posteriore e munita di cintura di sicurezza, percorreva la strada che da Contrada Ponte Teano incrocia la SPI 79 in località Pontecorvo (FR), allorquando, giunto in prossimità di detto incrocio, perdeva il controllo del veicolo ed usciva di strada collidendo un muro di recinzione con la parte anteriore sinistra. In seguito al sinistro, la CP_1 veniva trasportata presso l'Ospedale Santa Scolastica di AS dove veniva ricoverata a causa delle gravissime lesioni. In particolare, dalla perizia medico legale effettuata sulla dal dott. CP_1 [...]
specialista in Medicina Legale e delle Ass.ni, emergevano “esiti di pluriframmentaria Persona_1 scomposta di tibia sinistra, trattata con fissatore esterno. Con attuale ipotonotrofia muscolare di gamba e limitazione funzionale antalgica di ginocchio e collo piede. Estesi esiti cicatriziali da fissatore… Reazione depressiva stabilizzata. Limitazione articolare post traumatica del rachide cervicale…” Pertanto, in conseguenza dell'incidente subito in data 23.03.2013, residuava per l'attrice il seguente danno: 180 giorni di inabilità temporanea assoluta;
104 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; invalidità permanente nella misura del 22%, intesa quale esclusivo danno biologico.
In data 20.01.2014, l'Istituto Assicuratore comunicava l'avvio della procedura di accertamento e il conferimento dell'incarico per la necessaria visita medico legale al dott. , il quale Persona_2 effettuava la suddetta visita in data 03.06.2014. Successivamente, in data 15.11.2014, la CP_5
sulla base della personale valutazione del danno e attribuendo metà della responsabilità
[...]
pagina 3 di 17 all'attrice, formulava offerta risarcitoria di € 19.000,00 che veniva trattenuta dalla quale CP_1 acconto sul maggior credito. In diritto l'istante inquadrava la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro del nell'alveo degli artt. 2043 e 2054 c.c. Chiedeva, dunque, Controparte_3 condannarsi i convenuti, in solido tra loro ed ognuno per le rispettive ragioni, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 255.825,00 cosi stimati: €
115.000,00 a titolo di danno patrimoniale futuro, € 118.553,00 a titolo di danno biologico ed €
22.272,00 per ITT e ITP. In data 19.03.2015 si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per omessa indicazione dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, numero 7, c.p.c. riguardante le decadenze e le preclusioni stabilite dall'art. 38 c.p.c. Eccepiva, inoltre, la mancanza di operatività della garanzia assicurativa per essere il conducente dell'autoveicolo, , non abilitato alla guida del mezzo secondo quanto Controparte_3 specificatamente previsto dall'art. 11 lettera b della polizza assicurativa n. 10068600 sottoscritta dal proprietario del veicolo LD PI IU. In tale caso, previsto da detta clausola dalla polizza assicurativa, la avrebbe potuto esercitare diritto di rivalsa per le somme Controparte_4 pagate al terzo danneggiato limitatamente al 10% del risarcimento liquidato e con il massimo di €
5.000,00. Nel merito parte convenuta eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva dichiararsi la corresponsabilità della nella produzione CP_1 dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 c.c. (…) Successivamente, all'udienza del 14.10.2015, dichiarava la contumacia di e di LD PI IU e, al fine di consentire Controparte_3 alla di notificare la domanda di rivalsa a LD PI IU, rinviava Controparte_4 all'udienza del 29.02.2016. Questi rimaneva contumace. (…) Espletata la CTU medico legale, la causa veniva rinviata all'udienza del 03.05.2019 e all'esito della stessa veniva trattenuta per la decisone e venivano concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di AS definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , in solido con i sigg. Controparte_2
LD PI IU e al pagamento dell'ulteriore somma a saldo di quanto Controparte_3 dovuto per il risarcimento del danno di € 577,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi su tale importo alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente dal di del fatto al saldo;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite restando a carico della il costo Controparte_2 della CTU medico legale;
condanna LD PI IU a rimborsare alla Controparte_6 gli importi che essa compagnia ha corrisposto all'attrice”.
pagina 4 di 17 § 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello, ritenere-dichiarare fondate le deduzioni, difese ed istanze avanzate dall'appellante come in motivazione e come tali idonee a fondare una pronuncia di revoca e riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alle doglianze esposte, ovvero nei termini sopra indicati e relativamente ai capoversi impugnati e qui richiamati, ritenendoli ingiusti ed errati, sul presupposto che se correttamente valutato il caso, la domanda e le risultanze istruttorie, il Tribunale di AS avrebbe diversamente sentenziato ed accolto le istanze di , come in atti richieste. E dunque richiamando, ai fini del Controparte_1 gravame, i capoversi oggetti di impugnativa, sopra dettagliatamente proposti, per effetto di quanto accertato ed accolto, Vorrà la Corte di Appello adìta, riformare e revocare (in via parziale) la sentenza n.1164/2019 rep 1813/2019 del 7.10.2019, sub rg 5035/2014 del Tribunale di AS e per l'effetto così decidere: in via preliminare e nel merito: qualora la Corte adita dovesse ritenere che le omissione di pronuncia, di cui in premessa (con riferimento al danno morale ed all'incidenza del danno sull'attività lavorativa della danneggiata) realizzino la violazione ex art 112 cpc, per omessa pronuncia, Vorrà ritenere-dichiarare nulla, la sentenza impugnata, con ogni conseguenza successiva;
nell'ipotesi invece in cui dovesse ritenere l'omissione denunciata assimilabile all'ipotesi di difetto di motivazione, in accoglimento del presente Appello, Vorrà così decidere: in via principale e nel merito: respinta ogni contraria domanda ed istanza, in accoglimento del presente appello, ritenute fondate e provate le ragioni di gravame spiegate, in riforma e revoca parziale della sentenza impugnata, accogliere le domande e le conclusioni avanzate dall'appellante nell'atto di citazione, nel verbale di precisazione delle conclusioni del 3.5.2019, come integrate e dettagliatamente esposte nella comparsa conclusionale del 2.7.2019 e nella memoria in replica del 22.7.2019 e pertanto: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adìta, ritenuta/confermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ed il fatto dannoso, ritenuta/confermata la responsabilità esclusiva nel sinistro a carico di , ex art 2043 Controparte_3 cc 2054 c.c. e/o ad ogni altro diverso titolo, nonché ritenuta/confermata la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura LD PI IU e dell' assicuratore soc. CP_7 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Cesare Pavese 385, CP_6 condannare gli appellati, già soccombenti nel giudizio di primo grado, in solido tra loro e ciascuno per le rispettive ragioni e/o titoli, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dell'appellante, , per i seguenti dettagliati importi: Tabella di riferimento: Tribunale Controparte_1 di Milano 2018; Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni;
Percentuale di invalidità permanente 15%; Punto base danno non patrimoniale € 3.570,33; Giorni di ITT 90; Giorni di ITP al
75% 0; Giorni di ITP al 50% 120; Giorni di ITP al 25% 0; Punto base ITT € 98,00; Danno risarcibile pagina 5 di 17 € 49.271,00; Aumento personalizzato (max 44%) € 70.950,00; Invalidità temporanea totale € 8.820,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.880,00; Totale danno biologico temporaneo € 14.700,00;
Totale generale € 63.971,00; Totale con personalizzazione massima € 85.650,00. Ovvero per la complessiva somma di € 85.650,00, oltre interessi compensativi come in premessa e rivalutazione ex lege, ovvero nella diversa maggiore e/o minor somma, che sarà ritenuta dovuta e di giustizia in base alle risultanze istruttorie e di causa, detratto l'acconto già percepito/corrisposto alla Controparte_1 dalla in plrpt, per la somma di € 17.500,00 (percepito ante causam) e per quella Controparte_5 successiva di € 591,00 seguita alla sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in applicazione dei criteri tabellari e di legge ai sensi del D.M. 55/14 ed della tabella al medesimo allegata, come modificato dal D.M. 37/2018. Sempre in via principale e nel merito: ferme le precedenti conclusioni, in accoglimento del presente appello e delle sue ragioni, voler altresì riformare e revocare la statuizione della sentenza impugnata al capoverso 1, pag. 6 della sentenza, di parte motiva, la quale dispone “Stante l'esito del giudizio con riconoscimento di credito residuo dell'attrice di modestissima entità rispetto al già percepito, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti..” ed il successivo e conseguente dispositivo di sentenza nella parte in cui “dichiara compensate tra le parti le spese di lite”, sul presupposto che una corretta ponderazione del caso e della domanda, avrebbe determinato l'accoglimento integrale della domanda attorea, senza omettere che la sentenza di primo grado ha comunque accolto la domanda attorea, ragion per cui il principio di soccombenza non risulta comunque soddisfatto, e la compensazione delle spese di lite non pare adeguatamente motivata, ancor più se si considera che la somma di € 577,50 scaturisce da un errore del calcolo per sottrazione ed è quindi, in ogni caso, errata. Vorrà pertanto la Corte adìta condannare gli odierni appellati, i medesimi soccombenti in primo grado, in solido e/o non tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/14 e la tabella al medesimo allegata, come modificato dal D.M. 37/2018. In via istruttoria: in accoglimento delle conclusioni istruttorie già rassegnate in primo grado, sulle quali nulla ha disposto il Tribunale di
AS (omessa la pronuncia), OL rimettere la causa in istruttoria e disporre l'integrazione della
CTU in atti, a carico del nominato CTU Dr , in quanto necessaria, in risposta alle Persona_3 doglianze mosse alle conclusioni (parziali/errate e riduttive) della CTU medesima, ovvero, se non ritenuto, rimettendo la liquidazione delle voci di danno omesse, al giudizio di equità della Corte adìta”.
§ 5. — L'appellata in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/12/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare per la pagina 6 di 17 declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della decisione gravata preso atto della disponibilità della comparente al pagamento banco iudicis della somma residuale che la Corte di Appello riterrà dovuta in relazione all'errata determinazione del saldo, come specificato nelle motivazioni del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Sin d'ora ci si oppone alla richiesta di controparte di rimessione della causa in istruttoria per la integrazione della CTU essendo la richiesta inammissibile e tardiva in secondo grado”.
§ 6. — Con ordinanza del 21/1/2022 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
LD PI IU ed è stata respinta l'istanza di integrazione della CTU.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'appellata, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in quattro motivi: Controparte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “insufficiente/errata valutazione del caso e delle emergenze processuali/sottostima del danno/omessa pronuncia in violazione di legge (art. 112 cpc) e o difetto di motivazione/parziale quantificazione della pretesa/violazione del diritto di difesa/omissione
(nella valutazione della richiesta di integrazione di CTU)”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…alla luce delle condivisibili conclusioni mediche del CTU, in quanto del tutto aderenti ai dati dal medesimo riscontrati documentalmente e clinicamente e resi oggettivi nel Suo elaborato, le lesioni riportate dalla risultano compatibili CP_1 sia con il sinistro stradale sia con l'utilizzo degli strumenti di sicurezza e sono così riassumibili:
"L'inabilità temporanea assoluta è durata gg. 30 (trenta): la paziente infatti dichiara di aver ripreso l'attività scolastica dopo circa un mese;
quella parziale al 50%, gg. 120 (centoventi) per il recupero funzionale tramite FKT. Esclusa la preesistenza di stati morbosi, si ritiene che a seguito dell'incidente permangano i seguenti postumi permanenti: limitazione funzionale dolorosa caviglia sin;
esiti cicatriziali al volto (di scarso riverbero) e alla gamba sin si ritiene che i postumi su descritti riducano permanentemente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 9% (nove per cento), con scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica (studentessa). Venendo alla loro quantificazione, in applicazione del dm ex art 139 del CdA, si avrà: percentuale di invalidità pagina 7 di 17 permanente al 9%: in soggetto all'epoca 17enne € 16.265,45; Invalidità temporanea totale di giorni
30: € 1.424,70; Invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 120: € 2.849,40. Totale: € 20.539,55 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante.” E ancora: “Considerato che, rivalutato ad oggi, l'importo di € 17.500,00 ammonta ad € 18.077,50 l'attrice ha diritto a ricevere a saldo l'ulteriore somma di € 577,50, quale differenza tra l'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e l'acconto trattenuto in fase precontenziosa.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “…L'analisi comparata dell'indagine compiuta dal Ctu, nella ricognizione del danno di , con i contenuti della certificazione Controparte_1 medico/ ospedaliera (dal ricovero pre e per l'intervento, fino alla guarigione con postumi della
), ed il raffronto del testo e delle conclusioni della consulenza di Ufficio, con quelle esposte CP_1 dal Dr e dal Dr (di parte assicurativa), evidenziano i limiti della Ctu, Persona_1 Per_2
l'inadeguatezza dell'indagine, la sua incompletezza, la superficialità dei suoi contenuti, che si sono tradotti in un'ingiusta sottostima del danno della , con riferimento alla valutazione integrale
CP_1 della sua “malattia”, con particolare riferimento all'errata quantificazione della temporanea, alla sottovalutazione dei postumi invalidanti, alla sottostima della percentuale dell'invalidità permanente, alla pochezza di indagine circa l'incidenza del danno sulla capacità lavorativa della , che CP_1 chiaramente era da svolgersi anche con riferimento alla capacità lavorativa generica ed alla lesione della cenestesi lavorativa. Se è vero, come è vero, che il Ctu, è la longa manus del Giudicante (peritus peritorum) e quindi super partes, con il compito di offrirgli, mediante l'elaborazione tecnica dei dati, realizzata per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, i risultati utili al suo decidere, è altrettanto vero che il compito del Giudicante è la valutazione omnicomprensiva del danno patito dal danneggiato (nulla escluso), nel suo diritto, costituzionalmente garantito (art 32 Cost), all'integrale ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza di un sinistro, ovvero ad una valutazione obiettiva e omnicomprensiva del danno, nulla escluso, nell'ottica di una indagine integrale e compiuta del caso.
(…) Ed infatti con riferimento alla valutazione della temporanea il CTU ha inteso limitare la ITT a GG
30, sul presupposto che la è tornata a scuola dopo un mese. Non ha considerato, il CP_1 consulente, che il ritorno (peraltro parziale, come lui stesso sottolinea) si era reso necessario per adempiere agli obblighi di frequenza, pena la perdita dell'anno scolastico e che la ragazza, allora diciassettenne, si muoveva con grande fatica e sempre accompagnata, a causa del dolore persistente, del EA (fissatore esterno) e comunque con l'uso delle stampelle canadesi che gli impedivano qualsiasi altra attività.. Ciò per sottolineare che la era tornata a scuola, nei giorni CP_1 obbligatori di frequenza, ma era impossibilitata allo svolgimento di tutte le attività del suo quotidiano, non autonoma, né “in salute”, tanto è vero che, con riferimento agli stessi parametri di valutazione, il pagina 8 di 17 Dr le ha riconosciuto 180 gg di ITT (conteggiati dall'evento alla rimozione del EA al 5 Persona_1 settembre 2013), il Dr le ha riconosciuto 80 gg di ITT , e la certificazione ospedaliera Per_2
(pacifica tra le parti e certamente obiettiva e probante) gliene ha riconosciuti, in prima battuta, 60 GG di ITT, salvo poi prolungare la malattia. Lo stesso CTU ha poi limitato la ITP , al 50%, alla data del
5.9.2013, corrispondente alla rimozione del EA, completamente omessa ogni valutazione per i successivi 104 GG, corrispondenti all'intervallo temporale tra la rimozione del EA e l'attestazione di avvenuta “guarigione con postumi”, certificata dall'Ospedale di AS in data 18.12.2013 (decorsi
9 mesi dall'evento), periodo in cui la si è sottoposta ad una lunga riabilitazione motoria ed a CP_1 controlli ospedalieri periodici ogni 15 gg.. (…) La stessa sommarietà di indagine del Ctu si manifesta con riferimento alla valutazione della la I.P., con evidente sottostima del danno (quantificato al 9% di
IP), per aver sottovalutato la limitazione funzionale dell'arto sx (caviglia), la ipotonotrofia muscolare,
l'eccedenza perimetrale di caviglia, rispetto al controlaterale, gli esiti cicatriziali, soprattutto quelli presenti sull'arto trattato chirurgicamente (e riconducibili al EA) e lo stato di eretismo patologico residuo, tutti menzionati dal Ctu nelle sue conclusioni, ma privati, in termini di anamnesi e di quantificazione, del giusto rilievo. A nulla sono valse, anche in questo caso, le controdeduzioni alla bozza del dr puntuali e pertinenti, cui il Ctu ha nuovamente replicato con poche righe, Persona_1 solo per smentirle con dichiarazioni atecniche e per confermare la bontà del suo operato, sul quale invece fortemente si dubita. Quanto, infine, alla valutazione dell'incidenza del danno sulla capacità lavorativa della danneggiata, il CTU limita l'indagine a quella specifica, dichiarando che è presente, ma di scarso rilievo (per quanto di riverbero in termini reddituali). Chiaramente l'indagine è incompleta, sul presupposto che la è studentessa e dunque se è pur vero che il quesito al CTU CP_1
è formulato su un modello standard e non esaustivo, è altrettanto vero che il Consulente avrebbe potuto, sua sponte, estendere la sua indagine e le conclusioni all'incidenza del danno sulla capacità lavorativa generica ed alla lesione della cenestesi lavorativa (più attinenti al caso), così come il
Giudice, a fronte dei ripetuti rilievi della parte danneggiata, avrebbe potuto ordinare l'integrazione della Ctu e/o equitativamente decidere, avendone gli strumenti anche probatori, nonché il conforto giurisprudenziale. (…) Ma ancor più è ingiustificato, se solo si considera che tutti gli elementi del caso ed il grave turbamento accertato ai danni della suffragano la sussistenza del diritto alla CP_1 massima personalizzazione del danno e/o ex morale che dir si voglia. (…) In sintesi il Tribunale di
AS, che ha già “mortificato” il danno della per aver aderito alla valutazione CP_1 sottostimante e riduttiva, oltre che deficitaria ed errata del CTU, inopinatamente, opera un'ulteriore ed illegittima riduzione nella valutazione del danno attoreo, in difetto di motivazione, ed anzi sottacendo il dato. Detto in maniera riduttiva, con riferimento al danno morale (e/o alla pagina 9 di 17 personalizzazione del danno): il Giudice non accoglie e non rigetta la richiesta avanzata dall'attrice, con azione ingiustificata ed inaccettabile, per averla pretermessa da un diritto provato e sussistente, oltre che rilevante. Ed infatti se lo stato di salute della emerge incontrovertibilmente e per CP_1 tabulas, poco sforzo è richiesto a OL “materializzare” de visu, le difficoltà oggettive della diciassettenne, , lesa nel volto, costretta a muoversi con le stampelle, resa inabile Controparte_1 nello svolgimento di qualsivoglia attività per la presenza ingombrante del fissatore esterno a supporto della tibia/gamba sx, faticosamente impegnata a non perdere l'anno scolastico, ancorché privata della sua vita relazionale, dei suoi interessi anche extra-scolastici, della sua quotidianità, sempre accompagnata e aiutata dalla famiglia, turbata (e lo ha stabilito anche il CTU) in maniera patologica, dall'accaduto, intimorita dalla dubbiosa possibilità di recuperare integralmente la funzionalità del suo corpo e la sua vita di tutti i giorni. (…) ritenendo sussistere nel caso de quo il diritto della , CP_1 disatteso in primo grado (perché vi è omessa pronuncia), a vedersi riconosciuto il danno dinamico relazionale, ovvero l'incidenza del danno patito sulla sua capacità lavorativa specifica e/o generica ovvero nei termini del cd danno da cenestesi lavorativa, per i quali si rinnova la richiesta e si rimette ogni decisione alla Corte di Appello adìta, che Vorrà, previo riconoscimento del preteso diritto, indicarne i criteri e le modalità di liquidazione, nei termini e nella misura ritenuti più attinenti al caso.
(…) Ma soprattutto è richiesto alla Corte, in quanto provato e sussistente, il riconoscimento, in favore dell'appellante, del danno da lesione della cenestesi lavorativa, consistito nella maggiore usura, fatica e difficoltà, innegabili, per quanto emerso dalla prova documentale/medica in atti e dalla Ctu, incontrate da , nello svolgimento delle sue attività di studentessa (prima di Liceo e Controparte_1 poi di scienze motorie), valutate obiettivamente le sue condizioni di salute e di malattia, l'uso del EA, la deambulazione assistita (…).
Il motivo non ha pregio.
Complessivamente dalla relazione tecnica depositata dal c.t.u. in primo grado, emerge la esaustiva risposta ai quesiti ad esso affidati dal Tribunale adito, oltre che ai rilievi critici sollevati dal medico legale designato dall'attrice.
Nella relazione d'ufficio svolta, infatti, è compiutamente argomentato con evidenze scientifiche, all'esito di apposita visita, che ha riportato i seguenti esiti permanenti causalmente Controparte_1 collegati all'incidente de quo: “Volto: Esiti cicatriziali appena visibili dell'emivolto sin. e labbro sin.
Arto inferiore sinistro A livello del terzo inferiore di gamba esiti cicatriziali in sede di applicazione di fissatori esterni;
lieve ipotonotrofia muscolare, eccedenza perimetrale di caviglia di ca 2 cm rispetto alla controlaterale. Limitazione delle escursioni articolari per perdita di 1/3 dei movimenti di flesso-
pagina 10 di 17 estensione della caviglia. VE zoppia in fuga con difficoltà all'accovacciamento completo. Versante psichico: Stato eretistico nel rammentare l'episodio traumatico”.
L'ausiliare ha quindi accertato l'esistenza, nel caso concreto, di un'invalidità permanente pari al
9 % (di cui, per come chiarito in risposta alle osservazioni critiche del ctp dell'attrice, 4 punti percentuali per la limitazione funzionale articolare residuata dagli esiti fratturativi della tibia e i rimanenti 5 punti per la tumefazione locale, l'ipotrofia muscolare, gli esiti cicatriziali del volto - ai quali ha attribuito due punti - e l'eretismo), con scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica
(trattandosi di studentessa); ha inoltre riscontrato una inabilità temporanea assoluta pari a gg. 30, avendo la paziente ripreso l'attività scolastica dopo circa un mese, e una invalidità parziale al 50%, pari a gg. 120 (centoventi) per il recupero funzionale tramite FKT.
Va evidenziato, peraltro, che non sono agli atti del giudizio di primo grado, le certificazioni ospedaliere citate dall'appellante, dalle quali dovrebbe evincersi una maggiore durata dei periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale.
Pertanto, alla stregua di quanto relazionato esaustivamente dal c.t.u., il capo della sentenza impugnata afferente alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti da si dimostra Controparte_1 coerente con le tabelle del danno biologico di lieve entità, in base all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni (D.lgs 209 del 07/9/2005).
Ciò posto, si deve ricordare in diritto che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
La sentenza, dunque, è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dall'attore, atteso che queste ultime erano fondate sulle critiche già espresse dal c.t. di parte attrice alla quali il perito d'ufficio aveva replicato.
Quanto al mancato riconoscimento al danno morale, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum pagina 11 di 17 riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ebbene, premesso che il c.t.u. ha tenuto conto nella liquidazione del danno biologico anche dello stato eretistico della paziente, deve evidenziarsi che la si è limitata a domandare il CP_1 ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza assolvere lo specifico onere della prova su di lei incombente, non avendo allegato alcuna documentazione medica o articolato prova per testi sul punto.
Né può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni allegate e provate dalla danneggiata (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Con riferimento al danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa, occorre evidenziare che il c.t.u. ha ritenuto che i postumi permanenti abbiano scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica (trattandosi di una studentessa).
A ciò va aggiunto, quanto alla lesione della capacità lavorativa generica, che è pur vero che tale tipo di danno patrimoniale può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva ma è anche vero che, nel caso di lesioni micropermanenti, debba farsi carico al danneggiato di fornire concreti riscontri dai quali desumere che in futuro percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo.
Ebbene, nel caso concreto, nulla ha dimostrato la nemmeno con riferimento alle CP_1 condizioni economico-sociali sue e della sua famiglia, ad eccezione dell'iscrizione al corso di studi di
Scienze Motorie avvenuta nel 2016 (ovvero tre anni dopo l'incidente e quindi quando i postumi erano ormai stabilizzati).
Ne deriva che anche il mancato riconoscimento di tale danno patrimoniale da parte del
Tribunale, appare corretto.
Quanto, infine, al danno alla cenestesi lavorativa, rileva il Collegio che tale tipo di lesione non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, avendo l'attrice limitato le richieste relative alla pagina 12 di 17 sfera lavorativa unicamente al danno patrimoniale da capacità lavorativa e, pertanto, la domanda proposta a tale titolo in appello è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c..
In conclusione, il motivo di appello va rigettato.
§ 8.2 — Il secondo motivo è rubricato: “erronea determinazione del credito residuo/errore di calcolo e di determinazione degli importi anche in relazione alla sent. Cass. SS.UU n 1712/1995”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Totale: € 20.539,55 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante. In fase stragiudiziale la aveva versato Controparte_4 alla in data 15.11.2014 un assegno di € 19.000,00 di cui € 17.500 per ristoro ed € 1.500,00 CP_1 per spese stragiudiziali trattenuto dalla stessa a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Considerato che, rivalutato ad oggi, l'importo di € 17.500,00 ammonta ad € 18.077,50 l'attrice ha diritto a ricevere a saldo l'ulteriore somma di € 577,50, quale differenza tra l'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e l'acconto trattenuto in fase precontenziosa”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che “…la sentenza impugnata contiene un palese errore di calcolo. Il Giudice di primo grado, nell'esporre sul credito (ritenuto) residuo e di spettanza della , lo quantifica in € 577,50 assumendo di aver rivalutato “ad oggi” il CP_1 pagamento parziale effettuato dalla in data 15.11.2014, per € 17.500,00 (attualizzato in € CP_2
18.077,50 alla data del 7.10.2019), di averlo detratto dall'importo complessivo, dovuto, di €
20.539,55. E tuttavia la riproduzione del calcolo rende manifesto che la sottrazione è errata: €
20.539,55 - € 18.077,50 = € 2.462,05 e non invece € 577,50, come indicato dal Giudicante. (…). Ma oltre all'errore denunciato, sono altresì errati gli importi indicati in sentenza, e parte della sottrazione, rispetto ai quali ha erroneamente applicato i principi di cui alla sentenza della Cassazione Sezione UU
n.1712/1995, cui ritiene di aver fatto ricorso. Ed infatti, il criterio della sentenza n 1712/1995 è noto: occorre devalutare il credito alla data del fatto (e/o a quella ritenuta di giustizia) e rivalutarlo via via fino alla data della sentenza, con applicazione di un tasso stabilito. Orbene è legittimo ritenere che tutte le somme oggetto dell'operazione di sottrazione, avrebbero dovuto essere determinate, con applicazione dei medesimi criteri, per ragione di equità. Ma così non pare avvenuto. Sembra infatti che il Giudice, nella determinazione delle somme oggetto di calcolo per sottrazione, abbia limitato l'operazione di rivalutazione solo all'acconto di € 17.500,00), corrisposto dalla in data CP_2
15.11.2013 (attualizzato, alla data della sentenza, in € 18.077,50), nulla disponendo per il credito risarcitorio indicato nella somma di € 20.539,55, che non pare essere stato devalutato e rivalutato via via, né alla data corrispondente al pagamento dell'acconto offerto dalla né alla data della CP_2 sentenza. I valori di riferimento sono i seguenti: alla data del sinistro la somma di € 20.539,55
(devalutata) aveva valore pari ad € 20.019,05, mentre rivalutata via via al 15.11.2014 (data della pagina 13 di 17 corresponsione dell'acconto) era pari ad € 21.138,63 ed alla data della sentenza è pari ad €
22.033,69. In sintesi, nel calcolo del Giudice di primo grado, appare “sopravvalutato” l'acconto e
“sottostimato” l'importo del risarcimento dovuto. Per concludere, con riferimento al residuo credito ritenuto di spettanza della , indicato dal Giudice in € 577,50, oltre che iniquo ed affatto CP_1 congruo, per tutto quanto esposto nell'atto, è altresì palesemente errato, come errato è il criterio del calcolo per sottrazione, disposto dal Giudicante in violazione di legge, ovvero non conforme ai dettami della sentenza SSUU n 1712/1995, invocati dal Tribunale. (…). Per dette ragioni, ferme tutte le altre richieste in premessa, senza rinuncia alcuna al maggior danno, Vorrà la Corte adìta in applicazione del medesimo criterio invocato dal Giudice di prime Cure, ed in ogni caso, in revoca e riforma, della sentenza impugnata, voler ri-calcolare/rideterminare correttamente gli importi dovuti, con riferimento alla sorte (residua) ed alla rivalutazione (nonché agli interessi compensativi) ovvero nei termini della corretta applicazione della sentenza SSUU n 1712/1995)”.
§ 8.3 — Il terzo motivo è rubricato: “errata applicazione della misura e del calcolo degli interessi/violazione di norma.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Sulla somma, nel rispetto dell'insegnamento della Corte di Cassazione (SS.UU., Sent. n. 1712/1995), graveranno anche gli interessi alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente”. Ed ancora: “…condanna la , in Controparte_2 solido con i LD PI IU e al pagamento dell'ulteriore somma a saldo Controparte_3 di quanto dovuto per il risarcimento del danno di € 577,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi su tale importo alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente dal di del fatto al saldo..”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “…sul presupposto che il credito “da risarcimento danni da incidente stradale” è un credito di valore, vi andranno aggiunti gli interessi compensativi (da ritardato pagamento), ritenendo che il richiamo agli interessi legali sia un lapsus, in applicazione del criterio che segue: la somma andrà devalutata (richiamando il momento in concreto ritenuto utile al calcolo secondo la valutazione del Giudicante) e poi via via rivalutata anno per anno, tenuto altresì conto dei pagamenti parziali di € 17.500,00 del 15.11.2014 (ante causam) e di € 591,00
(seguito alla sentenza) del 5.12.2019. Quindi più correttamente trattandosi di debito di valore, si dovrà procedere alla sua aestimatio in moneta relativa all'epoca del sinistro, rivalutare il credito fino alla data di liquidazione dell'importo tratto in acconto (detrarlo) e procedere, in applicazione del medesimo criterio, tenuto conto dell'ulteriore danno, fino alla data della liquidazione dell'importo in sentenza (detrarlo), per poi procedere ulteriormente al calcolo degli interessi compensativi, fino alla data della sentenza in appello, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo.. Il principio, come anzidetto, è consolidato dalla Cassazione sezione Unite n 1712 del 17.2.1995 (…)”. pagina 14 di 17 Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione e sono fondati nel senso indicato come segue
Va premesso che l'importo di € 20.539,55 riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale mediante la tabella del danno Biologico di VE Entità applicabile ratione temporis alla fattispecie, è stato calcolato correttamente e che la decisione in merito alla decorrenza automatica degli interessi previsti dalla sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n.1712/1995, non è oggetto di impugnazione.
Occorre tuttavia evidenziare che il Giudice a quo ha applicato in maniera errata i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995, atteso che su tale somma, alla stregua di tale decisione, andavano riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi stessi via via rivalutati dalla data del fatto al saldo, tenendo conto di quanto ricevuto dalla danneggiata nel 2014, pari a € 17.500,00,
e inoltre, tenendo conto, in questa sede, anche dell'importo di € 577,50 versato in data 5/12/2019 a seguito della sentenza appellata.
Pertanto, il predetto importo di € 20.539,55 in valore attuale va devalutato al marzo 2013 (data del sinistro) mediante ricorso al deflattore ISTAT. La somma così devalutata è pari ad € 20.019,05 e su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il citato orientamento giurisprudenziale, per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT fino alla data di corresponsione dell'importo di € 17.500,00, ovvero fino al 15/11/2014, importo che andrà sottratto dal valore fino a quel momento risultante (20.603,50 -17.500 = 3.103,5), per poi riprendere a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in applicazione del medesimo criterio, fino alla data di corresponsione dell'importo di € 577,50 ovvero al 5/12/2019, importo che andrà sottratto dal valore fino a quel momento risultante (3.246,14 - 577,50 =2.668,64) per poi riprendere a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in applicazione del medesimo criterio fino alla presente decisione, per complessivi € 3.485,80, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ne deriva che, in accoglimento dei suddetti motivi di gravame, si ridetermina in € 3.485,80
l'importo dovuto a titolo risarcitorio da e LD Controparte_2 Controparte_3
PI IU a , e per l'effetto, si devono condannare gli appellati, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento di € 3.486,30, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore dell'appellante.
§ 8.4 — Il quarto motivo è rubricato: “riforma e revoca della sentenza nella parte in cui è disposta la compensazione delle spese di lite”.
pagina 15 di 17 Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Stante l'esito del giudizio, con riconoscimento di credito residuo all'attrice di modestissima entità rispetto al già percepito, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti e restando a carico dei convenuti il sol costo della c.t.u… dichiara compensate fra le parti le spese di lite restando a carico della Controparte_2 il costo della CTU medico legale”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “sul presupposto, che costituisce premessa, che se correttamente valutata ed accolta la domanda attorea, nella misura richiesta e/o in quella dovuta e di giustizia in base alle risultanze istruttorie, in applicazione del principio della soccombenza, sarebbero state dovute all'attrice anche le spese di lite, non ricorrendo, nella fattispecie ragioni in grado di elidere il reclamato diritto. In sintesi: il Tribunale di AS, nella sentenza impugnata, ha disposto la compensazione delle spese di lite, sull'illegittimo, oltre che erroneo presupposto che il credito residuo, di spettanza, della corrispondesse alla somma di € 577,50. CP_1
Detto importo, oltre che errato per quanto in precedenza dedotto, è altresì iniquo ed inidoneo a soddisfare le pretese attoree. Ciò detto, ritenendo che se il Giudice di primo grado avesse opportunamente ponderato il caso, omesso altresì ogni errore di calcolo, avrebbe liquidato alla importi risarcitori maggiori rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, in quanto dovuti, CP_1 perché legittima e provata è la pretesa argomentata in atti, si invoca la riforma e revoca della sentenza anche in punto spese di lite, invocando l'applicazione del criterio tabellare ex D.M. 55/14 e tabella al medesimo allegata, come modificata dal D.M. 37/2018, ovvero rimessa la valutazione alla Corte di
Appello adita.”
Il motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero il Tribunale, con la sentenza impugnata, riconosceva un credito a titolo risarcitorio pari a soli € 577,50 (o a € 2.462,05, emendando l'errore materiale commesso nel sottrarre dall'importo di €
20.539,55, quello di € 18.077,50, pari alla somma di € 17.500,00 ricevuta dalla danneggiata, rivalutata al memento della decisione) di gran lunga inferiore rispetto a quello di € 255.825,00 richiesto dall'attrice.
Va inoltre considerato che , come si è detto, aveva già versato alla Controparte_2 danneggiata, in data 15/11/2014 (e quindi appena un anno e mezzo dopo l'incidente), la considerevole somma di € 17.500,00 che è pari a oltre l'85 % di quanto riconosciuto dal Tribunale.
Deve dunque reputarsi che, nel caso concreto, ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
pagina 16 di 17 § 9 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della causa individuato secondo il criterio del "decisum" (da € 1.101 a € 5.201), applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.419,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Controparte_1 definitiva del Tribunale di AS n. 1164/2019, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello – confermata nel resto la sentenza di primo grado – ridetermina in € 3.485,80 l'importo dovuto a titolo risarcitorio a , da Controparte_1 [...]
, e LD PI IU, e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_3
e LD PI IU, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 3.486,30, oltre interessi legali dalla Controparte_1 sentenza al saldo;
2. NN e LD PI IU, in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, alla refusione delle spese del grado in favore di , che liquida in € 3.223 di cui Controparte_1
€ 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. IO IN
pagina 17 di 17
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2801/2020 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. IO IN
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. CAPRIO ANGELA presente
Appellato/i
Controparte_2 Avv. MINCHELLA SILVANA avv Mustillo in sost.
(CONTUMACE) Controparte_3 Avv. IM RO PP (CONTUMACE) Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO IN AR GA AN Assistente giudiziario pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2801 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Controparte_1 C.F._1
RI (C.F.: - PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Emili, sito in Roma, in Via Teulada 38/a, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E P.I.: - C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Minchella (C.F.: C.F._3
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Email_2 sito in Cervaro (FR), L.go Fontana Fadoni n. 4, giusta in atti
- APPELLATA – E
E IM RO PP Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
pagina 2 di 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/6/2020, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di AS n. 1164/2019, pubblicata in data
7/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5035/2014, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e di e LD PI IU. Controparte_2 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione notificato in data 31.12.2014, la conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di AS la unitamente a Controparte_2 CP_3
e LD PI IU per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti
[...] dall'istante in seguito al sinistro avvenuto in data 23.03.2013, mentre si trovava a bordo, quale terza trasportata, dell'autovettura Mercedes Classe C di proprietà di LD PI IU e condotta da . La veniva citata in qualità di assicuratore per la r.c.a. del Controparte_3 Controparte_4 suddetto veicolo, targato CD417PL e quindi legittimata passiva ai sensi dell'art. 141 D.lgs. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice. Narrava la , a sostegno della propria CP_1 domanda, che alle ore 23:50 circa del suindicato giorno, il , posto alla guida Controparte_3 dell'autovettura con a bordo l'attrice, seduta sul sedile posteriore e munita di cintura di sicurezza, percorreva la strada che da Contrada Ponte Teano incrocia la SPI 79 in località Pontecorvo (FR), allorquando, giunto in prossimità di detto incrocio, perdeva il controllo del veicolo ed usciva di strada collidendo un muro di recinzione con la parte anteriore sinistra. In seguito al sinistro, la CP_1 veniva trasportata presso l'Ospedale Santa Scolastica di AS dove veniva ricoverata a causa delle gravissime lesioni. In particolare, dalla perizia medico legale effettuata sulla dal dott. CP_1 [...]
specialista in Medicina Legale e delle Ass.ni, emergevano “esiti di pluriframmentaria Persona_1 scomposta di tibia sinistra, trattata con fissatore esterno. Con attuale ipotonotrofia muscolare di gamba e limitazione funzionale antalgica di ginocchio e collo piede. Estesi esiti cicatriziali da fissatore… Reazione depressiva stabilizzata. Limitazione articolare post traumatica del rachide cervicale…” Pertanto, in conseguenza dell'incidente subito in data 23.03.2013, residuava per l'attrice il seguente danno: 180 giorni di inabilità temporanea assoluta;
104 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; invalidità permanente nella misura del 22%, intesa quale esclusivo danno biologico.
In data 20.01.2014, l'Istituto Assicuratore comunicava l'avvio della procedura di accertamento e il conferimento dell'incarico per la necessaria visita medico legale al dott. , il quale Persona_2 effettuava la suddetta visita in data 03.06.2014. Successivamente, in data 15.11.2014, la CP_5
sulla base della personale valutazione del danno e attribuendo metà della responsabilità
[...]
pagina 3 di 17 all'attrice, formulava offerta risarcitoria di € 19.000,00 che veniva trattenuta dalla quale CP_1 acconto sul maggior credito. In diritto l'istante inquadrava la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro del nell'alveo degli artt. 2043 e 2054 c.c. Chiedeva, dunque, Controparte_3 condannarsi i convenuti, in solido tra loro ed ognuno per le rispettive ragioni, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 255.825,00 cosi stimati: €
115.000,00 a titolo di danno patrimoniale futuro, € 118.553,00 a titolo di danno biologico ed €
22.272,00 per ITT e ITP. In data 19.03.2015 si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per omessa indicazione dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, numero 7, c.p.c. riguardante le decadenze e le preclusioni stabilite dall'art. 38 c.p.c. Eccepiva, inoltre, la mancanza di operatività della garanzia assicurativa per essere il conducente dell'autoveicolo, , non abilitato alla guida del mezzo secondo quanto Controparte_3 specificatamente previsto dall'art. 11 lettera b della polizza assicurativa n. 10068600 sottoscritta dal proprietario del veicolo LD PI IU. In tale caso, previsto da detta clausola dalla polizza assicurativa, la avrebbe potuto esercitare diritto di rivalsa per le somme Controparte_4 pagate al terzo danneggiato limitatamente al 10% del risarcimento liquidato e con il massimo di €
5.000,00. Nel merito parte convenuta eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva dichiararsi la corresponsabilità della nella produzione CP_1 dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 c.c. (…) Successivamente, all'udienza del 14.10.2015, dichiarava la contumacia di e di LD PI IU e, al fine di consentire Controparte_3 alla di notificare la domanda di rivalsa a LD PI IU, rinviava Controparte_4 all'udienza del 29.02.2016. Questi rimaneva contumace. (…) Espletata la CTU medico legale, la causa veniva rinviata all'udienza del 03.05.2019 e all'esito della stessa veniva trattenuta per la decisone e venivano concessi i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di AS definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , in solido con i sigg. Controparte_2
LD PI IU e al pagamento dell'ulteriore somma a saldo di quanto Controparte_3 dovuto per il risarcimento del danno di € 577,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi su tale importo alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente dal di del fatto al saldo;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite restando a carico della il costo Controparte_2 della CTU medico legale;
condanna LD PI IU a rimborsare alla Controparte_6 gli importi che essa compagnia ha corrisposto all'attrice”.
pagina 4 di 17 § 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente appello, ritenere-dichiarare fondate le deduzioni, difese ed istanze avanzate dall'appellante come in motivazione e come tali idonee a fondare una pronuncia di revoca e riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alle doglianze esposte, ovvero nei termini sopra indicati e relativamente ai capoversi impugnati e qui richiamati, ritenendoli ingiusti ed errati, sul presupposto che se correttamente valutato il caso, la domanda e le risultanze istruttorie, il Tribunale di AS avrebbe diversamente sentenziato ed accolto le istanze di , come in atti richieste. E dunque richiamando, ai fini del Controparte_1 gravame, i capoversi oggetti di impugnativa, sopra dettagliatamente proposti, per effetto di quanto accertato ed accolto, Vorrà la Corte di Appello adìta, riformare e revocare (in via parziale) la sentenza n.1164/2019 rep 1813/2019 del 7.10.2019, sub rg 5035/2014 del Tribunale di AS e per l'effetto così decidere: in via preliminare e nel merito: qualora la Corte adita dovesse ritenere che le omissione di pronuncia, di cui in premessa (con riferimento al danno morale ed all'incidenza del danno sull'attività lavorativa della danneggiata) realizzino la violazione ex art 112 cpc, per omessa pronuncia, Vorrà ritenere-dichiarare nulla, la sentenza impugnata, con ogni conseguenza successiva;
nell'ipotesi invece in cui dovesse ritenere l'omissione denunciata assimilabile all'ipotesi di difetto di motivazione, in accoglimento del presente Appello, Vorrà così decidere: in via principale e nel merito: respinta ogni contraria domanda ed istanza, in accoglimento del presente appello, ritenute fondate e provate le ragioni di gravame spiegate, in riforma e revoca parziale della sentenza impugnata, accogliere le domande e le conclusioni avanzate dall'appellante nell'atto di citazione, nel verbale di precisazione delle conclusioni del 3.5.2019, come integrate e dettagliatamente esposte nella comparsa conclusionale del 2.7.2019 e nella memoria in replica del 22.7.2019 e pertanto: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adìta, ritenuta/confermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ed il fatto dannoso, ritenuta/confermata la responsabilità esclusiva nel sinistro a carico di , ex art 2043 Controparte_3 cc 2054 c.c. e/o ad ogni altro diverso titolo, nonché ritenuta/confermata la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura LD PI IU e dell' assicuratore soc. CP_7 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Cesare Pavese 385, CP_6 condannare gli appellati, già soccombenti nel giudizio di primo grado, in solido tra loro e ciascuno per le rispettive ragioni e/o titoli, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dell'appellante, , per i seguenti dettagliati importi: Tabella di riferimento: Tribunale Controparte_1 di Milano 2018; Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni;
Percentuale di invalidità permanente 15%; Punto base danno non patrimoniale € 3.570,33; Giorni di ITT 90; Giorni di ITP al
75% 0; Giorni di ITP al 50% 120; Giorni di ITP al 25% 0; Punto base ITT € 98,00; Danno risarcibile pagina 5 di 17 € 49.271,00; Aumento personalizzato (max 44%) € 70.950,00; Invalidità temporanea totale € 8.820,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.880,00; Totale danno biologico temporaneo € 14.700,00;
Totale generale € 63.971,00; Totale con personalizzazione massima € 85.650,00. Ovvero per la complessiva somma di € 85.650,00, oltre interessi compensativi come in premessa e rivalutazione ex lege, ovvero nella diversa maggiore e/o minor somma, che sarà ritenuta dovuta e di giustizia in base alle risultanze istruttorie e di causa, detratto l'acconto già percepito/corrisposto alla Controparte_1 dalla in plrpt, per la somma di € 17.500,00 (percepito ante causam) e per quella Controparte_5 successiva di € 591,00 seguita alla sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in applicazione dei criteri tabellari e di legge ai sensi del D.M. 55/14 ed della tabella al medesimo allegata, come modificato dal D.M. 37/2018. Sempre in via principale e nel merito: ferme le precedenti conclusioni, in accoglimento del presente appello e delle sue ragioni, voler altresì riformare e revocare la statuizione della sentenza impugnata al capoverso 1, pag. 6 della sentenza, di parte motiva, la quale dispone “Stante l'esito del giudizio con riconoscimento di credito residuo dell'attrice di modestissima entità rispetto al già percepito, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti..” ed il successivo e conseguente dispositivo di sentenza nella parte in cui “dichiara compensate tra le parti le spese di lite”, sul presupposto che una corretta ponderazione del caso e della domanda, avrebbe determinato l'accoglimento integrale della domanda attorea, senza omettere che la sentenza di primo grado ha comunque accolto la domanda attorea, ragion per cui il principio di soccombenza non risulta comunque soddisfatto, e la compensazione delle spese di lite non pare adeguatamente motivata, ancor più se si considera che la somma di € 577,50 scaturisce da un errore del calcolo per sottrazione ed è quindi, in ogni caso, errata. Vorrà pertanto la Corte adìta condannare gli odierni appellati, i medesimi soccombenti in primo grado, in solido e/o non tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 55/14 e la tabella al medesimo allegata, come modificato dal D.M. 37/2018. In via istruttoria: in accoglimento delle conclusioni istruttorie già rassegnate in primo grado, sulle quali nulla ha disposto il Tribunale di
AS (omessa la pronuncia), OL rimettere la causa in istruttoria e disporre l'integrazione della
CTU in atti, a carico del nominato CTU Dr , in quanto necessaria, in risposta alle Persona_3 doglianze mosse alle conclusioni (parziali/errate e riduttive) della CTU medesima, ovvero, se non ritenuto, rimettendo la liquidazione delle voci di danno omesse, al giudizio di equità della Corte adìta”.
§ 5. — L'appellata in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore, costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/12/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare per la pagina 6 di 17 declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della decisione gravata preso atto della disponibilità della comparente al pagamento banco iudicis della somma residuale che la Corte di Appello riterrà dovuta in relazione all'errata determinazione del saldo, come specificato nelle motivazioni del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Sin d'ora ci si oppone alla richiesta di controparte di rimessione della causa in istruttoria per la integrazione della CTU essendo la richiesta inammissibile e tardiva in secondo grado”.
§ 6. — Con ordinanza del 21/1/2022 è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
LD PI IU ed è stata respinta l'istanza di integrazione della CTU.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'appellata, in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in quattro motivi: Controparte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “insufficiente/errata valutazione del caso e delle emergenze processuali/sottostima del danno/omessa pronuncia in violazione di legge (art. 112 cpc) e o difetto di motivazione/parziale quantificazione della pretesa/violazione del diritto di difesa/omissione
(nella valutazione della richiesta di integrazione di CTU)”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…alla luce delle condivisibili conclusioni mediche del CTU, in quanto del tutto aderenti ai dati dal medesimo riscontrati documentalmente e clinicamente e resi oggettivi nel Suo elaborato, le lesioni riportate dalla risultano compatibili CP_1 sia con il sinistro stradale sia con l'utilizzo degli strumenti di sicurezza e sono così riassumibili:
"L'inabilità temporanea assoluta è durata gg. 30 (trenta): la paziente infatti dichiara di aver ripreso l'attività scolastica dopo circa un mese;
quella parziale al 50%, gg. 120 (centoventi) per il recupero funzionale tramite FKT. Esclusa la preesistenza di stati morbosi, si ritiene che a seguito dell'incidente permangano i seguenti postumi permanenti: limitazione funzionale dolorosa caviglia sin;
esiti cicatriziali al volto (di scarso riverbero) e alla gamba sin si ritiene che i postumi su descritti riducano permanentemente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 9% (nove per cento), con scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica (studentessa). Venendo alla loro quantificazione, in applicazione del dm ex art 139 del CdA, si avrà: percentuale di invalidità pagina 7 di 17 permanente al 9%: in soggetto all'epoca 17enne € 16.265,45; Invalidità temporanea totale di giorni
30: € 1.424,70; Invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 120: € 2.849,40. Totale: € 20.539,55 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante.” E ancora: “Considerato che, rivalutato ad oggi, l'importo di € 17.500,00 ammonta ad € 18.077,50 l'attrice ha diritto a ricevere a saldo l'ulteriore somma di € 577,50, quale differenza tra l'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e l'acconto trattenuto in fase precontenziosa.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “…L'analisi comparata dell'indagine compiuta dal Ctu, nella ricognizione del danno di , con i contenuti della certificazione Controparte_1 medico/ ospedaliera (dal ricovero pre e per l'intervento, fino alla guarigione con postumi della
), ed il raffronto del testo e delle conclusioni della consulenza di Ufficio, con quelle esposte CP_1 dal Dr e dal Dr (di parte assicurativa), evidenziano i limiti della Ctu, Persona_1 Per_2
l'inadeguatezza dell'indagine, la sua incompletezza, la superficialità dei suoi contenuti, che si sono tradotti in un'ingiusta sottostima del danno della , con riferimento alla valutazione integrale
CP_1 della sua “malattia”, con particolare riferimento all'errata quantificazione della temporanea, alla sottovalutazione dei postumi invalidanti, alla sottostima della percentuale dell'invalidità permanente, alla pochezza di indagine circa l'incidenza del danno sulla capacità lavorativa della , che CP_1 chiaramente era da svolgersi anche con riferimento alla capacità lavorativa generica ed alla lesione della cenestesi lavorativa. Se è vero, come è vero, che il Ctu, è la longa manus del Giudicante (peritus peritorum) e quindi super partes, con il compito di offrirgli, mediante l'elaborazione tecnica dei dati, realizzata per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, i risultati utili al suo decidere, è altrettanto vero che il compito del Giudicante è la valutazione omnicomprensiva del danno patito dal danneggiato (nulla escluso), nel suo diritto, costituzionalmente garantito (art 32 Cost), all'integrale ristoro di tutti i danni patiti in conseguenza di un sinistro, ovvero ad una valutazione obiettiva e omnicomprensiva del danno, nulla escluso, nell'ottica di una indagine integrale e compiuta del caso.
(…) Ed infatti con riferimento alla valutazione della temporanea il CTU ha inteso limitare la ITT a GG
30, sul presupposto che la è tornata a scuola dopo un mese. Non ha considerato, il CP_1 consulente, che il ritorno (peraltro parziale, come lui stesso sottolinea) si era reso necessario per adempiere agli obblighi di frequenza, pena la perdita dell'anno scolastico e che la ragazza, allora diciassettenne, si muoveva con grande fatica e sempre accompagnata, a causa del dolore persistente, del EA (fissatore esterno) e comunque con l'uso delle stampelle canadesi che gli impedivano qualsiasi altra attività.. Ciò per sottolineare che la era tornata a scuola, nei giorni CP_1 obbligatori di frequenza, ma era impossibilitata allo svolgimento di tutte le attività del suo quotidiano, non autonoma, né “in salute”, tanto è vero che, con riferimento agli stessi parametri di valutazione, il pagina 8 di 17 Dr le ha riconosciuto 180 gg di ITT (conteggiati dall'evento alla rimozione del EA al 5 Persona_1 settembre 2013), il Dr le ha riconosciuto 80 gg di ITT , e la certificazione ospedaliera Per_2
(pacifica tra le parti e certamente obiettiva e probante) gliene ha riconosciuti, in prima battuta, 60 GG di ITT, salvo poi prolungare la malattia. Lo stesso CTU ha poi limitato la ITP , al 50%, alla data del
5.9.2013, corrispondente alla rimozione del EA, completamente omessa ogni valutazione per i successivi 104 GG, corrispondenti all'intervallo temporale tra la rimozione del EA e l'attestazione di avvenuta “guarigione con postumi”, certificata dall'Ospedale di AS in data 18.12.2013 (decorsi
9 mesi dall'evento), periodo in cui la si è sottoposta ad una lunga riabilitazione motoria ed a CP_1 controlli ospedalieri periodici ogni 15 gg.. (…) La stessa sommarietà di indagine del Ctu si manifesta con riferimento alla valutazione della la I.P., con evidente sottostima del danno (quantificato al 9% di
IP), per aver sottovalutato la limitazione funzionale dell'arto sx (caviglia), la ipotonotrofia muscolare,
l'eccedenza perimetrale di caviglia, rispetto al controlaterale, gli esiti cicatriziali, soprattutto quelli presenti sull'arto trattato chirurgicamente (e riconducibili al EA) e lo stato di eretismo patologico residuo, tutti menzionati dal Ctu nelle sue conclusioni, ma privati, in termini di anamnesi e di quantificazione, del giusto rilievo. A nulla sono valse, anche in questo caso, le controdeduzioni alla bozza del dr puntuali e pertinenti, cui il Ctu ha nuovamente replicato con poche righe, Persona_1 solo per smentirle con dichiarazioni atecniche e per confermare la bontà del suo operato, sul quale invece fortemente si dubita. Quanto, infine, alla valutazione dell'incidenza del danno sulla capacità lavorativa della danneggiata, il CTU limita l'indagine a quella specifica, dichiarando che è presente, ma di scarso rilievo (per quanto di riverbero in termini reddituali). Chiaramente l'indagine è incompleta, sul presupposto che la è studentessa e dunque se è pur vero che il quesito al CTU CP_1
è formulato su un modello standard e non esaustivo, è altrettanto vero che il Consulente avrebbe potuto, sua sponte, estendere la sua indagine e le conclusioni all'incidenza del danno sulla capacità lavorativa generica ed alla lesione della cenestesi lavorativa (più attinenti al caso), così come il
Giudice, a fronte dei ripetuti rilievi della parte danneggiata, avrebbe potuto ordinare l'integrazione della Ctu e/o equitativamente decidere, avendone gli strumenti anche probatori, nonché il conforto giurisprudenziale. (…) Ma ancor più è ingiustificato, se solo si considera che tutti gli elementi del caso ed il grave turbamento accertato ai danni della suffragano la sussistenza del diritto alla CP_1 massima personalizzazione del danno e/o ex morale che dir si voglia. (…) In sintesi il Tribunale di
AS, che ha già “mortificato” il danno della per aver aderito alla valutazione CP_1 sottostimante e riduttiva, oltre che deficitaria ed errata del CTU, inopinatamente, opera un'ulteriore ed illegittima riduzione nella valutazione del danno attoreo, in difetto di motivazione, ed anzi sottacendo il dato. Detto in maniera riduttiva, con riferimento al danno morale (e/o alla pagina 9 di 17 personalizzazione del danno): il Giudice non accoglie e non rigetta la richiesta avanzata dall'attrice, con azione ingiustificata ed inaccettabile, per averla pretermessa da un diritto provato e sussistente, oltre che rilevante. Ed infatti se lo stato di salute della emerge incontrovertibilmente e per CP_1 tabulas, poco sforzo è richiesto a OL “materializzare” de visu, le difficoltà oggettive della diciassettenne, , lesa nel volto, costretta a muoversi con le stampelle, resa inabile Controparte_1 nello svolgimento di qualsivoglia attività per la presenza ingombrante del fissatore esterno a supporto della tibia/gamba sx, faticosamente impegnata a non perdere l'anno scolastico, ancorché privata della sua vita relazionale, dei suoi interessi anche extra-scolastici, della sua quotidianità, sempre accompagnata e aiutata dalla famiglia, turbata (e lo ha stabilito anche il CTU) in maniera patologica, dall'accaduto, intimorita dalla dubbiosa possibilità di recuperare integralmente la funzionalità del suo corpo e la sua vita di tutti i giorni. (…) ritenendo sussistere nel caso de quo il diritto della , CP_1 disatteso in primo grado (perché vi è omessa pronuncia), a vedersi riconosciuto il danno dinamico relazionale, ovvero l'incidenza del danno patito sulla sua capacità lavorativa specifica e/o generica ovvero nei termini del cd danno da cenestesi lavorativa, per i quali si rinnova la richiesta e si rimette ogni decisione alla Corte di Appello adìta, che Vorrà, previo riconoscimento del preteso diritto, indicarne i criteri e le modalità di liquidazione, nei termini e nella misura ritenuti più attinenti al caso.
(…) Ma soprattutto è richiesto alla Corte, in quanto provato e sussistente, il riconoscimento, in favore dell'appellante, del danno da lesione della cenestesi lavorativa, consistito nella maggiore usura, fatica e difficoltà, innegabili, per quanto emerso dalla prova documentale/medica in atti e dalla Ctu, incontrate da , nello svolgimento delle sue attività di studentessa (prima di Liceo e Controparte_1 poi di scienze motorie), valutate obiettivamente le sue condizioni di salute e di malattia, l'uso del EA, la deambulazione assistita (…).
Il motivo non ha pregio.
Complessivamente dalla relazione tecnica depositata dal c.t.u. in primo grado, emerge la esaustiva risposta ai quesiti ad esso affidati dal Tribunale adito, oltre che ai rilievi critici sollevati dal medico legale designato dall'attrice.
Nella relazione d'ufficio svolta, infatti, è compiutamente argomentato con evidenze scientifiche, all'esito di apposita visita, che ha riportato i seguenti esiti permanenti causalmente Controparte_1 collegati all'incidente de quo: “Volto: Esiti cicatriziali appena visibili dell'emivolto sin. e labbro sin.
Arto inferiore sinistro A livello del terzo inferiore di gamba esiti cicatriziali in sede di applicazione di fissatori esterni;
lieve ipotonotrofia muscolare, eccedenza perimetrale di caviglia di ca 2 cm rispetto alla controlaterale. Limitazione delle escursioni articolari per perdita di 1/3 dei movimenti di flesso-
pagina 10 di 17 estensione della caviglia. VE zoppia in fuga con difficoltà all'accovacciamento completo. Versante psichico: Stato eretistico nel rammentare l'episodio traumatico”.
L'ausiliare ha quindi accertato l'esistenza, nel caso concreto, di un'invalidità permanente pari al
9 % (di cui, per come chiarito in risposta alle osservazioni critiche del ctp dell'attrice, 4 punti percentuali per la limitazione funzionale articolare residuata dagli esiti fratturativi della tibia e i rimanenti 5 punti per la tumefazione locale, l'ipotrofia muscolare, gli esiti cicatriziali del volto - ai quali ha attribuito due punti - e l'eretismo), con scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica
(trattandosi di studentessa); ha inoltre riscontrato una inabilità temporanea assoluta pari a gg. 30, avendo la paziente ripreso l'attività scolastica dopo circa un mese, e una invalidità parziale al 50%, pari a gg. 120 (centoventi) per il recupero funzionale tramite FKT.
Va evidenziato, peraltro, che non sono agli atti del giudizio di primo grado, le certificazioni ospedaliere citate dall'appellante, dalle quali dovrebbe evincersi una maggiore durata dei periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale.
Pertanto, alla stregua di quanto relazionato esaustivamente dal c.t.u., il capo della sentenza impugnata afferente alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti da si dimostra Controparte_1 coerente con le tabelle del danno biologico di lieve entità, in base all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni (D.lgs 209 del 07/9/2005).
Ciò posto, si deve ricordare in diritto che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come accaduto nel caso concreto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
La sentenza, dunque, è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dall'attore, atteso che queste ultime erano fondate sulle critiche già espresse dal c.t. di parte attrice alla quali il perito d'ufficio aveva replicato.
Quanto al mancato riconoscimento al danno morale, occorre premettere che la Suprema Corte ha chiarito che va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum pagina 11 di 17 riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 27/08/2015, n.17209).
Ne consegue che, soprattutto in caso di lesioni micropermanenti - quali sono quelle che ricorrono nel caso concreto - deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 339 del 13/01/2016).
Ebbene, premesso che il c.t.u. ha tenuto conto nella liquidazione del danno biologico anche dello stato eretistico della paziente, deve evidenziarsi che la si è limitata a domandare il CP_1 ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza assolvere lo specifico onere della prova su di lei incombente, non avendo allegato alcuna documentazione medica o articolato prova per testi sul punto.
Né può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno biologico in assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari delle lesioni allegate e provate dalla danneggiata (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025).
Con riferimento al danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa, occorre evidenziare che il c.t.u. ha ritenuto che i postumi permanenti abbiano scarsa incidenza sulla capacità lavorativa specifica (trattandosi di una studentessa).
A ciò va aggiunto, quanto alla lesione della capacità lavorativa generica, che è pur vero che tale tipo di danno patrimoniale può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva ma è anche vero che, nel caso di lesioni micropermanenti, debba farsi carico al danneggiato di fornire concreti riscontri dai quali desumere che in futuro percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo.
Ebbene, nel caso concreto, nulla ha dimostrato la nemmeno con riferimento alle CP_1 condizioni economico-sociali sue e della sua famiglia, ad eccezione dell'iscrizione al corso di studi di
Scienze Motorie avvenuta nel 2016 (ovvero tre anni dopo l'incidente e quindi quando i postumi erano ormai stabilizzati).
Ne deriva che anche il mancato riconoscimento di tale danno patrimoniale da parte del
Tribunale, appare corretto.
Quanto, infine, al danno alla cenestesi lavorativa, rileva il Collegio che tale tipo di lesione non è stata allegata nel corso del giudizio di primo grado, avendo l'attrice limitato le richieste relative alla pagina 12 di 17 sfera lavorativa unicamente al danno patrimoniale da capacità lavorativa e, pertanto, la domanda proposta a tale titolo in appello è inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c..
In conclusione, il motivo di appello va rigettato.
§ 8.2 — Il secondo motivo è rubricato: “erronea determinazione del credito residuo/errore di calcolo e di determinazione degli importi anche in relazione alla sent. Cass. SS.UU n 1712/1995”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Totale: € 20.539,55 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante. In fase stragiudiziale la aveva versato Controparte_4 alla in data 15.11.2014 un assegno di € 19.000,00 di cui € 17.500 per ristoro ed € 1.500,00 CP_1 per spese stragiudiziali trattenuto dalla stessa a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Considerato che, rivalutato ad oggi, l'importo di € 17.500,00 ammonta ad € 18.077,50 l'attrice ha diritto a ricevere a saldo l'ulteriore somma di € 577,50, quale differenza tra l'importo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale e l'acconto trattenuto in fase precontenziosa”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che “…la sentenza impugnata contiene un palese errore di calcolo. Il Giudice di primo grado, nell'esporre sul credito (ritenuto) residuo e di spettanza della , lo quantifica in € 577,50 assumendo di aver rivalutato “ad oggi” il CP_1 pagamento parziale effettuato dalla in data 15.11.2014, per € 17.500,00 (attualizzato in € CP_2
18.077,50 alla data del 7.10.2019), di averlo detratto dall'importo complessivo, dovuto, di €
20.539,55. E tuttavia la riproduzione del calcolo rende manifesto che la sottrazione è errata: €
20.539,55 - € 18.077,50 = € 2.462,05 e non invece € 577,50, come indicato dal Giudicante. (…). Ma oltre all'errore denunciato, sono altresì errati gli importi indicati in sentenza, e parte della sottrazione, rispetto ai quali ha erroneamente applicato i principi di cui alla sentenza della Cassazione Sezione UU
n.1712/1995, cui ritiene di aver fatto ricorso. Ed infatti, il criterio della sentenza n 1712/1995 è noto: occorre devalutare il credito alla data del fatto (e/o a quella ritenuta di giustizia) e rivalutarlo via via fino alla data della sentenza, con applicazione di un tasso stabilito. Orbene è legittimo ritenere che tutte le somme oggetto dell'operazione di sottrazione, avrebbero dovuto essere determinate, con applicazione dei medesimi criteri, per ragione di equità. Ma così non pare avvenuto. Sembra infatti che il Giudice, nella determinazione delle somme oggetto di calcolo per sottrazione, abbia limitato l'operazione di rivalutazione solo all'acconto di € 17.500,00), corrisposto dalla in data CP_2
15.11.2013 (attualizzato, alla data della sentenza, in € 18.077,50), nulla disponendo per il credito risarcitorio indicato nella somma di € 20.539,55, che non pare essere stato devalutato e rivalutato via via, né alla data corrispondente al pagamento dell'acconto offerto dalla né alla data della CP_2 sentenza. I valori di riferimento sono i seguenti: alla data del sinistro la somma di € 20.539,55
(devalutata) aveva valore pari ad € 20.019,05, mentre rivalutata via via al 15.11.2014 (data della pagina 13 di 17 corresponsione dell'acconto) era pari ad € 21.138,63 ed alla data della sentenza è pari ad €
22.033,69. In sintesi, nel calcolo del Giudice di primo grado, appare “sopravvalutato” l'acconto e
“sottostimato” l'importo del risarcimento dovuto. Per concludere, con riferimento al residuo credito ritenuto di spettanza della , indicato dal Giudice in € 577,50, oltre che iniquo ed affatto CP_1 congruo, per tutto quanto esposto nell'atto, è altresì palesemente errato, come errato è il criterio del calcolo per sottrazione, disposto dal Giudicante in violazione di legge, ovvero non conforme ai dettami della sentenza SSUU n 1712/1995, invocati dal Tribunale. (…). Per dette ragioni, ferme tutte le altre richieste in premessa, senza rinuncia alcuna al maggior danno, Vorrà la Corte adìta in applicazione del medesimo criterio invocato dal Giudice di prime Cure, ed in ogni caso, in revoca e riforma, della sentenza impugnata, voler ri-calcolare/rideterminare correttamente gli importi dovuti, con riferimento alla sorte (residua) ed alla rivalutazione (nonché agli interessi compensativi) ovvero nei termini della corretta applicazione della sentenza SSUU n 1712/1995)”.
§ 8.3 — Il terzo motivo è rubricato: “errata applicazione della misura e del calcolo degli interessi/violazione di norma.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Sulla somma, nel rispetto dell'insegnamento della Corte di Cassazione (SS.UU., Sent. n. 1712/1995), graveranno anche gli interessi alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente”. Ed ancora: “…condanna la , in Controparte_2 solido con i LD PI IU e al pagamento dell'ulteriore somma a saldo Controparte_3 di quanto dovuto per il risarcimento del danno di € 577,50, oltre agli interessi legali da calcolarsi su tale importo alla metà del saggio legale tempo per tempo vigente dal di del fatto al saldo..”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “…sul presupposto che il credito “da risarcimento danni da incidente stradale” è un credito di valore, vi andranno aggiunti gli interessi compensativi (da ritardato pagamento), ritenendo che il richiamo agli interessi legali sia un lapsus, in applicazione del criterio che segue: la somma andrà devalutata (richiamando il momento in concreto ritenuto utile al calcolo secondo la valutazione del Giudicante) e poi via via rivalutata anno per anno, tenuto altresì conto dei pagamenti parziali di € 17.500,00 del 15.11.2014 (ante causam) e di € 591,00
(seguito alla sentenza) del 5.12.2019. Quindi più correttamente trattandosi di debito di valore, si dovrà procedere alla sua aestimatio in moneta relativa all'epoca del sinistro, rivalutare il credito fino alla data di liquidazione dell'importo tratto in acconto (detrarlo) e procedere, in applicazione del medesimo criterio, tenuto conto dell'ulteriore danno, fino alla data della liquidazione dell'importo in sentenza (detrarlo), per poi procedere ulteriormente al calcolo degli interessi compensativi, fino alla data della sentenza in appello, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo.. Il principio, come anzidetto, è consolidato dalla Cassazione sezione Unite n 1712 del 17.2.1995 (…)”. pagina 14 di 17 Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione e sono fondati nel senso indicato come segue
Va premesso che l'importo di € 20.539,55 riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale mediante la tabella del danno Biologico di VE Entità applicabile ratione temporis alla fattispecie, è stato calcolato correttamente e che la decisione in merito alla decorrenza automatica degli interessi previsti dalla sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n.1712/1995, non è oggetto di impugnazione.
Occorre tuttavia evidenziare che il Giudice a quo ha applicato in maniera errata i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995, atteso che su tale somma, alla stregua di tale decisione, andavano riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi stessi via via rivalutati dalla data del fatto al saldo, tenendo conto di quanto ricevuto dalla danneggiata nel 2014, pari a € 17.500,00,
e inoltre, tenendo conto, in questa sede, anche dell'importo di € 577,50 versato in data 5/12/2019 a seguito della sentenza appellata.
Pertanto, il predetto importo di € 20.539,55 in valore attuale va devalutato al marzo 2013 (data del sinistro) mediante ricorso al deflattore ISTAT. La somma così devalutata è pari ad € 20.019,05 e su tale importo sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il citato orientamento giurisprudenziale, per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ISTAT fino alla data di corresponsione dell'importo di € 17.500,00, ovvero fino al 15/11/2014, importo che andrà sottratto dal valore fino a quel momento risultante (20.603,50 -17.500 = 3.103,5), per poi riprendere a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in applicazione del medesimo criterio, fino alla data di corresponsione dell'importo di € 577,50 ovvero al 5/12/2019, importo che andrà sottratto dal valore fino a quel momento risultante (3.246,14 - 577,50 =2.668,64) per poi riprendere a calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali in applicazione del medesimo criterio fino alla presente decisione, per complessivi € 3.485,80, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ne deriva che, in accoglimento dei suddetti motivi di gravame, si ridetermina in € 3.485,80
l'importo dovuto a titolo risarcitorio da e LD Controparte_2 Controparte_3
PI IU a , e per l'effetto, si devono condannare gli appellati, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento di € 3.486,30, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore dell'appellante.
§ 8.4 — Il quarto motivo è rubricato: “riforma e revoca della sentenza nella parte in cui è disposta la compensazione delle spese di lite”.
pagina 15 di 17 Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Stante l'esito del giudizio, con riconoscimento di credito residuo all'attrice di modestissima entità rispetto al già percepito, si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti e restando a carico dei convenuti il sol costo della c.t.u… dichiara compensate fra le parti le spese di lite restando a carico della Controparte_2 il costo della CTU medico legale”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “sul presupposto, che costituisce premessa, che se correttamente valutata ed accolta la domanda attorea, nella misura richiesta e/o in quella dovuta e di giustizia in base alle risultanze istruttorie, in applicazione del principio della soccombenza, sarebbero state dovute all'attrice anche le spese di lite, non ricorrendo, nella fattispecie ragioni in grado di elidere il reclamato diritto. In sintesi: il Tribunale di AS, nella sentenza impugnata, ha disposto la compensazione delle spese di lite, sull'illegittimo, oltre che erroneo presupposto che il credito residuo, di spettanza, della corrispondesse alla somma di € 577,50. CP_1
Detto importo, oltre che errato per quanto in precedenza dedotto, è altresì iniquo ed inidoneo a soddisfare le pretese attoree. Ciò detto, ritenendo che se il Giudice di primo grado avesse opportunamente ponderato il caso, omesso altresì ogni errore di calcolo, avrebbe liquidato alla importi risarcitori maggiori rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, in quanto dovuti, CP_1 perché legittima e provata è la pretesa argomentata in atti, si invoca la riforma e revoca della sentenza anche in punto spese di lite, invocando l'applicazione del criterio tabellare ex D.M. 55/14 e tabella al medesimo allegata, come modificata dal D.M. 37/2018, ovvero rimessa la valutazione alla Corte di
Appello adita.”
Il motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero il Tribunale, con la sentenza impugnata, riconosceva un credito a titolo risarcitorio pari a soli € 577,50 (o a € 2.462,05, emendando l'errore materiale commesso nel sottrarre dall'importo di €
20.539,55, quello di € 18.077,50, pari alla somma di € 17.500,00 ricevuta dalla danneggiata, rivalutata al memento della decisione) di gran lunga inferiore rispetto a quello di € 255.825,00 richiesto dall'attrice.
Va inoltre considerato che , come si è detto, aveva già versato alla Controparte_2 danneggiata, in data 15/11/2014 (e quindi appena un anno e mezzo dopo l'incidente), la considerevole somma di € 17.500,00 che è pari a oltre l'85 % di quanto riconosciuto dal Tribunale.
Deve dunque reputarsi che, nel caso concreto, ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
pagina 16 di 17 § 9 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della causa individuato secondo il criterio del "decisum" (da € 1.101 a € 5.201), applicando valori medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.419,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Controparte_1 definitiva del Tribunale di AS n. 1164/2019, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello – confermata nel resto la sentenza di primo grado – ridetermina in € 3.485,80 l'importo dovuto a titolo risarcitorio a , da Controparte_1 [...]
, e LD PI IU, e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_3
e LD PI IU, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 3.486,30, oltre interessi legali dalla Controparte_1 sentenza al saldo;
2. NN e LD PI IU, in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, alla refusione delle spese del grado in favore di , che liquida in € 3.223 di cui Controparte_1
€ 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott. IO IN
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