CASS
Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
Massime • 1
Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 27536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27536 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 Data pubblicazione 23/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEPARAZIONE MA NO Presidente Relatore DIVORZIO CLOTILDE PARISE Consigliere Ud.03/07/2024 PU LAURA TRICOMI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere TO PAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20995/2022 R.G. proposto da: DO TO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell'avvocato TEDOLDI TO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRINI LUCIANO ([...]) -ricorrente- contro POSTAL PATRIZIA, elettivamente domiciliato in Trento via San Vigilio, 5, presso lo studio dell'avvocato FILZ ANNELISE ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 23/2022 Data pubblicazione 23/10/2024 depositata il 03/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dalla Presidente MA NO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 73/2021, disponeva che BE DO versasse a IZ OS, in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro contratto, un assegno divorzile mensile di € 700. 2. La Corte d'appello di Trento, a seguito dell'appello presentato da BE DO, rilevava l'esistenza di uno squilibrio economico- patrimoniale attuale fra i due ex coniugi e riteneva che una simile situazione fosse riconducibile a scelte concordate di conduzione della vita familiare;
la OS infatti, nel corso di un rapporto matrimoniale protrattosi per trentasette anni, aveva contribuito direttamente (partecipando economicamente con il proprio lavoro dipendente) e indirettamente (con il lavoro domestico e l'accudimento della figlia) alla realizzazione della ricchezza e del patrimonio dell'ex marito, comprimendo la propria personale realizzazione professionale e patrimoniale, come comprovava la scelta (nel 1995) di ridurre la propria attività extra domestica trasformando in part-time il rapporto di lavoro, scelta che ora si traduceva in una limitata produzione di risorse economiche, riconducibile alla percezione di una modesta pensione, pari a circa € 1.000 netti mensili. Aggiungeva che lo scioglimento della comunione legale aveva comportato attribuzioni patrimoniali dovute, del tutto ininfluenti rispetto all'attuale comparazione della condizione reddituale delle parti necessaria per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Reputava, pertanto, che sussistessero i presupposti per porre a carico del DO un assegno divorzile con funzione equilibratrice e perequativa e non meramente assistenziale, ritenendo congruo 2 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 l'importo dell'assegno già stabilito dal tribunale, in considerazione Data pubblicazione 23/10/2024 del fatto che la OS aveva la disponibilità dell'abitazione. 3. BE DO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell'appello, pubblicata in data 3 febbraio 2022, affidandosi a tre motivi di impugnazione, a cui ha resistito IZ OS. Questa sezione, con ordinanza n. 4420/2024, ha ritenuto che il ricorso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 898/1970, 112 c.p.c. e 2697 c.c.: la Corte distrettuale, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e con i principi secondo cui lo squilibrio economico tra le parti è irrilevante in sé ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non ha tenuto conto del regime patrimoniale scelto dai coniugi in costanza di matrimonio e delle attribuzioni conseguenti allo scioglimento della comunione legale, così da ancorare il riconoscimento dell'assegno divorzile alla sola pretesa disparità reddituale-patrimoniale tra le parti, trascurando di verificare in modo appropriato l'inadeguatezza dei mezzi della OS e senza che la stessa avesse allegato e dimostrato aver fornito un particolare contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. La Corte distrettuale, inoltre, non ha tenuto conto degli effetti che sono conseguiti allo scioglimento della comunione legale, a seguito del quale sono stati attribuiti alla OS la proprietà esclusiva della casa coniugale e un'ingente somma di denaro (120.000 euro), ai fini della determinazione della non autosufficienza economica dell'ex coniuge. 3 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 5. Il ricorso in oggetto è stato rinviato alla pubblica udienza al fine Numero di raccolta generale 27536/2024 di verificare, anche alla luce dei recesti arresti di questa sezione Data pubblicazione 23/10/2024 (Cass. 21228 del 2019; 11787 del 2021) se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno. 6. Al fine di sciogliere il nodo interpretativo sottoposto al Collegio è necessario in primo luogo prendere le mosse dalle pronunce poste a base del motivo. 6.1 La sentenza n. 21228 del 2019, è stata decisa su ricorso avverso una pronuncia della Corte d'Appello che aveva statuito sulla base del criterio attributivo dell'assegno di divorzio, fondato sull'accertamento del tenore di vita endoconiugale, in quanto emessa anteriormente sia alla pronuncia n. 11504 del 2017, con la quale è stata interrotta radicalmente la continuità con il passato mediante l'introduzione dell'esclusivo criterio attributivo dell'assegno divorzile, costituito dalla non autosufficienza economica del coniuge richiedente, sia alle S.U. 18287 del 2018, che hanno composto il contrasto, mediante il netto superamento di entrambe le contrapposte posizioni precedenti, attraverso l'introduzione del criterio perequativo e del criterio compensativo, come fattori eventualmente concorrenti con quello assistenziale o applicabili anche in mancanza del fondamento del primo (l'assistenziale) (Cass.35434 del 2023).
6.1.1. La premessa interpretativa da cui prende le mosse la pronuncia n.21228 del 2019 si fonda sull'asserzione secondo cui le S.U. nella sentenza n. 18287 del 2018 hanno dato continuità al precedente del 2017 nel valorizzare il criterio assistenziale, salvo discostarsene per la eliminazione della natura bifasica del giudizio attributivo e determinativo dell'assegno e per la complementarietà dei criteri perequativo e compensativo. 4 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 La premessa, tuttavia, non è coerente con il principio di diritto Data pubblicazione 23/10/2024 espresso dalle S.U. e con la continuità che ad esso hanno dato in larga prevalenza le pronunce della sezione (ex multis, Cass.27945 del 2023, con ampia disamina dei precedenti coerenti e spiegazione dell'attuale approdo ermeneutico della giurisprudenza della sezione sul tema). Le S.U. hanno posto su un piano del tutto paritetico i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio evidenziandone, peraltro, l'incidenza concorrente e non separabile sia sul piano attributivo che determinativo. 6.1.2. Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali 5 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 grazie alle quali si è implementato il patrimonio familiare e/o quello Numero di raccolta generale 27536/2024 personale del coniuge con maggiore solidità economico Data pubblicazione 23/10/2024 patrimoniale e reddituale.. 6.1.3. Per fornire questo quadro probatorio comparativo si ricorre, nella maggior parte dei casi, alla prova presuntiva fondata su una chiara fotografia della conduzione della vita familiare, senza che sia necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione inziale verso la definizione dei ruoli (Cass. 4328 del 2024), essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupa prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, (Cass.27945 del 2023); del pari non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore di un coniuge, una volta che lo squilibrio non sia contestabile, nonché della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente (Cass.24795 del 2024), una volta che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente od esclusivo svolto da uno dei due coniugi. 7. All'interno della cornice interpretativa così delineata può essere verificato il fondamento dei principi affermati nella sentenza n. 21228 del 2019, e nella successiva sentenza n.11787 del 2021, poste a sostegno del motivo del ricorso. Nella sentenza n. 21228 del 2019, è stato affermato che all'interno dell'accertamento fattuale che potrebbe condurre all'attribuzione dell'assegno divorzile, occorre anche verificare “ se e in che misura l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché se i coniugi abbiano optato per la comunione legale, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio dell'ex coniuge richiedente tale da escludere la detta esigenza” (perequativa o compensativa n.d.r.). 6 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Nella pronuncia n. 11787 del 2021 in relazione allo scioglimento Numero di raccolta generale 27536/2024 della comunione legale che ha, nella specie, determinato Data pubblicazione 23/10/2024 l'attribuzione, in proprietà, in via esclusiva della ex casa familiare alla ex moglie, viene affermato: “Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti in comunione, specie quando costituita dall'apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale nella fase post coniugale”. Non è rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio la natura dichiarativa o traslativo-costitutiva degli esiti della divisione della comunione, pure oggetto di esame in quest'ultima pronuncia. 8. Ritiene il Collegio di poter convenire sulla natura solidaristica della ratio legislativa posta a pase dell'introduzione del regime giuridico della comunione legale, ove non derogata all'atto della costituzione del vincolo coniugale. Essa costituisce una delle espressioni della solidarietà endoconiugale in funzione dell'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, i quali secondo il legislatore della riforma del 1975 devono essere messi in una condizione di effettiva parità anche in relazione alla determinazione di sciogliersi dal vincolo stesso. Si tratta dunque di un regime di tutela che opera durante la vigenza del vincolo e che spiega i suoi effetti anche al momento dello scioglimento attraverso il meccanismo legale dell'attribuzione paritaria dei beni e dei frutti (dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali) che della comunione legale fanno parte per previsione legislativa. Non rileva, né in corso di matrimonio, né all'esito dello scioglimento del vincolo, perché così prescritto dal legislatore, l'entità dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del complesso dei beni e frutti costituenti la comunione. Quest'ultimo elemento è giuridicamente irrilevante. 7 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 La condizione economico patrimoniale e reddituale dei coniugi, che Data pubblicazione 23/10/2024 deve essere correttamente “fotografata” al momento dello scioglimento del vincolo, costituendo lo squilibrio una precondizione del sorgere del diritto all'assegno di divorzio, è certamente integrata dai beni facenti parte della comunione legale, una volta attribuiti secondo il criterio di legge a ciascuna delle parti del giudizio. Entro questo perimetro deve essere corretta l'affermazione della Corte d'Appello che si fonda sulla radicale ininfluenza dei beni e frutti attribuiti a causa dello scioglimento della comunione legale, dovendosi, al contrario, ritenere che il quadro della condizione economico patrimoniale e reddituale della parte richiedente l'assegno, si compone anche dei cespiti pervenuti con la divisione dei beni e frutti in comunione legale. Ciò che è irrilevante, o ininfluente, secondo la terminologia usata nel provvedimento impugnato è, invece, la provenienza dei beni costituenti la comunione legale e, più esattamente, non è oggetto d'indagine in sede di attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, stabilire quale è stato l'apporto di ciascuno dei coniugi alla costituzione del complesso dei beni e dei frutti costituenti la comunione legale, dal momento che vige, una volta adottato il regime della comunione legale dei beni, una presunzione di appartenenza paritaria che non tollera modifiche e che esplica la sua ratio solidaristica proprio nella irrilevanza, in corso di unione coniugale e dopo la sua cessazione, dell'apporto individuale alla sua formazione, sia quanto alle attribuzioni derivanti dallo scioglimento della comunione sia in relazione all'applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile. Il concorso prevalente quando non esclusivo di un coniuge alla formazione dei beni costituenti la comunione legale non può essere considerato come una anticipata compensazione incidente negativamente sull'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, una volta che, anche con il concorso delle attribuzioni post scioglimento della 8 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 comunione, la condizione di squilibrio economico patrimoniale dopo Data pubblicazione 23/10/2024 lo scioglimento del vincolo coniugale permanga. Perderebbe ove così considerata, la sua funzione solidaristica che rimane quella di predeterminare il regime legale delle attribuzioni economico patrimoniali acquistate in corso di matrimonio, salve le eccezioni stabilite dalla legge, in considerazione della tutela, in primo luogo endomatrimoniale, del coniuge economicamente più debole, (per il vincolo che si crea ex lege sui beni e frutti costituenti la comunione legale e la necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di gestione) ed in secondo luogo post matrimoniale, non in vista dell'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, ma in funzione della realizzazione di una autonoma posizione economico patrimoniale costituita dalla metà dei beni e frutti facenti parte della comunione legale in capo a ciascuno degli ex coniugi. Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile. 8.1 L'attribuzione di beni post scioglimento della comunione legale ad uno dei coniugi è la conseguenza della scelta originaria di non mutare il regime legale solidaristico indicato, in via non inderogabile, dal legislatore. Esso, di conseguenza, non fa sorgere un accrescimento economico patrimoniale per effetto dello scioglimento della comunione. La titolarità dei beni e dei diritti, in porzione paritaria, sorge all'atto della loro inclusione, ex lege, nell'asse economico patrimoniale della comunione legale, rimanendo ad esso vincolati, salvo il consenso di entrambi i 9 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 coniugi, fino al suo scioglimento ed attribuzione paritaria a ciascuno Data pubblicazione 23/10/2024 di essi. 9. La riconduzione dei principi sopra illustrati al caso di specie, porta a rigettare il primo motivo di ricorso, dal momento che da parte della Corte d'Appello di Trento c'è stato uno specifico accertamento sull'esistenza di un rilevante squilibrio economico patrimoniale seguito allo scioglimento del vincolo coniugale, anche comprendendo nella posizione economico patrimoniale dell'ex moglie i beni e i frutti oggetto dello scioglimento della comunione legale. In relazione alla consequenzialità causale tra il ruolo prevalentemente dedicato alla conduzione della vita familiare da parte della ex moglie, e la solida posizione economico patrimoniale nonché reddituale in capo all'ex marito, è stato dato ampio riscontro motivazione fondato su una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. 10. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la Corte territoriale abbia completamente omesso di esaminare un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto documentato che la OS, oltre alle considerevoli attribuzioni ricevute per effetto dello scioglimento della comunione legale, è nuda proprietaria di un immobile stimato in oltre € 700.000, che costituisce al pari di ogni altro bene mobile e immobile di proprietà della stessa, un cespite suscettibile di valutazione economica ai fini dell'accertamento di non autosufficienza dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile. Per di più, afferma il ricorrente, la Corte territoriale non solo non ha tenuto in alcuna considerazione il T.F.R. percepito dalla OS al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma ha anche erroneamente determinato il reddito pensionistico della stessa, che ammonterebbe a € 16.211 annui netti anziché a € 16.000 lordi annui. 10 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 Rileva il Collegio, in primo luogo, che il giudice del merito non è Data pubblicazione 23/10/2024 tenuto a dare conto in motivazione di tutti i fatti esaminati potendo illustrare quelli ritenuti incidenti sull'accertamento da svolgere. Lo squilibrio evidenziato si fonda su una pluralità di fattori incidenti non solo sul piano economico patrimoniale ma anche su quello reddituale, in relazione ai quali, la nuda proprietà di un bene, improduttiva di reddito (ma al contrario produttiva di spese di manutenzione straordinaria del bene) fino alla cessazione dell'usufrutto, può non essere presa in considerazione, non potendosi configurare come un fatto decisivo omesso. Al riguardo deve osservarsi che la valutazione sullo squilibrio che si svolge in sede di attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile ha natura complessiva ed, ove fondata, come nella specie su una pluralità di indicatori e su un evidente squilibrio anche di natura reddituale, non è sindacabile in sede di legittimità, ove non sia fatto specifico riferimento ad ogni elemento di fatto allegato dalle parti. Deve aggiungersi, quanto al TFR che, oltre ai rilievi già svolti, non viene indicato nella censura dove e come sia stato rappresentato ai giudici di merito che la ex moglie aveva percepito, al termine del rapporto di lavoro, un TFR di cui occorreva tener conto ai fini della determinazione della sua condizione economico-patrimoniale. Sotto questo profilo la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l'obbligo previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui la stessa è fondata. Infine, rispetto all'entità della pensione di cui la OS ha la disponibilità, il mezzo lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali;
sotto questo profilo la censura non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, attenendo alla diversa valutazione di un fatto. 11 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 11. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa pronuncia sul Numero di raccolta generale 27536/2024 motivo di appello con cui si censurava la regolazione delle spese di Data pubblicazione 23/10/2024 lite da parte del primo giudice. La censura deve ritenersi infondata non ravvisandosi il vizio denunciato quando la non esplicitazione della decisione su un punto è del tutto coerente con la decisione assunta così da rientrare, pacificamente, nella categoria del rigetto implicito. La rimessione in pubblica udienza dovuta alla complessità della questione agitata nel primo motivo inducono alla compensazione delle spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'art. 13 c.
1. quater d.p.r. n. 115 del 2002. Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. La presidente est. MA NO 12 di 12
la OS infatti, nel corso di un rapporto matrimoniale protrattosi per trentasette anni, aveva contribuito direttamente (partecipando economicamente con il proprio lavoro dipendente) e indirettamente (con il lavoro domestico e l'accudimento della figlia) alla realizzazione della ricchezza e del patrimonio dell'ex marito, comprimendo la propria personale realizzazione professionale e patrimoniale, come comprovava la scelta (nel 1995) di ridurre la propria attività extra domestica trasformando in part-time il rapporto di lavoro, scelta che ora si traduceva in una limitata produzione di risorse economiche, riconducibile alla percezione di una modesta pensione, pari a circa € 1.000 netti mensili. Aggiungeva che lo scioglimento della comunione legale aveva comportato attribuzioni patrimoniali dovute, del tutto ininfluenti rispetto all'attuale comparazione della condizione reddituale delle parti necessaria per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Reputava, pertanto, che sussistessero i presupposti per porre a carico del DO un assegno divorzile con funzione equilibratrice e perequativa e non meramente assistenziale, ritenendo congruo 2 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 l'importo dell'assegno già stabilito dal tribunale, in considerazione Data pubblicazione 23/10/2024 del fatto che la OS aveva la disponibilità dell'abitazione. 3. BE DO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell'appello, pubblicata in data 3 febbraio 2022, affidandosi a tre motivi di impugnazione, a cui ha resistito IZ OS. Questa sezione, con ordinanza n. 4420/2024, ha ritenuto che il ricorso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. 898/1970, 112 c.p.c. e 2697 c.c.: la Corte distrettuale, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e con i principi secondo cui lo squilibrio economico tra le parti è irrilevante in sé ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non ha tenuto conto del regime patrimoniale scelto dai coniugi in costanza di matrimonio e delle attribuzioni conseguenti allo scioglimento della comunione legale, così da ancorare il riconoscimento dell'assegno divorzile alla sola pretesa disparità reddituale-patrimoniale tra le parti, trascurando di verificare in modo appropriato l'inadeguatezza dei mezzi della OS e senza che la stessa avesse allegato e dimostrato aver fornito un particolare contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. La Corte distrettuale, inoltre, non ha tenuto conto degli effetti che sono conseguiti allo scioglimento della comunione legale, a seguito del quale sono stati attribuiti alla OS la proprietà esclusiva della casa coniugale e un'ingente somma di denaro (120.000 euro), ai fini della determinazione della non autosufficienza economica dell'ex coniuge. 3 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 5. Il ricorso in oggetto è stato rinviato alla pubblica udienza al fine Numero di raccolta generale 27536/2024 di verificare, anche alla luce dei recesti arresti di questa sezione Data pubblicazione 23/10/2024 (Cass. 21228 del 2019; 11787 del 2021) se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno. 6. Al fine di sciogliere il nodo interpretativo sottoposto al Collegio è necessario in primo luogo prendere le mosse dalle pronunce poste a base del motivo. 6.1 La sentenza n. 21228 del 2019, è stata decisa su ricorso avverso una pronuncia della Corte d'Appello che aveva statuito sulla base del criterio attributivo dell'assegno di divorzio, fondato sull'accertamento del tenore di vita endoconiugale, in quanto emessa anteriormente sia alla pronuncia n. 11504 del 2017, con la quale è stata interrotta radicalmente la continuità con il passato mediante l'introduzione dell'esclusivo criterio attributivo dell'assegno divorzile, costituito dalla non autosufficienza economica del coniuge richiedente, sia alle S.U. 18287 del 2018, che hanno composto il contrasto, mediante il netto superamento di entrambe le contrapposte posizioni precedenti, attraverso l'introduzione del criterio perequativo e del criterio compensativo, come fattori eventualmente concorrenti con quello assistenziale o applicabili anche in mancanza del fondamento del primo (l'assistenziale) (Cass.35434 del 2023).
6.1.1. La premessa interpretativa da cui prende le mosse la pronuncia n.21228 del 2019 si fonda sull'asserzione secondo cui le S.U. nella sentenza n. 18287 del 2018 hanno dato continuità al precedente del 2017 nel valorizzare il criterio assistenziale, salvo discostarsene per la eliminazione della natura bifasica del giudizio attributivo e determinativo dell'assegno e per la complementarietà dei criteri perequativo e compensativo. 4 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 La premessa, tuttavia, non è coerente con il principio di diritto Data pubblicazione 23/10/2024 espresso dalle S.U. e con la continuità che ad esso hanno dato in larga prevalenza le pronunce della sezione (ex multis, Cass.27945 del 2023, con ampia disamina dei precedenti coerenti e spiegazione dell'attuale approdo ermeneutico della giurisprudenza della sezione sul tema). Le S.U. hanno posto su un piano del tutto paritetico i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio evidenziandone, peraltro, l'incidenza concorrente e non separabile sia sul piano attributivo che determinativo. 6.1.2. Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023) che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali 5 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 grazie alle quali si è implementato il patrimonio familiare e/o quello Numero di raccolta generale 27536/2024 personale del coniuge con maggiore solidità economico Data pubblicazione 23/10/2024 patrimoniale e reddituale.. 6.1.3. Per fornire questo quadro probatorio comparativo si ricorre, nella maggior parte dei casi, alla prova presuntiva fondata su una chiara fotografia della conduzione della vita familiare, senza che sia necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione inziale verso la definizione dei ruoli (Cass. 4328 del 2024), essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupa prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, (Cass.27945 del 2023); del pari non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore di un coniuge, una volta che lo squilibrio non sia contestabile, nonché della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente (Cass.24795 del 2024), una volta che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente od esclusivo svolto da uno dei due coniugi. 7. All'interno della cornice interpretativa così delineata può essere verificato il fondamento dei principi affermati nella sentenza n. 21228 del 2019, e nella successiva sentenza n.11787 del 2021, poste a sostegno del motivo del ricorso. Nella sentenza n. 21228 del 2019, è stato affermato che all'interno dell'accertamento fattuale che potrebbe condurre all'attribuzione dell'assegno divorzile, occorre anche verificare “ se e in che misura l'esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacché se i coniugi abbiano optato per la comunione legale, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio dell'ex coniuge richiedente tale da escludere la detta esigenza” (perequativa o compensativa n.d.r.). 6 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Nella pronuncia n. 11787 del 2021 in relazione allo scioglimento Numero di raccolta generale 27536/2024 della comunione legale che ha, nella specie, determinato Data pubblicazione 23/10/2024 l'attribuzione, in proprietà, in via esclusiva della ex casa familiare alla ex moglie, viene affermato: “Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti in comunione, specie quando costituita dall'apporto solidaristico prevalente di uno dei coniugi, in vista della loro divisione in parti uguali, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale nella fase post coniugale”. Non è rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio la natura dichiarativa o traslativo-costitutiva degli esiti della divisione della comunione, pure oggetto di esame in quest'ultima pronuncia. 8. Ritiene il Collegio di poter convenire sulla natura solidaristica della ratio legislativa posta a pase dell'introduzione del regime giuridico della comunione legale, ove non derogata all'atto della costituzione del vincolo coniugale. Essa costituisce una delle espressioni della solidarietà endoconiugale in funzione dell'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, i quali secondo il legislatore della riforma del 1975 devono essere messi in una condizione di effettiva parità anche in relazione alla determinazione di sciogliersi dal vincolo stesso. Si tratta dunque di un regime di tutela che opera durante la vigenza del vincolo e che spiega i suoi effetti anche al momento dello scioglimento attraverso il meccanismo legale dell'attribuzione paritaria dei beni e dei frutti (dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali) che della comunione legale fanno parte per previsione legislativa. Non rileva, né in corso di matrimonio, né all'esito dello scioglimento del vincolo, perché così prescritto dal legislatore, l'entità dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del complesso dei beni e frutti costituenti la comunione. Quest'ultimo elemento è giuridicamente irrilevante. 7 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 La condizione economico patrimoniale e reddituale dei coniugi, che Data pubblicazione 23/10/2024 deve essere correttamente “fotografata” al momento dello scioglimento del vincolo, costituendo lo squilibrio una precondizione del sorgere del diritto all'assegno di divorzio, è certamente integrata dai beni facenti parte della comunione legale, una volta attribuiti secondo il criterio di legge a ciascuna delle parti del giudizio. Entro questo perimetro deve essere corretta l'affermazione della Corte d'Appello che si fonda sulla radicale ininfluenza dei beni e frutti attribuiti a causa dello scioglimento della comunione legale, dovendosi, al contrario, ritenere che il quadro della condizione economico patrimoniale e reddituale della parte richiedente l'assegno, si compone anche dei cespiti pervenuti con la divisione dei beni e frutti in comunione legale. Ciò che è irrilevante, o ininfluente, secondo la terminologia usata nel provvedimento impugnato è, invece, la provenienza dei beni costituenti la comunione legale e, più esattamente, non è oggetto d'indagine in sede di attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, stabilire quale è stato l'apporto di ciascuno dei coniugi alla costituzione del complesso dei beni e dei frutti costituenti la comunione legale, dal momento che vige, una volta adottato il regime della comunione legale dei beni, una presunzione di appartenenza paritaria che non tollera modifiche e che esplica la sua ratio solidaristica proprio nella irrilevanza, in corso di unione coniugale e dopo la sua cessazione, dell'apporto individuale alla sua formazione, sia quanto alle attribuzioni derivanti dallo scioglimento della comunione sia in relazione all'applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile. Il concorso prevalente quando non esclusivo di un coniuge alla formazione dei beni costituenti la comunione legale non può essere considerato come una anticipata compensazione incidente negativamente sull'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, una volta che, anche con il concorso delle attribuzioni post scioglimento della 8 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 comunione, la condizione di squilibrio economico patrimoniale dopo Data pubblicazione 23/10/2024 lo scioglimento del vincolo coniugale permanga. Perderebbe ove così considerata, la sua funzione solidaristica che rimane quella di predeterminare il regime legale delle attribuzioni economico patrimoniali acquistate in corso di matrimonio, salve le eccezioni stabilite dalla legge, in considerazione della tutela, in primo luogo endomatrimoniale, del coniuge economicamente più debole, (per il vincolo che si crea ex lege sui beni e frutti costituenti la comunione legale e la necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di gestione) ed in secondo luogo post matrimoniale, non in vista dell'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, ma in funzione della realizzazione di una autonoma posizione economico patrimoniale costituita dalla metà dei beni e frutti facenti parte della comunione legale in capo a ciascuno degli ex coniugi. Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile. 8.1 L'attribuzione di beni post scioglimento della comunione legale ad uno dei coniugi è la conseguenza della scelta originaria di non mutare il regime legale solidaristico indicato, in via non inderogabile, dal legislatore. Esso, di conseguenza, non fa sorgere un accrescimento economico patrimoniale per effetto dello scioglimento della comunione. La titolarità dei beni e dei diritti, in porzione paritaria, sorge all'atto della loro inclusione, ex lege, nell'asse economico patrimoniale della comunione legale, rimanendo ad esso vincolati, salvo il consenso di entrambi i 9 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 coniugi, fino al suo scioglimento ed attribuzione paritaria a ciascuno Data pubblicazione 23/10/2024 di essi. 9. La riconduzione dei principi sopra illustrati al caso di specie, porta a rigettare il primo motivo di ricorso, dal momento che da parte della Corte d'Appello di Trento c'è stato uno specifico accertamento sull'esistenza di un rilevante squilibrio economico patrimoniale seguito allo scioglimento del vincolo coniugale, anche comprendendo nella posizione economico patrimoniale dell'ex moglie i beni e i frutti oggetto dello scioglimento della comunione legale. In relazione alla consequenzialità causale tra il ruolo prevalentemente dedicato alla conduzione della vita familiare da parte della ex moglie, e la solida posizione economico patrimoniale nonché reddituale in capo all'ex marito, è stato dato ampio riscontro motivazione fondato su una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. 10. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la Corte territoriale abbia completamente omesso di esaminare un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto documentato che la OS, oltre alle considerevoli attribuzioni ricevute per effetto dello scioglimento della comunione legale, è nuda proprietaria di un immobile stimato in oltre € 700.000, che costituisce al pari di ogni altro bene mobile e immobile di proprietà della stessa, un cespite suscettibile di valutazione economica ai fini dell'accertamento di non autosufficienza dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile. Per di più, afferma il ricorrente, la Corte territoriale non solo non ha tenuto in alcuna considerazione il T.F.R. percepito dalla OS al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma ha anche erroneamente determinato il reddito pensionistico della stessa, che ammonterebbe a € 16.211 annui netti anziché a € 16.000 lordi annui. 10 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 Numero di raccolta generale 27536/2024 Rileva il Collegio, in primo luogo, che il giudice del merito non è Data pubblicazione 23/10/2024 tenuto a dare conto in motivazione di tutti i fatti esaminati potendo illustrare quelli ritenuti incidenti sull'accertamento da svolgere. Lo squilibrio evidenziato si fonda su una pluralità di fattori incidenti non solo sul piano economico patrimoniale ma anche su quello reddituale, in relazione ai quali, la nuda proprietà di un bene, improduttiva di reddito (ma al contrario produttiva di spese di manutenzione straordinaria del bene) fino alla cessazione dell'usufrutto, può non essere presa in considerazione, non potendosi configurare come un fatto decisivo omesso. Al riguardo deve osservarsi che la valutazione sullo squilibrio che si svolge in sede di attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile ha natura complessiva ed, ove fondata, come nella specie su una pluralità di indicatori e su un evidente squilibrio anche di natura reddituale, non è sindacabile in sede di legittimità, ove non sia fatto specifico riferimento ad ogni elemento di fatto allegato dalle parti. Deve aggiungersi, quanto al TFR che, oltre ai rilievi già svolti, non viene indicato nella censura dove e come sia stato rappresentato ai giudici di merito che la ex moglie aveva percepito, al termine del rapporto di lavoro, un TFR di cui occorreva tener conto ai fini della determinazione della sua condizione economico-patrimoniale. Sotto questo profilo la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l'obbligo previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui la stessa è fondata. Infine, rispetto all'entità della pensione di cui la OS ha la disponibilità, il mezzo lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali;
sotto questo profilo la censura non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, attenendo alla diversa valutazione di un fatto. 11 di 12 Numero registro generale 20995/2022 Numero sezionale 3027/2024 11. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa pronuncia sul Numero di raccolta generale 27536/2024 motivo di appello con cui si censurava la regolazione delle spese di Data pubblicazione 23/10/2024 lite da parte del primo giudice. La censura deve ritenersi infondata non ravvisandosi il vizio denunciato quando la non esplicitazione della decisione su un punto è del tutto coerente con la decisione assunta così da rientrare, pacificamente, nella categoria del rigetto implicito. La rimessione in pubblica udienza dovuta alla complessità della questione agitata nel primo motivo inducono alla compensazione delle spese processuali del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'art. 13 c.
1. quater d.p.r. n. 115 del 2002. Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. La presidente est. MA NO 12 di 12