Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l'effetto della consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.
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- 1. Sull’idoneità dell’atto notificato a far decorrere il termine breve per impugnareAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 giugno 2024
- 2. Appello, costituzione tardiva, rimedi, esclusione, improcedibilità, automaticitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI OV B. - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA s.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, già Praevidentia s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Tortora Beniamino, elettivamente domiciliata in Roma, via Ferdinando Maria Poggioli n. 1, presso l'avv. Rogani Raffaele, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI IG, quale procuratore generale di TI AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Romagnoli Ettore, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Salvagno OV;
- controricorrente -
e
RA NN, COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1456 del 2/11/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2005 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Rogani per la ricorrente e l'avv. Salvagno per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11/11/1996 IG OS, quale procuratore generale della moglie AN TI, convenne in giudizio OV BA CI e la s.p.a. TI Assicurazioni e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti dal coniugo in conseguenza di incidente stradale verificatosi il 19 luglio 1990. Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione della società convenuta a l.c.a., venne riassunto nei confronti di detta liquidazione, dell'Assitalia s.p.a. (quale impresa designata L. n. 39 del 1977, ex art. 9), delle Assicurazioni Generali s.p.a. (L. n. 990 del 1969, ex art. 20) e della società La Praevidentia, cessionaria del portafoglio dell'impresa decotta.
Con sentenza del 15 maggio 1996 l'adito Tribunale di Verona, affermata l'esclusiva responsabilità del CI, determinò il danno, al netto delle provvisionali erogate, in L. 755.555.000, oltre interessi, che pose a carico di tutti i convenuti.
Con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello - dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte dal commissario liquidatore della Compagnia TI di assicurazione in l.c.a. e dalla società OV TI, già Praevidentia, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assitalia, e ritenuto il concorso di colpa della TI nella misura del 30% - ha rideterminato il credito risarcitorio in L. 558.240.8768 e quello pretendibile in L. 431.930.768, oltre gli interessi dell'8% annuo, ed ha dichiarato tenuta la società Assicurazioni Generali, quale impresa designata, in solido con il CI, al pagamento di tale importo, peraltro, quanto alla società, nei limiti del massimale di legge di L. 700 milioni.
Per quanto ancora interessa, la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame della OV TI con il rilievo che, rimasto inosservato l'ordine di integrazione del contraddittorio, l'ulteriore appello di costei era stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del primo gravame.
Per la cassazione di tale decisione la stessa OV TI ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il OS, nella qualità, resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello ha accertato, che essendo rimasto inosservato l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso nei confronti dell'attuale ricorrente - la quale aveva inizialmente appellato, senza, tuttavia, evocare tutti i soggetti legittimati a contraddire - la stessa parte propose un nuovo appello, peraltro notificato oltre il termine breve di trenta giorni, che ha fatto decorrere dalla notificazione del gravame da rinnovare, notificazione considerata equipollente alla notificazione della sentenza quanto alla conoscenza legale di essa da parte dell'impugnante.
Tale punto della decisione forma oggetto del primo motivo del ricorso con il quale la ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 285, 292, 326 e 327 c.p.c., rileva che, non essendole stata notificata la sentenza di primo grado, essa propose tempestivamente il secondo atto di appello entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa, e sollecita il riesame dell'indirizzo giurisprudenziale, che riconosce prevalente e che è stato seguito dalla pronuncia impugnata secondo il quale, in tal caso, il dies a quo del termine - breve - è invece segnato dalla notificazione del primo gravame.
Osserva la Corte che nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia, come nella specie, proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza, tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità fosse stata dichiarata (se ciò si fosse verificato, si sarebbe invero realizzato l'effetto della consumazione della impugnazione), è in discussione se, in difetto di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per la proposizione della seconda impugnazione sia quello breve decorrente, come ha affermato la pronuncia ora gravata, dalla notificazione della prima impugnazione, ovvero, come sostiene invece la ricorrente, quello lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel primo senso è la prevalente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sentenze n. 643/98, 12149/99, 9569/00, 12803/00, 6560/01, 17411/04), dalla quale non vi sono motivi per discostarsi. È bensì vero, che, come osserva la ricorrente, per il combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, diretta a far legalmente e formalmente conoscere al destinatario il contenuto del provvedimento, e, tuttavia: per costante giurisprudenza, il termine decorre non solo per la parte destinataria ma anche per quella istante, ancorché a quest'ultima la sentenza non sia stata notificata (cd. efficacia bilaterale della notificazione);
in cause scindibili, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti (citato art. 326, comma 2);
equipollente della notificazione della sentenza è, appunto, la notificazione del primo gravame, poi rinnovato, giacché esso dimostra necessariamente la piena conoscenza della sentenza e ne rende inutile la notificazione.
Il prevalente indirizzo, in tal senso formatosi e criticato dalla ricorrente, si è affermato già prima delle modifiche apportate al testo dell'art. 111 cost. dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, ed è ben più coerente con il principio della ragionevole durata del processo, da questa introdotto, che non quello opposto, sostenuto dalla ricorrente.
2. È inammissibile il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente sostiene la violazione dell'art. 100 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 25, L. n. 738 del 1978, art. 1, nonché vizi di motivazione: la questione del preteso difetto della legittimazione, così qualificata, di essa ricorrente, è, infatti, censura non esaminata dalla Corte di appello perché rimasta assorbita dalla pronunciata inammissibilità della impugnazione. La doglianza, così proposta, potrebbe essere qui presa in considerazione solo se involgesse una questione rilevabile d'ufficio, il che è da escludere trattandosi, in realtà, di accertare la titolarità passiva del rapporto, che è questione di merito il cui esame non è consentito d'ufficio in questa sede.
3. Di per sè ammissibile è il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia limitato al massimale di L. 700 milioni la responsabilità delle Assicurazioni Generali, giacché l'interesse alla impugnazione nasce dal fatto che detta sentenza ha in tal senso riformato quella di primo grado.
Il motivo (violazione art. 1224 c.c. e 112 c.p.c.) è tuttavia inammissibile per la diversa ragione che esso è basato sulla pretesa mala gestio di detta società, che sarebbe stata fatta valere in primo grado dall'attore, mala gestio che però non è stata esaminata dalla Corte territoriale, cui non si afferma essere stata ritualmente sottoposta.
4. Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5100,00 (cinquemilacento/00), ivi comprese Euro 5000,00 di onorari in favore della parte controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 20 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006