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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 541/2025 R.G. e promossa da
(avv.ti P.Gennari e A.Vita) Parte_1 attrice contro
(avv.ti N.Biagiotti e A.Lupi) Controparte_1 convenuta e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : modifica condizioni di divorzio.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
1 L'attore chiede, a modifica della sentenza di divorzio di questo Tribunale del 14.11.2023 : a) disporre la collocazione paritetica del figlio minore , a settimane alternate presso ciascun Per_1 genitore;
b) disporre il conseguente mantenimento diretto di da parte di entrambi i genitori. Per_1
La domanda si fonda sugli asseriti attuali desideri espressi da , che è nato il [...] e che Per_1 quindi ha da alcuni mesi compiuto 16 anni.
La sentenza di divorzio, per quello che qui rileva, prevede: a) che stia con il padre due Per_1 giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola, indicativamente martedì e giovedì, con pernotto, fino alla mattina del giorno successivo ed a weekend alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
b) un assegno mensile di € 250,00 a carico dell'attore per il mantenimento di . Per_1
, sentito in corso di causa, ha in sostanza riferito : a) che è contento dell'attuale Per_1 regolamentazione, che risponde alle sue esigenze;
b) che nei fatti la regolamentazione possa comunque avere una applicazione più elastica, assecondando le maggiori sue richieste di autonomia, legate all'età ormai raggiunta.
è apparso un ragazzo maturo, deciso e non condizionato. Per_1
Non si può quindi prescindere in materia dalle richieste e dai desideri di , tenuto soprattutto Per_1 conto della sua età.
In questo contesto va rigettata la domanda di modifica dei tempi di frequentazione.
Spetterà logicamente ai genitori adattare e graduare nei fatti la regolamentazione alle quotidiane esigenze di un ragazzo di quasi 17 anni.
Va di conseguenza rigettata la richiesta di modifica delle modalità di mantenimento. I tempi di frequentazione rimangono infatti invariati e non vi è stata una sostanziale modifica delle capacità reddituali di nessuno dei due genitori, che svolgono le stesse attività lavorative esercitate ai tempi della sentenza di divorzio.
Non sono inoltre provate maggiori esigenze di . Per_1
Concrete prove non sono state fornite.
Va di conseguenza rigettata anche la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla convenuta, tenuto altresì conto del breve tempo trascorso dalla sentenza di divorzio.
Spese per 2/3 a carico dell'attore, stante la parziale reciproca soccombenza.
per questi motivi
rigetta le domande delle parti;
condanna l'attore a rifondere per i 2/3 le spese della convenuta, che liquida in una somma parti ai 2/3 di € 4.200,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge.
2 Così deciso in Pesaro in data 27 novembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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