Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 27536
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Sentenza 23 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 3 luglio 2024 e pubblicata il 23 ottobre 2024. Le parti in causa, un ex marito e un'ex moglie, si sono contese l'assegno divorzile, con il ricorrente che ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Trento, la quale aveva confermato l'assegno di € 700 mensili a favore dell'ex coniuge, ritenendo sussistente uno squilibrio economico-patrimoniale derivante dalla conduzione della vita familiare. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte non avesse considerato adeguatamente le attribuzioni patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione legale e il contributo economico della controparte.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente valutato la situazione economica delle parti, includendo le attribuzioni patrimoniali derivanti dalla comunione legale. Ha sottolineato che lo squilibrio economico deve essere accertato considerando anche il contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, e che la condizione di non autosufficienza economica del richiedente l'assegno divorzile deve essere valutata in relazione alla conduzione della vita familiare. La Corte ha ribadito l'importanza della solidarietà endoconiugale e ha confermato che, in presenza di uno squilibrio, l'assegno divorzile deve assolvere a una funzione equilibratrice e non meramente assistenziale.

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Massime1

Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 27536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27536
    Data del deposito : 23 ottobre 2024

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