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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4376/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa RI Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4376/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio giudiziale
– cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE SC
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Valentina CP_1 CodiceFiscale_2
Mangiafico
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 28/12/2021).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato il 24/09/2021, premetteva che: Parte_1
- in data 20/04/1991 contraeva matrimonio con a LI (atto n. 4, CP_1 parte II, serie A, ufficio 1, anno 1991);
- dalla relazione nascevano i figli (in data 06/06/1988), RI (in data Per_1
08/06/1989), (in data 24/06/1991), oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e (il 09/01/2009), minorenne;
Per_3
- con sentenza n. 1080/2021 del 07/06/2021, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di confermare le condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 14/12/2021, compariva unicamente il ricorrente.
Si costituiva tardivamente in giudizio , la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva di percepire per intero l'assegno unico per il figlio o, in subordine, di dichiarare che l'importo oggetto dell'assegno di Per_3 mantenimento (già fissato in sede di separazione in € 300,00 mensili), a seguito di rivalutazione ISTAT, è oggi pari ad € 345,90.
Con provvedimento del 02/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione in atti, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le domande della resistente sono inammissibile in quanto tardive, poiché avanzate in sede di comparsa responsiva depositata oltre i termini fissati per la costituzione del convenuto, nonostante la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4376/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
LI il 20/04/1991 (atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1991); dichiara inammissibili le domande della resistente;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa RI Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4376/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio giudiziale
– cessazione effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LE SC
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Valentina CP_1 CodiceFiscale_2
Mangiafico
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto in data 28/12/2021).
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso depositato il 24/09/2021, premetteva che: Parte_1
- in data 20/04/1991 contraeva matrimonio con a LI (atto n. 4, CP_1 parte II, serie A, ufficio 1, anno 1991);
- dalla relazione nascevano i figli (in data 06/06/1988), RI (in data Per_1
08/06/1989), (in data 24/06/1991), oggi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e (il 09/01/2009), minorenne;
Per_3
- con sentenza n. 1080/2021 del 07/06/2021, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di confermare le condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 14/12/2021, compariva unicamente il ricorrente.
Si costituiva tardivamente in giudizio , la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva di percepire per intero l'assegno unico per il figlio o, in subordine, di dichiarare che l'importo oggetto dell'assegno di Per_3 mantenimento (già fissato in sede di separazione in € 300,00 mensili), a seguito di rivalutazione ISTAT, è oggi pari ad € 345,90.
Con provvedimento del 02/07/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice assegnava termini ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione in atti, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le domande della resistente sono inammissibile in quanto tardive, poiché avanzate in sede di comparsa responsiva depositata oltre i termini fissati per la costituzione del convenuto, nonostante la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4376/2021
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
LI il 20/04/1991 (atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1991); dichiara inammissibili le domande della resistente;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone