Articolo 4 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 3Articolo 5
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5 aprile 1974
Art. 4. (Contenuto delle norme tecniche)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', riguarderanno:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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