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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
30 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10712 / 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Sebastiano Marino come da Parte 1
procura in atti;
-ricorrente-
contro con sede centrale in Controparte 1
"Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1 e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere inoltrato istanza alla Parte 2
degli stati di Invalidità Civile di Catania per essere riconosciuta invalida al
[...]
100% con diritto all'Indennità di Accompagnamento e Portatore di Handicap;
che, in seguito alla visita effettuata in data 21/12/2023 presso la Commissione medica CP_1, la ricorrente veniva riconosciuta, Portatore di handicap ex articolo 3 comma 2 e, in seguito a visita del 01/02/202 "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% (art. 2 e 13L.118/71e art 9 DL 509/88) Percentuale60%; di avere proposto avverso gli esiti di tali accertamenti innanzi al Tribunale del lavoro di
-
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 4397/24 chiedendo il riconoscimento quale "Invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al100% con diritto all'Indennità di Accompagnamento e Portatore di handicap in situazione di gravità
(comma 3 ART 3) o in subordine al riconoscimento della riduzione permanente dellacapacitàlavorativadal74%al99%(art2e13L.118/71eart9DL509/88)condecorrenzadal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa
,o da quello che risulterà accertato incorso di giudizio"; lache il CTU nominato all'esito delle indagini peritali in sede di ATP ha ritenuto che ricorrente, è affetta da: severa obesità IMC 48.49, artrite psoriasica sacroilite a discreta incidenza funzionale endometriosi", tali patologie rendono la stessa inabile al 80% a decorrere dal mese di Marzo 24. La stessa può essere considerata portatrice di handicap in situazione di non gravità comma 1 art.
3. Non sussistono in atto i requisiti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. In considerazione della giovanissima età
e dei benefici terapeutici, è opportuna una revisione ad anni 2"; che avverso le conclusioni del CTU era stato proposto dissenso nel termine assegnato;
che, infatti, le conclusioni del CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il
-
quadro patologico complessivo della ricorrente e censurabili sotto diversi profili;
che, in particolare, il CTU non aveva adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle patologie sofferte dalla ricorrente, descritte e documentate in ricorso, medio tempore aggravate per come evidenziato anche dal CTP.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo "Accertare, previa nomina di un consulente medico d'ufficio, se la ricorrente sia invalida al 100% e se la stessa si trovi nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
Accompagnamento e, quindi, se si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, se abbisogni d'assistenza continua (L 18/80 e 508/88) accertandone la data di decorrenza, o in subordine confermare il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%(art2e13L. Codice Fiscale 1 )con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C."
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 30 ottobre, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento 0,, in subordine, vedere confermare il riconoscimento, già ottenuto in sede di ATP, di una percentuale di invalidità complessiva dell'80%;
Nella fase di accertamento tecnico preventivo, infatti, il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, riconoscendole, tuttavia, una CP percentuale di invalidità superiore a quanto stabilito dalla Commissione medica determinata dal
CTU complessivamente nella misura dell'80% con decorrenza dal mese di marzo 2024;
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “che la ricorrente, Sig.ra in atto è Parte 1 '
affetta da "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, endometriosi, meralgia parestetica coscia sn con fascite plantare, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva, obesità, incontinenza urinaria”. Per tali patologie la stessa risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 80%, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che la sig.ra Parte 1 , di anni 43 è affetta da "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, endometriosi, meralgia parestetica coscia sn con fascite plantare, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva, obesità, incontinenza urinaria".
Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del 01/02/2024, la commissione perveniva alla seguente diagnosi: "sacroileite ed artrite psoriasica, obesità e endometriosi", utilizzando i codici del DM 5/2/92: 7105-7217-9306. La percentuale riconosciuta era del 60%. Nella CTU redatta dal dott. Persona 1 la percentuale riconosciuta era del 80%. Sulla base della diagnosi posta da questo C.T.U. e in riferimento ai Codici del DM
5/2/92 si può quantificare l'invalidità nella misura del 80% (ottanta per cento). Nello specifico
Per la diagnosi di "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, meralgia parestetica
.
coscia sn, fascite plantare" si valuta con il codice 7004 "SPONDILOARTRITE
ANCHILOPOIETICA" nella valutazione fissa del 55%.
Per la diagnosi di "endometriosi, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva" non si individua alcuna voce tabellare idonea. Secondo la tabella non è una patologia nemmeno individuabile per analogia. . Per la diagnosi di "obesità" si valuta con il codice 2204 "obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche" nella valutazione compresa tra 31% e 40%.
•Per la diagnosi di "incontinenza urinaria" si valuta con il codice 6203 "CISTITE
CRONICA" nella valutazione del 11% - 20%.
Pertanto, utilizzando la formula riduzionistica o formula scalare di RD come si conviene nel caso di infermità plurime coesistenti, si perviene ad una percentuale del 80%.
Tanto premesso, occorre prendere in considerazione i requisiti sanitari mirati al riconoscimento della "indennità di accompagnamento" secondo quanto affermato nella L. 18/80. Il requisito preliminare è del 100% di invalidità.
Si conferma quindi la valutazione del precedente CTU".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato accertando e dichiarando che parte ricorrente è invalida nella misura dell'80% a decorrere dal mese di marzo 2024
3.Avuto riguardo alla natura della causa, alla reciproca posizione delle parti nonché al riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quanto stabilito dall' CP_1, le spese di entrambe le fasi di giudizio possono essere compensate.
Le spese di CTU liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che Parte 1 è soggetto invalido all'80% a decorrere dal mese di marzo 2024, come stabilito dalle risultanze della CTU nel procedimento iscritto al N.R.G. 4397/24;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
30 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10712 / 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Sebastiano Marino come da Parte 1
procura in atti;
-ricorrente-
contro con sede centrale in Controparte 1
"Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1 e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere inoltrato istanza alla Parte 2
degli stati di Invalidità Civile di Catania per essere riconosciuta invalida al
[...]
100% con diritto all'Indennità di Accompagnamento e Portatore di Handicap;
che, in seguito alla visita effettuata in data 21/12/2023 presso la Commissione medica CP_1, la ricorrente veniva riconosciuta, Portatore di handicap ex articolo 3 comma 2 e, in seguito a visita del 01/02/202 "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% (art. 2 e 13L.118/71e art 9 DL 509/88) Percentuale60%; di avere proposto avverso gli esiti di tali accertamenti innanzi al Tribunale del lavoro di
-
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 4397/24 chiedendo il riconoscimento quale "Invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al100% con diritto all'Indennità di Accompagnamento e Portatore di handicap in situazione di gravità
(comma 3 ART 3) o in subordine al riconoscimento della riduzione permanente dellacapacitàlavorativadal74%al99%(art2e13L.118/71eart9DL509/88)condecorrenzadal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa
,o da quello che risulterà accertato incorso di giudizio"; lache il CTU nominato all'esito delle indagini peritali in sede di ATP ha ritenuto che ricorrente, è affetta da: severa obesità IMC 48.49, artrite psoriasica sacroilite a discreta incidenza funzionale endometriosi", tali patologie rendono la stessa inabile al 80% a decorrere dal mese di Marzo 24. La stessa può essere considerata portatrice di handicap in situazione di non gravità comma 1 art.
3. Non sussistono in atto i requisiti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. In considerazione della giovanissima età
e dei benefici terapeutici, è opportuna una revisione ad anni 2"; che avverso le conclusioni del CTU era stato proposto dissenso nel termine assegnato;
che, infatti, le conclusioni del CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il
-
quadro patologico complessivo della ricorrente e censurabili sotto diversi profili;
che, in particolare, il CTU non aveva adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle patologie sofferte dalla ricorrente, descritte e documentate in ricorso, medio tempore aggravate per come evidenziato anche dal CTP.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo "Accertare, previa nomina di un consulente medico d'ufficio, se la ricorrente sia invalida al 100% e se la stessa si trovi nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
Accompagnamento e, quindi, se si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, se abbisogni d'assistenza continua (L 18/80 e 508/88) accertandone la data di decorrenza, o in subordine confermare il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%(art2e13L. Codice Fiscale 1 )con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C."
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 30 ottobre, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento 0,, in subordine, vedere confermare il riconoscimento, già ottenuto in sede di ATP, di una percentuale di invalidità complessiva dell'80%;
Nella fase di accertamento tecnico preventivo, infatti, il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, riconoscendole, tuttavia, una CP percentuale di invalidità superiore a quanto stabilito dalla Commissione medica determinata dal
CTU complessivamente nella misura dell'80% con decorrenza dal mese di marzo 2024;
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “che la ricorrente, Sig.ra in atto è Parte 1 '
affetta da "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, endometriosi, meralgia parestetica coscia sn con fascite plantare, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva, obesità, incontinenza urinaria”. Per tali patologie la stessa risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 80%, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che la sig.ra Parte 1 , di anni 43 è affetta da "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, endometriosi, meralgia parestetica coscia sn con fascite plantare, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva, obesità, incontinenza urinaria".
Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del 01/02/2024, la commissione perveniva alla seguente diagnosi: "sacroileite ed artrite psoriasica, obesità e endometriosi", utilizzando i codici del DM 5/2/92: 7105-7217-9306. La percentuale riconosciuta era del 60%. Nella CTU redatta dal dott. Persona 1 la percentuale riconosciuta era del 80%. Sulla base della diagnosi posta da questo C.T.U. e in riferimento ai Codici del DM
5/2/92 si può quantificare l'invalidità nella misura del 80% (ottanta per cento). Nello specifico
Per la diagnosi di "Sacroileite, spondiloartrite e artrite psoriasica, meralgia parestetica
.
coscia sn, fascite plantare" si valuta con il codice 7004 "SPONDILOARTRITE
ANCHILOPOIETICA" nella valutazione fissa del 55%.
Per la diagnosi di "endometriosi, ipotiroidisimo in terapia sostitutiva" non si individua alcuna voce tabellare idonea. Secondo la tabella non è una patologia nemmeno individuabile per analogia. . Per la diagnosi di "obesità" si valuta con il codice 2204 "obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche" nella valutazione compresa tra 31% e 40%.
•Per la diagnosi di "incontinenza urinaria" si valuta con il codice 6203 "CISTITE
CRONICA" nella valutazione del 11% - 20%.
Pertanto, utilizzando la formula riduzionistica o formula scalare di RD come si conviene nel caso di infermità plurime coesistenti, si perviene ad una percentuale del 80%.
Tanto premesso, occorre prendere in considerazione i requisiti sanitari mirati al riconoscimento della "indennità di accompagnamento" secondo quanto affermato nella L. 18/80. Il requisito preliminare è del 100% di invalidità.
Si conferma quindi la valutazione del precedente CTU".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato accertando e dichiarando che parte ricorrente è invalida nella misura dell'80% a decorrere dal mese di marzo 2024
3.Avuto riguardo alla natura della causa, alla reciproca posizione delle parti nonché al riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quanto stabilito dall' CP_1, le spese di entrambe le fasi di giudizio possono essere compensate.
Le spese di CTU liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che Parte 1 è soggetto invalido all'80% a decorrere dal mese di marzo 2024, come stabilito dalle risultanze della CTU nel procedimento iscritto al N.R.G. 4397/24;
spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 31/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso