Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2025REG.PROV.COLL.
N. 06039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6039 del 2024, proposto dal signor CA OP in qualità di erede del signor AN OP, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AN Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Condominio ubicato in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7/15, l’arch. Francesco Cassano, in qualità di Commissario ad acta del Comune di Napoli, e la Galleria Navarra di D’Alessio Luca e Fratelli s.n.c., non costituiti in giudizio;
nei confronti
del signor AF Chietti, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1582/2024 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, pubblicata il 16 febbraio 2024, resa tra le parti; istanza di chiarimenti ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a.;
Visti il ricorso per ottemperanza con richiesta di chiarimenti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione prodotta dal ricorrente in data 9 gennaio 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere CA Carmelo Pezzuto; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede chiarimenti in ordine alle modalità per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, con la quale la Sezione ha accolto l’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del T.a.r. per la Campania n. 4395/2023, resa tra le parti sul reclamo avverso il decreto commissariale n. 1/2021, prot. n. 544888 del 13 luglio 2021, concernente l’acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 t.ue., di un’opera abusiva consistente nella sopraelevazione del preesistente lastrico solare sui locali posti al piano terra di un immobile ivi compiutamente indicato mediante la realizzazione di un solaio di circa 80 mq. e dello spessore di circa 0,50 m. ad esso sovrapposto.
2. La vicenda ha dato luogo, nel tempo, a vari provvedimenti comunali e commissariali ed a diverse pronunce giurisdizionali, che lo stesso interessato ripercorre sinteticamente nel ricorso in epigrafe, cui per brevità si rinvia.
Per quanto qui di specifico interesse, basterà ricordare che all’esito di diversi contenziosi è stata definitivamente sancita l’abusività del manufatto innanzi richiamato e che il Commissario ad acta a suo tempo nominato dal T.a.r. per la Campania ne aveva originariamente ordinato la demolizione con ordinanza n. 1/2019, prot. n. 882063 del 4 novembre 2019.
I proprietari di detto manufatto, come emerge dalla pronuncia in epigrafe, si erano poi attivati per la demolizione spontanea dell’abuso – presentando un progetto di demolizione e tentando di ottenerne l’approvazione commissariale secondo le indicazioni all’uopo fornite dalla competente Soprintendenza – ma il ripristino risultava, di fatto, impedito dal comportamento dello stesso Commissario ad acta ; di qui l’annullamento, disposto con la sentenza ottemperanda, del provvedimento commissariale acquisitivo del bene al patrimonio comunale emanato in conseguenza della (ritenuta) mancata ottemperanza nei termini al citato ordine demolitorio.
Nella medesima pronuncia veniva pertanto disposto che il Commissario medesimo, in esecuzione del relativo dictum , desse “ nuovo impulso alla fase di demolizione dell’abuso, verificando previamente la disponibilità dei proprietari alla realizzazione concordata della stessa ”.
Il predetto emanava in tale prospettiva l’ulteriore provvedimento n. 2/2024, ordinando – tra l’altro – la demolizione del solaio in questione e fornendo ulteriori prescrizioni afferenti, tra l’altro, la ricostruzione e la salvaguardia del lastrico solare interessato dall’abuso medesimo.
Il 20 aprile 2024 i signori OP ed il Commissario ad acta – assistiti dai rispettivi legali di fiducia e da collaboratori tecnici – effettuavano, quindi, un sopralluogo delle aree interessate al fine di definire gli interventi da eseguire in esecuzione di detto ordine commissariale e in tale contesto i predetti redigevano un verbale dando atto dell’emersione di taluni “ dubbi ” ritenuti ostativi alla immediata esecuzione del ripristino:
- “ sulla individuazione della esatta consistenza dell’area interessata dagli interventi a farsi in relazione alla superficie e alla altezza ”;
- “ con riferimento all’altezza, relativamente alla quota parte del volume eccedente da rimuovere ”.
Nel medesimo contesto i presenti al sopralluogo concordavano la sospensione dei termini imposti con la citata ordinanza n. 2/2024 sino all’esito della presentazione da parte dei signori OP del presente ricorso per ottemperanza con richiesta di chiarimenti.
3. Con detto gravame il ricorrente chiede, dunque, chiarimenti circa “ la esatta consistenza dell’area interessata dagli interventi a farsi sull’immobile sito in Napoli, alla Piazza dei Martiri, civ. 23/23G, con particolare riguardo alla superficie e all’altezza della riduzione della quota del solaio di calpestio ”, deducendo, in estrema sintesi, che sulla scorta di una relazione tecnica di parte redatta in data 8 giugno 2024 dall’ing. Moretti, depositata in atti, gli interventi di manutenzione succedutisi nel tempo sul solaio in questione ne avrebbero garantito la stabilità strutturale, di talché non sarebbe corretta l’individuazione della sopraelevazione di +50 cm di spessore aggiunto rispetto all’originaria ed antica struttura quale risultante dai rilievi a suo tempo eseguiti dall’ing. Massarotti e posti alla base dei provvedimenti commissariali; secondo la tesi del ricorrente, basata come detto su detta relazione tecnica, la demolizione dovrebbe invece riguardare le sole difformità riscontrate rispetto a quanto riportato nella DIA 516/2011 a suo tempo presentata dal dante causa del ricorrente per eseguire i lavori di somma urgenza a suo tempo imposti dallo stato di degrado strutturale per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali sottostanti, di talché ne risulterebbe una violazione in eccedenza tra quanto realizzato ed i grafici di progetto a suo tempo prodotti asseritamente pari a +12 cm rispetto alla quota dichiarata, alla quale andrebbe anche applicata una pendenza dell’1,2% per “ l’irregimentazione delle acque piovane ” sino all’imbocco della pluviale, per giungere alla ulteriore riduzione dello spessore da demolire nella misura di 5 cm sul lato del cortile interno; secondo le conclusioni della relazione tecnica in questione, al contrario, l’eventuale demolizione dell’intero spessore del solaio in eccedenza rispetto alla quota originaria senza adeguate opere di ricostruzione, adeguamento e rinforzo, stante la tecnica realizzativa a suo tempo adottata, determinerebbe l’inagibilità dei locali sottostanti.
4. Il Comune di Napoli si è costituito con formula di stile, rimettendosi espressamente al prudente apprezzamento del Collegio.
Non si sono, per contro, costituite in giudizio le altre parti in causa.
4.1. In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato un’articolata memoria, sostanzialmente ribadendo le proprie tesi.
5. Ciò posto, giova ricordare, per quanto qui di specifico interesse, che il T.a.r. per la Campania aveva a suo tempo nominato (con sent. n. 4285/2015) il Commissario ad acta al fine di provvedere sulle istanze di condono edilizio presentate dagli interessati relativamente a manufatti eseguiti abusivamente nel cosiddetto Giardino delle Delizie di Palazzo Nunziante una volta emesso il parere negativo della competente Soprintendenza sulle opere medesime – in quanto ritenute incompatibili con i valori tutelati dal vincolo gravante sui beni medesimi –, nonché al fine di emanare gli eventuali provvedimenti sanzionatori del caso per l’ipotesi di mancato rispristino dello status quo ante .
In esecuzione del relativo mandato il Commissario ad acta aveva, tra l’altro, proceduto “ all’annullamento della DIA n. 561/2011, avendo rilevato l’abusiva realizzazione di una sopraelevazione del preesistente, e legittimamente assentito, lastrico solare, mediante la costruzione di un solaio ad esso sovrapposto, dello spessore di circa 0,50 mt .” (cfr. T.a.r. Campania, sez. IV, n. 2519/2020) ed aveva conseguentemente emanato due distinte ordinanze di demolizione della sopraelevazione del solaio in parola rispetto alle quote originarie delle strutture di copertura dei locali sottostanti, ed in particolare la n. 2/2017 – oggetto di reclamo (unitamente al provvedimento di annullamento della citata DIA) respinto dal citato Tribunale con ord. n. 1970/2018, non appellata – e la n. 1/2019, a sua volta oggetto di reclamo respinto con la sentenza del medesimo giudice di primo grado n. 2519/2020, cit.; l’appello avverso detta sentenza è stato poi dichiarato inammissibile con la sentenza n. 1941/2021 della sez. VI di questo Consiglio di Stato.
5.1. Giova altresì – sia pure incidentalmente – ricordare che nella citata sentenza n. 2519/2020 il giudice di prime cure aveva, tra l’altro, rilevato che l’ordine di ripristino “ del preesistente ‘solaio di copertura’ dei locali al piano terra prospicienti la Piazza dei Martiri e via Domenico Morelli ” non prevedeva alcuna qualificazione del manufatto “ in termini di terrazza ”, con la precisazione che una tale qualificazione avrebbe dovuto “verosimilmente ancorarsi all’esistenza di uno specifico titolo edilizio abitativo”, con la conseguenza di ritenere che “ in maniera del tutto corretta, il Commissario ad acta [aveva] ordinato esclusivamente la ricostruzione di un ‘lastrico solare di copertura’, elemento strutturale che assolve, appunto, alla sola funzione di copertura di locali esistenti e non si presta, in mancanza di oggettiva, documentata e riscontrabile prova contraria, ad altra utilizzazione, della quale andrebbe provata, altresì, la legittimità quantomeno sotto il profilo edilizio, a voler tacere della tutela vincolistica cui sono soggetti gli immobili di causa ”.
6. Venendo alla richiesta di chiarimenti formulata con il ricorso in esame (prescindendosi da ogni considerazione sulla ritualità di una proposizione dello stesso “concordata” con il Commissario ad acta già nominato e sul persistente silenzio del Comune, pur titolare ex lege dei poteri repressivi in materia) – e posto che l’abusività della sopraelevazione del solaio nei termini indicati nei provvedimenti innanzi ricordati del Commissario ad acta è stata definitivamente sancita in via giurisdizionale e non è comunque qui oggetto di contestazione – si deve in primo luogo rilevare che, come lo stesso Tribunale aveva precisato nella citata ordinanza n. 1970/2018, nell’ambito del perimetro dei poteri commissariali rientrava “ anche l’obbligo di verifica di quanto realizzato in virtù della citata DIA del 2011 ”, con l’ulteriore precisazione che “ la DIA in questione assume valenza neutra rispetto a quanto ordinato con la demolizione, essendo stata, coerentemente con le statuizioni della sentenza de qua , disposta la demolizione non di tutto quanto eseguito in virtù di detto titolo, ma solo delle difformità riscontrate rispetto ai lavori di somma urgenza ivi indicati (…) Pertanto, l’annullamento della DIA risulta del tutto indifferente rispetto alla adozione dei provvedimenti repressivi, in quanto a tutto voler concedere, la DIA del 2011 legittimava a ripristinare il solaio dei locali commerciali senza alterare la quota di calpestio, per cui le modalità esecutive della stessa, con realizzazione di un nuovo solaio sovrapposto a quello esistente che ha alterato la quota di calpestio, per cui le modalità esecutive della stessa, con realizzazione di un nuovo solaio sovrapposto a quello esistente che ha alterato la quota di calpestio di oltre mezzo metro con la predisposizione di piantoni in ferro per l’allocazione di una ringhiera, non si presentano compatibili con le disposizioni urbanistiche vigenti e con il regime vincolistico del sito, come ampiamente ricostruito nella sentenza da eseguire (…) Deve infine rilevarsi che le modalità di realizzazione strutturale dell’abuso, che ha creato due solai solidali, e dalle quali parte reclamante paventa il pericolo di danni statici alla propria unità immobiliare, non possono costituire ostacolo ex se al ripristino della legalità violata, dovendo essere tenute in debita considerazione con la adozione di adeguate ed idonee cautele nelle modalità esecutive dell’intervento demolitorio, fase che esula dalla cognizione circa la legittimità del gravato ordine demolitorio ”.
A ben vedere, quindi, la questione ora riproposta dal ricorrente sotto forma di richiesta di chiarimenti per l’ottemperanza era già stata sollevata e risolta – negativamente – dal giudice di primo grado con la citata ordinanza n. 1970/2018, non appellata.
7. A ciò vanno aggiunte due ulteriori considerazioni.
7.1. In primo luogo, come risulta dalla ottemperanda sentenza n. 1582/2024, “ a seguito dell’ordinanza commissariale n.1/2019 prot. Comune n. 882063 del 04/11/2019, con la quale si ordinava il ripristino, entro 90 giorni, delle quote di un solaio sovrapposto per circa 80 mq. al lastrico di copertura (vedasi anche il decreto di archiviazione dell’8.2.23), l’appellante aveva prontamente (22 novembre 2019) chiesto il rilascio di nulla osta preventivo all’autorità preposta al vincolo per le seguenti opere: -1. ripristino delle quote di un solaio, per circa 80 mq., prospicenti la Piazza dei Martiri e Via Domenico Morelli e costituente, nell’insieme, il solaio di copertura dei locali sottoposti al piano terra e individuati con le lettere ‘D, E, F’, che ha comportato l’alterazione delle quote di copertura di circa 40/50 cm. rispetto a quelle originarie delle strutture dei sottostanti locali prospicienti su Piazza dei Martiri, lato Via D. Morelli (…) ”.
In altri termini, risulta che già nel 2019 lo stesso interessato aveva sostanzialmente riconosciuto che le quote alterate di copertura del solaio oggetto del disposto ripristino riguardavano uno spessore di 40/50 cm rispetto a quelle originarie.
7.2. In secondo luogo, non può non rilevarsi, ed assume di per sè rilievo ulteriormente dirimente, che l’ordinanza commissariale n. 2/2024, che indica il manufatto da demolire nella sua interezza e riporta analitiche prescrizioni da seguire ai fini del completo ripristino dello stato dei luoghi, non è stata oggetto di reclamo da parte dell’odierno appellante.
8. Anche in considerazione di tali circostanze, non appare convincente, e comunque dirimente, la relazione tecnica di parte in data 8 giugno 2024, che il ricorrente cita a supporto delle proprie tesi auspicando che la demolizione possa riguardare una quota di spessore assai più contenuta di quella oggetto dei (pregressi) provvedimenti commissariali, confermati, come detto, in sede giurisdizionale.
8.1. In primo luogo deve rilevarsi che detta relazione tecnica prende espressamente le mosse da un dato non condivisibile sulla scorta dei complessivi atti di causa, vale a dire dall’assunto – erroneamente desunto dalla citata ordinanza n. 1970/2018 – secondo il quale “ la quota del solaio in oggetto a cui fare riferimento per il corretto ripristino delle difformità riscontrate deve essere riferita a quanto riportato e certificato nella richiamata DIA 516/2011 ” ( recte : 561/2011) – profilo questo espressamente ribadito anche nelle conclusioni della relazione in questione; e ciò sia in virtù dell’avvenuto annullamento di detta DIA da parte del Commissario ad acta , sia – anche a voler prescindere da tale profilo – in ragione delle considerazioni al riguardo espresse dal T.a.r. per la Campania con la pronuncia innanzi richiamata, rimasta come detto inoppugnata.
8.2. In secondo luogo, la stessa relazione tecnica conclude rilevando che “ è impensabile proporre una demolizione dello stesso senza interessare l’altro solaio e comunque senza far seguito a consistenti opere di consolidamento e rinforzo delle parti confinanti (…) Pertanto, una sua demolizione senza alcuna opera di ricostruzione, adeguatamento [ recte: adeguamento] e rinforzo determinerà un’inagibilità globale ” dei negozi sottostanti; dal che deriva, a contrario , che la demolizione integrale del solaio abusivamente sopraelevato rispetto alla quota originaria è tecnicamente possibile anche a parere del tecnico di parte a condizione che si pongano in essere adeguate opere di ricostruzione, adeguamento e rinforzo, opere che – va da sé – non possono che gravare sul ricorrente e comunque sui privati destinatari dei provvedimenti commissariali in questione.
9. Ne deriva, alla luce delle superiori considerazioni complessive, che la demolizione, ai fini del completo ripristino dello status quo ante , dovrà interessare l’intero manufatto abusivo per la sua completa estensione e per il suo spessore complessivo secondo le prescrizioni indicate nei provvedimenti commissariali innanzi indicati (e da ultimo nell’ordinanza n. 2/2024) e che parte ricorrente dovrà provvedere secondo tutte le prescrizioni ivi impartite del Commissario ad acta facendosi (anche) carico delle connesse ed ulteriori opere di ricostruzione, adeguamento e rinforzo (o consolidamento che dir si voglia), in modo da garantire la piena sicurezza e agibilità dei locali sottostanti.
9.1. L’intervento di demolizione e ripristino dovrà essere eseguito a cura e spese della parte ricorrente entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, disponendosi sin d’ora che in caso di mancato adempimento – da accertarsi alla scadenza del termine indicato da parte del Commissario ad acta a suo tempo designato – questi provvederà all’intervento di demolizione utilizzando strutture e mezzi finanziari messi a disposizione dal Comune medesimo entro 10 giorni dalla richiesta, ovvero, per il caso che il Comune rimanga inerte, provvedendo direttamente, entro gli ulteriori 10 giorni, alla loro individuazione ed adottando gli atti, anche di natura contabile, all’uopo occorrenti.
Il tutto con successivo recupero, da parte del Comune, a carico della parte ricorrente medesima di tutti gli oneri a tal fine eventualmente sostenuti e documentati.
9.2. In tali termini questa Sezione fornisce i chiarimenti richiesti ex art. 112 comma 5, e 114 commi 6 e 7, c.p.a..
10. Le spese del presente giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della vicenda processuale, vanno interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, fornisce i chiarimenti richiesti ed ordina al Commissario ad acta , per il caso di inottemperanza del ricorrente ex art. 112, co. 5, c.p.a., di provvedere come in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati in sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
CA Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Carmelo Pezzuto | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO