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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117623975000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22138/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 21.02.2025 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II - Napoli, impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe assumendone lillegittimità eccependo la circostanza che la Corte di giustizia aveva già in precedenza annullato la medesima richiesta di pagamento in altro giudizio (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deduceva l'infondatezza del rcorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rileva sul punto la Corte che relativamente all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente,
l'Ufficio ha rappresentato che per il suddetto contribuente ha effettuato la sospensione anagrafica della partita di ruolo.
In particolare la parte resisitente ha documentato di aver adottato il richiamato provvedimento di sospensione anagrafica del ruolo, poiché per la medesima posizione risulta ricorso del coobbligato, Nominativo_1
, il cui esito è stato favorevole all'Ufficio (come da sentenza resa da questa Corte n. 10246/23/24 allegata alla produzione della parte resisitente). Pertanto, essendoci diverse e contrastanti pronunce in merito allo stesso atto, entrambe impugnate in appello, la Direzione non poteva sgravare la partita di ruolo, ma ha correttamente provveduto per il ricorrente, ad effettuare la sospensione anagrafica. In tal modo, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun pagamento degli importi di cui alla cartella impugnata, né
l'Agente della Riscossione può effettuare azioni di riscossione coattiva, in quanto l'obbligo di pagamento della somma di denaro contestata è temporaneamente sospeso o congelato. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della resistente che liquida in euro 1000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117623975000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22138/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 21.02.2025 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II - Napoli, impugnava la cartella di pagamento richiamata in epigrafe assumendone lillegittimità eccependo la circostanza che la Corte di giustizia aveva già in precedenza annullato la medesima richiesta di pagamento in altro giudizio (cfr.: libello introduttivo). Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deduceva l'infondatezza del rcorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. All'udienza del 12.12.2025 la procedura veniva chiamata e decisa come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rileva sul punto la Corte che relativamente all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente,
l'Ufficio ha rappresentato che per il suddetto contribuente ha effettuato la sospensione anagrafica della partita di ruolo.
In particolare la parte resisitente ha documentato di aver adottato il richiamato provvedimento di sospensione anagrafica del ruolo, poiché per la medesima posizione risulta ricorso del coobbligato, Nominativo_1
, il cui esito è stato favorevole all'Ufficio (come da sentenza resa da questa Corte n. 10246/23/24 allegata alla produzione della parte resisitente). Pertanto, essendoci diverse e contrastanti pronunce in merito allo stesso atto, entrambe impugnate in appello, la Direzione non poteva sgravare la partita di ruolo, ma ha correttamente provveduto per il ricorrente, ad effettuare la sospensione anagrafica. In tal modo, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun pagamento degli importi di cui alla cartella impugnata, né
l'Agente della Riscossione può effettuare azioni di riscossione coattiva, in quanto l'obbligo di pagamento della somma di denaro contestata è temporaneamente sospeso o congelato. Tutto quanto premesso il ricorso deve essere rigettato. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della resistente che liquida in euro 1000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge