Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZACCAGNI MICHELA ed elettivamente domiciliata in Riccione (RN), Via Don Minzoni, n. 2, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERINI Controparte_1 C.F._2
SILVIA ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Via San Francesco, n. 52, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio depositato in data 17/01/2025, premesso che dall'unione non Parte_1
coniugale con era nata la figlia (nata il Controparte_1 Persona_1
17/10/2023) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori-figlia e il mantenimento della minore alle condizioni ivi indicate.
Designato il Giudice relatore per la trattazione del procedimento, con istanza congiunta depositata in data 15/04/2025, i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni di regolamentazione e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti fissata al 15/05/2025, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c.
Il Giudice, vista l'istanza depositata in atti, disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, invitando il resistente a costituirsi formalmente nel giudizio;
con ordinanza del
19/05/2025, il Giudice relatore verificato l'avvenuto deposito della comparsa di costituzione del resistente e delle note contenenti l'accordo raggiunto tra le parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“1) La minore viene affidata in via super esclusiva alla signora genitore Parte_1 collocatario. Nel preminente interesse della minore le parti concordemente scelgono l'affido super Per esclusivo della minore alla madre stante in primis la tenera età di nata il [...] e il trasferimento del a Roma, ove da qualche mese ha stabilito la propria residenza. CP_1 2) La madre potrà assumere, in via autonoma, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 cod.civ., tutte le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale della minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, comunicando comunque tali decisioni al padre;
3) La in via esclusiva ed autonoma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-quater, Parte_1
comma 3 cod.civ., potrà richiedere i documenti di espatrio, identità e di qualsiasi altro documento
Per equipollente, della figlia minore senza il consenso del CP_1
4) La madre avrà l'obbligo di comunicare ogni spostamento di residenza ed eventuali viaggi all'estero con la minore, indicando la data di partenza e di rientro alla residenza.
5) Il padre è attualmente sottoposto alla misura cautelare, pertanto non può vedere la figlia in
Per presenza della madre, considerata la tenera età di , il tempo trascorso dall'ultima volta che la minore ha visto il padre, nonché l'assenza di persone di fiducia dei genitori disponibili a far incontrare padre e figlia, si rende necessario rimandare la calendarizzazione del diritto di visita del fino a revoca della misura cautelare. CP_1
6) Il , attualmente disoccupato, verserà alla a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia minore la somma di € 150,00 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Bologna.
7) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla con espresso formale consenso, in Parte_1
tal senso, del signor CP_1
8) Ciascun genitore permetterà il mantenimento di pacifiche e significative relazioni con i nonni e con gli altri familiari ed entrambi i genitori, in ogni caso, si obbligano ad astenersi, nel modo più assoluto, dal porre in essere qualsiasi atteggiamento ostile o considerazione negativa sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore alla presenza della bambina.
9) Le parti dichiarano che tutte le predette condizioni sono state oggetto di attenta valutazione e rispecchiano del tutto le loro rispettive volontà, pertanto, vengono riconosciute come proprie con il formale impegno di darne seguito, in quanto pienamente accettate e tutte sottoscritte.
10) Le parti dichiarano che ognuna di esse provvederà al pagamento delle spese legali del proprio patrocinatore, i quali a tal proposito rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi