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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 759/2024, pendente tra:
, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Narducci del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CREDITORE ATTORE
e
, c.f. , Controparte_2 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
nonché
, c.f. , CP_3 C.F._2
COMPROPRIETARIA CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare del 12.03.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro il Controparte_1
sig. , ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti del debitore e della Controparte_2
comproprietaria non esecutata dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Controparte_1
Tribunale, portante RGE n. 77/2020, avverso la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà
(intestata al signor ) dei beni così descritti: Catasto Fabbricati del Comune Controparte_2
Marsciano, Foglio 151, Particella 431, Subalterno 4 e Particella 495 sub 2; Catasto Fabbricati del Comune Marsciano, Foglio 151, Particella 431, Subalterno 2; Catasto Fabbricati del
Comune Marsciano, Foglio 151, Particella 495, Subalterno 1 e.u.; Catasto Terreni del Comune di Marsciano Foglio 151, Particella 495;
• Con provvedimento del 29.03.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con Controparte_1
ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti del debitore e della Controparte_2
comproprietaria per la restante quota di 1/2 ; CP_3
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Nessuno dei due convenuti si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché il Sig. è stato dichiarato contumace all'udienza del 11.09.2024, mentre la Sig.ra Controparte_2
è stata dichiarata contumace all'udienza del 04.12.2024. CP_3
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia del litisconsorte necessario, è stata fissata l'udienza del
12.3.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla decisione, con sentenza, sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c.
All'udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
pagina 2 di 4 4. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
5. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, può ritenersi che per il complesso di beni, riuniti dal CTU in lotto unico, non è ipotizzabile la separazione in natura del bene con tentativo di vendita della quota indivisa, giacché per la tipologia del bene in questione non appare presumibile che la quota indivisa possa avere autonoma appetibilità sul mercato. Il CTU, poi, formando un lotto unico (che ricomprende appartamento, relativo garage e alcuni enti urbani e enti comuni, quindi di fatto un unico bene a livello funzionale), ha escluso la possibilità di una divisione in natura mediante l'adozione di un qualche progetto divisionale.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
6. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 13 marzo 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 759/2024, pendente tra:
, P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Narducci del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CREDITORE ATTORE
e
, c.f. , Controparte_2 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
nonché
, c.f. , CP_3 C.F._2
COMPROPRIETARIA CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare del 12.03.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro il Controparte_1
sig. , ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti del debitore e della Controparte_2
comproprietaria non esecutata dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Controparte_1
Tribunale, portante RGE n. 77/2020, avverso la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà
(intestata al signor ) dei beni così descritti: Catasto Fabbricati del Comune Controparte_2
Marsciano, Foglio 151, Particella 431, Subalterno 4 e Particella 495 sub 2; Catasto Fabbricati del Comune Marsciano, Foglio 151, Particella 431, Subalterno 2; Catasto Fabbricati del
Comune Marsciano, Foglio 151, Particella 495, Subalterno 1 e.u.; Catasto Terreni del Comune di Marsciano Foglio 151, Particella 495;
• Con provvedimento del 29.03.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con Controparte_1
ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti del debitore e della Controparte_2
comproprietaria per la restante quota di 1/2 ; CP_3
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Nessuno dei due convenuti si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché il Sig. è stato dichiarato contumace all'udienza del 11.09.2024, mentre la Sig.ra Controparte_2
è stata dichiarata contumace all'udienza del 04.12.2024. CP_3
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia del litisconsorte necessario, è stata fissata l'udienza del
12.3.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla decisione, con sentenza, sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c.
All'udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
pagina 2 di 4 4. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
5. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, può ritenersi che per il complesso di beni, riuniti dal CTU in lotto unico, non è ipotizzabile la separazione in natura del bene con tentativo di vendita della quota indivisa, giacché per la tipologia del bene in questione non appare presumibile che la quota indivisa possa avere autonoma appetibilità sul mercato. Il CTU, poi, formando un lotto unico (che ricomprende appartamento, relativo garage e alcuni enti urbani e enti comuni, quindi di fatto un unico bene a livello funzionale), ha escluso la possibilità di una divisione in natura mediante l'adozione di un qualche progetto divisionale.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
6. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 13 marzo 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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