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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1259 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato ARGENTINO SIMONA Parte_1 appellante
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. FERRARO DIEGO Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. FERRACANE CARLO CP_2 appellati
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni appellante: si insiste nell'accoglimento della domanda attorea per i motivi meglio specificati nell'atto di appello e in tutti gli atti e verbali di causa.
Conclusioni : si chiede il rigetto dell'appello avversario e la condanna di controparte al Controparte_1 pagamento delle spese di lite.
Conclusioni : confermare la sentenza n. 965/2016 del 22.11.2016 emessa dal G.U. presso il CP_2 Tribunale di Marsala
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2013, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, il sig. e la compagnia CP_2 [...]
chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva del sig. Controparte_1
per il sinistro stradale occorso a Mazara del Vallo il 29 ottobre 2011. CP_2
In particolare, l'attore esponeva che, mentre percorreva la Strada Statale 115 alla guida del proprio ciclomotore, veniva violentemente urtato dall'autovettura condotta dal sig. CP_2
— veicolo assicurato per la responsabilità civile con la società — il Controparte_1 quale, effettuando una manovra di svolta a sinistra, ometteva di concedere la precedenza, provocando la collisione.
L'attore chiedeva che venisse riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del cosiddetto
“danno differenziale”, ossia della differenza tra il danno complessivo patito e quanto ricevuto a titolo di rendita dall . A tal fine, allegava documentazione medica relativa CP_3 agli interventi chirurgici subiti e ai trattamenti sanitari eseguiti, nonché una consulenza tecnica di parte redatta dal Dott. In tale relazione, oltre al riscontro di un trauma Per_1 cranico e di fratture orbito-maxillo-malare sinistre, si dava conto anche di danni di natura non patrimoniale, in particolare un disturbo cronico dell'umore in senso ansioso- depressivo, causato dal sinistro.
La compagnia assicurativa, costituitasi tardivamente, eccepiva l'infondatezza della domanda, ritenendo congrua e satisfattiva la somma già corrisposta al sig. pari ad € Pt_1
3.380,00, quale danno differenziale rispetto alla rendita . Il convenuto sig. CP_3 CP_2 restava contumace.
Nel corso del primo grado non veniva disposta alcuna CTU, nonostante le ripetute richieste della parte attrice. All'udienza del 29 febbraio 2016, la compagnia Controparte_1 formulava un'offerta transattiva pari a € 20.000,00, escludendo dal computo ogni danno di natura patrimoniale. L'attore accettava la somma, a titolo di acconto, ribadendo che la
2 proposta non copriva l'intero pregiudizio subito, in particolare le voci di danno non coperte dall'indennizzo . CP_3
All'esito del giudizio, con sentenza n. 965/2016, il Tribunale rigettava integralmente la domanda, attribuendo valore alla CTU acquisita in altro procedimento (R.G. n. 327/12), e ritenendo che l'offerta di € 20.000,00 avesse integralmente compensato il danno differenziale. Inoltre, il giudice ritenne carente l'allegazione dei danni diversi da quello patrimoniale.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione dell'11 maggio 2017, l'attore proponeva impugnazione, chiedendo alla Corte territoriale di attribuire valore di allegazione difensiva alla consulenza tecnica di parte e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento delle voci di danno non patrimoniale (morale e/o esistenziale) quantificate in €
50.000,00, nonché al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 800,00, relativo alle spese mediche sostenute. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di una CTU medico- legale.
Con provvedimento del 24 gennaio 2024, la Corte d'Appello disponeva CTU medico legale.
Con provvedimento del 31 maggio 2024, la causa veniva rimessa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'appellante, con l'atto di gravame, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dei danni fisici subiti, la documentazione prodotta dalla parte convenuta con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., lett. c), consistente in una consulenza tecnica d'ufficio resa in un diverso procedimento
(R.G. n. 372/2013 del Tribunale di Marsala), instaurato dall'assicuratore sociale ex art. 1916 c.c. a titolo di surroga.
Il motivo, tuttavia, risulta infondato.
Nell'atto di appello, l'appellante ha effettivamente contestato l'utilizzabilità della CTU espletata in quel separato procedimento, promosso dall per esercitare il diritto di CP_3 rivalsa verso il datore di lavoro e la compagnia assicurativa, ritenendo l'elaborato tecnico in
3 questione inutilizzabile ai fini del presente giudizio.
La Corte, ritenendo fondata l'eccezione e al fine di evitare qualsiasi questione di ordine processuale, ha disposto l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale.
Il nuovo consulente nominato ha stimato un danno biologico permanente pari al 18%, leggermente inferiore rispetto alla precedente valutazione del 20%. Quanto al disturbo dell'umore in senso ansioso-depressivo, anch'esso allegato dall'appellante, il CTU ha rilevato che tale condizione può assumere rilievo in sede medico-legale solo se supportata da un quadro patologico clinicamente accertabile e cronicizzato al momento della visita. Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna certificazione specialistica idonea a comprovare la sussistenza di tale stato patologico.
In assenza di elementi clinici oggettivi e attuali, il lamentato danno psichico non può essere riconosciuto ai fini risarcitori, con conseguente condivisione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato dalla Corte.
Tenuto conto di entrambe le consulenze acquisite in atti, la Corte ritiene che la quantificazione del danno operata dal Tribunale sia corretta. La lieve riduzione della percentuale di invalidità permanente è ragionevolmente imputabile all'evoluzione del quadro clinico nel tempo trascorso dal sinistro.
Pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, a seguito del rigetto dell'impugnazione, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 965/2016, così Parte_1
4 provvede:
1.Rigetta l'appello;
2.Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno
[...] CP_2 in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore di , che ne ha fatto richiesta CP_2 ex art. 93 c.p.c.;
3.Pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello, come da separato decreto di liquidazione;
4.Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Palermo il 10/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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