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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nelle cause riunite R.G.L. 6394/2024 e 6689/2024, instaurate tra le parti:
- (CF: ), ass. Avv. Avv. RINALDI Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI, AN BI, MICELI WALTER e ZAMPIERI CO (ricorrente)
- Controparte_2
(CF: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_3
Dott.ssa (convenuto) CP_4
Oggetto: carta del docente – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, rubricato al n. di RG 6689/2024, parte ricorrente ha allegato: Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_2
(ora ) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_2
2022/2023 e 2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato, con durata sino al 30 giugno
(a.s. 2022/2023) o fino al 28 giugno (a.s. 2023/2024) o fino al 13 giugno (a.s. 2021/2022) o fino al 14 giugno (a.s. 2020/2021);
1 - di non aver visto concedersi la fruizione, negli anni scolastici di cui sopra, della c.d. carta elettronica del docente, e dell'erogazione, tramite tale strumento, dell'importo di euro 500,00
annui; fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE,
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta
Cont al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale;
in via subordinata chiedeva il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno.
2 Parte ricorrente, con separato ricorso rubricato al n. R.G.L. 6394/2024, depositato in data 18
luglio 2024, aveva già lamentato di non avere percepito, negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, l'indennità di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola 20/2/2001 (c.d.
retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei Contratti
Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 3.396,00), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
[...]
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente. Parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra.
Il convenuto si è costituito nel giudizio RG 6689/2024, eccependo in via preliminare CP_2
che la ricorrente negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha prestato servizio in forza di supplenze brevi e saltuarie e, pertanto, non ha diritto al beneficio oggetto di lite per tali annualità; nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una CP_2
violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero costituite dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario”, dovuto al fatto che detto CP_2
miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli
3 che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il ha altresì eccepito la non accoglibilità della domanda di condanna al pagamento CP_2
dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €
500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma del e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal CP_2
citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il ha infine eccepito la mancata CP_2
dimostrazione da parte del ricorrente di aver sostenuto spese per la formazione;
spese quindi rifondibili a titolo risarcitorio.
Parte convenuta si è costituita anche nella causa RG 6394/2024, ed in relazione alla retribuzione professionale docenti ha contestato le pretese della parte ricorrente;
in particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così
sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento. Parte convenuta ha però
dato atto, in subordine, della correttezza contabile dei conteggi avversari.
Le due cause sono state riunite all'udienza del 27 maggio 2025, avendo parziale coincidenza di causa petendi (i contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s.
2021/2022). All'udienza del 27/5/2025 è stato contestato a parte ricorrente l'abusivo frazionamento delle domande, stante la presentazione di due separati ricorsi, in realtà connessi per causa petendi, a distanza di pochi giorni;
è stato dato pertanto termine ex art. 101 cp 2 cpc alla parte ricorrente per replicare all'eccezione formulata invia officiosa. Parte ricorrente ha presentato memoria di replica nel termine dato.
4 *****
2. La domanda relativa al beneficio ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 è fondata, nei termini che infra si specificano.
Occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
5 comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_6
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
- l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_7
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel
6 corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022; sentenza che ha annullato l'art. 2 del DPCM del 23/9/201, nella parte in cui non contempla i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) tra i destinatari della carta del docente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto CP_2
determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà di formazione, e, dunque, alcun sostegno economico. Così, tale sistema confligge con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. (scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti). Secondo la sentenza dell'organo di
7 giustizia amministrativa ““L'interpretazione di tali commi [commi da 121 a 124 dell'art. 1 l.
107/2015] deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1842/2022).
Nell'ambito di una controversia avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente causa (procedimento di cognizione promosso da docente assunto con contratto a termine, che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015), il Tribunale di Vercelli ha sottoposto alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea la questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18/5/2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
8 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” -
in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_2
dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, evidenziando anche CP_2
che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”;
conclusione che si trae dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio (si vedano le norme di disciplina dello strumento sopra riportate).
9 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”; mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale,
la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_2
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
10 Sulla questione in trattazione è ulteriormente intervenuta, in data 27/10/2023, la Suprema Corte
di Cassazione (con sentenza n. 29961/2023), riconoscendo il diritto dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999, alla fruizione del beneficio economico. Si riportano diversi passaggi del percorso argomentativo di tale sentenza,
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto il diffuso ragionamento operato dalla S.C. è
dirimente per la soluzione delle questioni qui trattate.
“[…] la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023 […] sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
11 Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
12 5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
13 Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,
si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è
dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
14 Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi,
da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e,
ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è
detto - dal beneficio.
15 In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In merito alla natura dell'obbligazione di cui è titolare il docente, ed in merito alle tempistiche ed ai modi con i quali si può reclamare l'adempimento dell'obbligazione stessa da parte del docente supplente, la Suprema Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016
che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente
DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente,
richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti,
ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
16 In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_2
12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
[…]
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è
finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_2
disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
[…]
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
17 Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
[…]
la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
[…]
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico
18 del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
[…]
se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno
[…]
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame […]”.
Affermata in linea generale la spettanza del diritto, deve stabilirsi per quali anni scolastici esso concretamente spetti.
Deve quindi rilevarsi che risulta dato pacifico in causa che parte ricorrente, negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, ha svolto la propria attività lavorativa in forza di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 4 co 3 l. 124/1999, ovvero di supplenze temporanee (c.d.
brevi/saltuarie); strumento utilizzabile dall'Amministrazione scolastica quando non siano utilizzabili gli strumenti previsti dal comma 1 del medesimo art. 4 (supplenze con durata sino al 31/8 di ciascun anno scolastico, per scoperture/vacanze del c.d. organico di diritto, su cattedre
19 e posti di insegnamento vacanti e disponibili), e dal comma 2 dell'art. 4 (supplenze con durata al 30/6 di ogni anno scolastico, per vacanze sul c.d. organico di fatto, ovvero “cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, per usare la definizione normativa).
Come si è già osservato, in materia di riconoscimento del diritto previsto e disciplinato dall'art. 1 co 121 l. 107/2015 in favore dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, è
intervenuta il 27/10/2023 la Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023; arresto che però si è
pronunciato favorevolmente alla concessione del beneficio economico per i docenti assunti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 cit. (dovendo rimanere nell'ambito della questione di diritto devoluta ai sensi dell'art. 363 bis cpc), ma che non ha affrontato la problematica, qui in esame,
dei docenti assunti ai sensi del comma 3.
Per la soluzione della questione, però, possono comunque trarsi rilevanti argomenti esegetici da quanto considerato dalla S.C. sul tema (in quanto tali considerazioni, come si vedrà, sono state ulteriormente richiamate dalla stessa Corte in altra sede), ed in particolare: - con riferimento alle finalità per le quali è stata istituita la carta elettronica, finalità che, come si vedrà infra, sono strettamente interconnesse all'orizzonte temporale della prestazione del docente cui deve essere riconosciuto il beneficio economico;
- con riferimento all'assimilabilità
delle posizioni dei docenti assunti a tempo determinato rispetto a quelle dei docenti di ruolo,
assimilabilità da valutarsi sotto l'angolo prospettico dell'orizzonte temporale cui si è appena accennato.
Si riportano quindi i passaggi salienti delle considerazioni della sentenza di legittimità:
“5.1 […] la norma di legge [l'art. 1 co 121 l. 107/2015] evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
20 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli
21 assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
22 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
23 Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
[…]
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già
previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
[…]
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
24 Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n.
13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
[…]
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
[…]
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare,
giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4,
co. 1 e 2, L. 124/1999”.
25 Possono quindi trarsi, riportando le considerazioni generali svolte dalla Suprema Corte al caso specifico, le seguenti conclusioni:
- le prestazioni dei docenti assunti per supplenze disciplinate dal comma 3 dell'art. 4 della l.
124/1999 possono ritenersi assimilabili a quelle del personale docente di ruolo laddove esse abbiano avuto quale riferimento un orizzonte temporale annuale, in quanto il beneficio economico/strumento di formazione in discorso è finalizzato al sostegno della didattica che abbia una tale estensione “annua”, appunto;
- non rilevano, per la valutazione dell'estensione temporale, comparazioni con situazioni peculiari ed “eccentriche” del personale docente di ruolo, quale l'orario parziale su un anno scolastico, ragguagliato a prestazioni a tempo pieno, ma su periodo di tempo di estensione minore, o il riconoscimento del diritto anche a personale che non abbia svolto, in tutto o in parte, attività didattica in corso di anno;
non rileva neppure la mera somma dei giorni di insegnamento prestati.
Da ultimo, occorre rilevare che con sentenza n. 497/2024 del 7/1/2025, la Corte d'Appello di
Torino ha osservato, sula scorta del precedente di legittimità sopra richiamato, in ordine a tale ultimo aspetto (il contenuto dell'estensione temporale minima dell'attività di docenza prestata dal “supplente breve”): “Sebbene la Cassazione abbia ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – non prestandosi tali disposizioni a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie al fine di definire il senso dell'annualità di una didattica – cionondimeno la Suprema Corte non ha escluso «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co.
1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche». Ciò consente di ritenere che detto “periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.
26 124/1999 («alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche») decorra dal 31 dicembre al 30 giugno”.
In buona sostanza, si tratta di verificare se il docente che abbia svolto attività didattiche in forza di conferimento di supplenze temporanee abbia comunque raggiunto, in corso di anno scolastico, una posizione comparabile, con riferimento al parametro della didattica annua, come sopra specificato, a quella del personale di ruolo.
Si deve quindi rilevare che, nell'anno oggetto di esame, la parte ricorrente ha lavorato:
- nell'anno scolastico 2020/2021, continuativamente, con orario settimanale completo presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Via Ricasoli - Fontana di ), con la CP_2
seguente sequenza di contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 23 settembre al 16 ottobre 2020;
dal 19 al 30 ottobre 2020; dal 2 al 27 novembre 2020; dal 30 novembre al 22 dicembre 2020; il
7 gennaio 2021; dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021; dal 9 febbraio al 9 marzo 2021; dal 10
marzo al 9 aprile 2021; dal 12 aprile al 31 maggio 2021; dall'1 all'11 giugno 2021; il 14 giugno
2021; per più di 180 giorni, pertanto;
- nell'anno scolastico 2021/2022, continuativamente, con orario settimanale completo presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Via Ricasoli - Fontana di ), con la CP_2
seguente sequenza di contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 7 ottobre al 23 novembre 2021;
dal 24 novembre al 22 dicembre 2021; dal 10 al 14 gennaio 2022; dal 17 gennaio al 26 febbraio
2022; dal 28 febbraio al 26 aprile 2022; dal 27 aprile al 13 giugno 2022; per più di 180 giorni,
pertanto;
- nell'anno scolastico 2023/2024, continuativamente, con orario settimanale di 12 ore presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Gino Strada - Fontana di ), con un CP_2
27 solo contratto ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 25 settembre 2023 al 28 giugno 2024; per più di
180 giorni anche in questo caso.
In buona sostanza, nell'anno oggetto di verifica la parte ricorrente ha svolto attività di docente in regime di pacifica continuità, con riferimento evidentemente alla medesima cattedra, da poco dopo l'inizio delle lezioni e sino al termine di queste, in una dimensione quindi “annuale”, nel senso sopra precisato, e comunque superiore a 180 giorni, per tutti e tre gli anni sopra esaminati.
Deve pertanto affermarsi che l'importo annuo per la formazione spetta alla parte ricorrente anche per il 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, oltre che per l'anno 2022/2023 (nel quale la parte ricorrente ha stipulato invece contratto ex art. 4 co 2 l. 124/1999, che dà sicuramente diritto al beneficio, come evidenziato dalla sentenza della S.C. sopra citata).
Si deve quindi disapplicare la norma dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti assunti a tempo indeterminato l'erogazione della carta docenti, si applica anche a parte ricorrente la restante parte della norma e si può dichiarare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 per anno scolastico, nelle forme della cd. carta elettronica docente, nonché a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_2
E' stato poi appurato in causa che parte ricorrente risulta ancora fare parte del sistema scolastico, essendo iscritta alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (elemento che si desume univocamente dalla stipula di contratto a tempo determinato con efficacia sino al
30/6/2025); parte ricorrente ha precisato la propria domanda, richiedendo precisamente l'erogazione della carta elettronica e la messa a disposizione delle somme spettanti per ogni a.s.
nelle forme previste da ultimo dal DPCM 28/11/2016.
Sulle somme per le quali si pronuncia condanna spettano interessi, in quanto, secondo le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'obbligazione di cui è titolare
28 il docente ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, seppure con forme e destinazioni vincolate.
Non essendovi questioni in merito al quantum complessivamente spettante, il CP_2
convenuto deve essere condannato a mettere a disposizione in favore di parte ricorrente, nelle forme di cui al DPCM 28/11/2016 di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso.
3. La domanda di condanna di parte convenuta alla corresponsione della retribuzione professionale docenti deve essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_2
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2019/2020 euro 628,56; per l'a.s. 2020/2021 euro 1.396,80; per l'a.s. 2021/2022 euro 1.370,64;
29 4. In merito alle spese di lite occorre osservare che:
- come si è già detto, alla parte ricorrente è stato contestato l'abusivo frazionamento delle domande, in quanto ha presentato separati ricorsi, a pochi giorni di distanza, in relazione a domande parzialmente connesse per causa petendi, e che si prestavano pacificamente a trattazione congiunta;
- parte ricorrente, nella memoria scritta depositata nel termine ex art. 101 co 2 cpc, ha allegato:
“Effettivamente i contenziosi RG. 6394/2024 (RPD) e RG. 7178/2024 (Carta Docente)
potevano essere proposti congiuntamente ma per una mera questione organizzativa interna dello studio nella redazione dei ricorsi e per i petitum diversi si è proceduto a depositarli separatamente.
Premesso quanto suddetto, rimettendoci alla decisione del Giudice, non opponendoci alla riunione chiediamo che i ricorsi vengano riuniti e considerati, ai fini delle spese, come presentanti congiuntamente”.
Deve pertanto confermarsi quanto contestato all'udienza del 27/5/2025, ovvero che deve farsi applicazione del disposto dell'art. 92 cpc per escludere la ripetizione delle spese superflue,
dovendosi considerare tali le spese derivanti dall'introduzione del secondo procedimento
(relativo alla domanda di concessione della c.d. carta del docente), e dovendosi di conseguenza rifondere le sole spese processuali relative al primo dei procedimenti introdotti (relativo alla retribuzione professionale docenti).
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro
30 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- condanna il ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta Controparte_2
elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
a titolo di retribuzione professionale docenti, di complessivi euro 3.396,00, di cui: euro 628,56,
per l'anno scolastico 2019/2020; euro 1.396,80, per l'anno scolastico 2020/2021; euro 628,56,
per l'anno scolastico 2019/2020; euro 1.370,64, per l'anno scolastico 2021/2022; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il , nella causa RG 6394/2024, alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite che liquida in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- visto l'art. 92 cpc, dichiara non ripetibili le spese di lite nel procedimento RG 6689/2024.
Torino, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nelle cause riunite R.G.L. 6394/2024 e 6689/2024, instaurate tra le parti:
- (CF: ), ass. Avv. Avv. RINALDI Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI, AN BI, MICELI WALTER e ZAMPIERI CO (ricorrente)
- Controparte_2
(CF: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_3
Dott.ssa (convenuto) CP_4
Oggetto: carta del docente – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, rubricato al n. di RG 6689/2024, parte ricorrente ha allegato: Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_2
(ora ) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Controparte_2
2022/2023 e 2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato, con durata sino al 30 giugno
(a.s. 2022/2023) o fino al 28 giugno (a.s. 2023/2024) o fino al 13 giugno (a.s. 2021/2022) o fino al 14 giugno (a.s. 2020/2021);
1 - di non aver visto concedersi la fruizione, negli anni scolastici di cui sopra, della c.d. carta elettronica del docente, e dell'erogazione, tramite tale strumento, dell'importo di euro 500,00
annui; fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE,
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta
Cont al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale;
in via subordinata chiedeva il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno.
2 Parte ricorrente, con separato ricorso rubricato al n. R.G.L. 6394/2024, depositato in data 18
luglio 2024, aveva già lamentato di non avere percepito, negli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, l'indennità di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola 20/2/2001 (c.d.
retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei Contratti
Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 3.396,00), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
[...]
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente. Parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra.
Il convenuto si è costituito nel giudizio RG 6689/2024, eccependo in via preliminare CP_2
che la ricorrente negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha prestato servizio in forza di supplenze brevi e saltuarie e, pertanto, non ha diritto al beneficio oggetto di lite per tali annualità; nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una CP_2
violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero costituite dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario”, dovuto al fatto che detto CP_2
miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli
3 che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il ha altresì eccepito la non accoglibilità della domanda di condanna al pagamento CP_2
dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €
500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma del e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal CP_2
citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il ha infine eccepito la mancata CP_2
dimostrazione da parte del ricorrente di aver sostenuto spese per la formazione;
spese quindi rifondibili a titolo risarcitorio.
Parte convenuta si è costituita anche nella causa RG 6394/2024, ed in relazione alla retribuzione professionale docenti ha contestato le pretese della parte ricorrente;
in particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così
sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento. Parte convenuta ha però
dato atto, in subordine, della correttezza contabile dei conteggi avversari.
Le due cause sono state riunite all'udienza del 27 maggio 2025, avendo parziale coincidenza di causa petendi (i contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s.
2021/2022). All'udienza del 27/5/2025 è stato contestato a parte ricorrente l'abusivo frazionamento delle domande, stante la presentazione di due separati ricorsi, in realtà connessi per causa petendi, a distanza di pochi giorni;
è stato dato pertanto termine ex art. 101 cp 2 cpc alla parte ricorrente per replicare all'eccezione formulata invia officiosa. Parte ricorrente ha presentato memoria di replica nel termine dato.
4 *****
2. La domanda relativa al beneficio ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 è fondata, nei termini che infra si specificano.
Occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
5 comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_6
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
- l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_7
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel
6 corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022; sentenza che ha annullato l'art. 2 del DPCM del 23/9/201, nella parte in cui non contempla i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) tra i destinatari della carta del docente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto CP_2
determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà di formazione, e, dunque, alcun sostegno economico. Così, tale sistema confligge con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. (scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti). Secondo la sentenza dell'organo di
7 giustizia amministrativa ““L'interpretazione di tali commi [commi da 121 a 124 dell'art. 1 l.
107/2015] deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1842/2022).
Nell'ambito di una controversia avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente causa (procedimento di cognizione promosso da docente assunto con contratto a termine, che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015), il Tribunale di Vercelli ha sottoposto alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea la questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18/5/2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
8 l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” -
in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_2
dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, evidenziando anche CP_2
che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”;
conclusione che si trae dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio (si vedano le norme di disciplina dello strumento sopra riportate).
9 La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”; mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale,
la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_2
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
10 Sulla questione in trattazione è ulteriormente intervenuta, in data 27/10/2023, la Suprema Corte
di Cassazione (con sentenza n. 29961/2023), riconoscendo il diritto dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999, alla fruizione del beneficio economico. Si riportano diversi passaggi del percorso argomentativo di tale sentenza,
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto il diffuso ragionamento operato dalla S.C. è
dirimente per la soluzione delle questioni qui trattate.
“[…] la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023 […] sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
11 Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
12 5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
13 Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,
si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è
dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
14 Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi,
da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e,
ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è
detto - dal beneficio.
15 In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In merito alla natura dell'obbligazione di cui è titolare il docente, ed in merito alle tempistiche ed ai modi con i quali si può reclamare l'adempimento dell'obbligazione stessa da parte del docente supplente, la Suprema Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016
che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente
DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente,
richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti,
ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
16 In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_2
12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
[…]
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è
finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_2
disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
[…]
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
17 Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
[…]
la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
[…]
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico
18 del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
[…]
se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno
[…]
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame […]”.
Affermata in linea generale la spettanza del diritto, deve stabilirsi per quali anni scolastici esso concretamente spetti.
Deve quindi rilevarsi che risulta dato pacifico in causa che parte ricorrente, negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, ha svolto la propria attività lavorativa in forza di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 4 co 3 l. 124/1999, ovvero di supplenze temporanee (c.d.
brevi/saltuarie); strumento utilizzabile dall'Amministrazione scolastica quando non siano utilizzabili gli strumenti previsti dal comma 1 del medesimo art. 4 (supplenze con durata sino al 31/8 di ciascun anno scolastico, per scoperture/vacanze del c.d. organico di diritto, su cattedre
19 e posti di insegnamento vacanti e disponibili), e dal comma 2 dell'art. 4 (supplenze con durata al 30/6 di ogni anno scolastico, per vacanze sul c.d. organico di fatto, ovvero “cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, per usare la definizione normativa).
Come si è già osservato, in materia di riconoscimento del diritto previsto e disciplinato dall'art. 1 co 121 l. 107/2015 in favore dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, è
intervenuta il 27/10/2023 la Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023; arresto che però si è
pronunciato favorevolmente alla concessione del beneficio economico per i docenti assunti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 cit. (dovendo rimanere nell'ambito della questione di diritto devoluta ai sensi dell'art. 363 bis cpc), ma che non ha affrontato la problematica, qui in esame,
dei docenti assunti ai sensi del comma 3.
Per la soluzione della questione, però, possono comunque trarsi rilevanti argomenti esegetici da quanto considerato dalla S.C. sul tema (in quanto tali considerazioni, come si vedrà, sono state ulteriormente richiamate dalla stessa Corte in altra sede), ed in particolare: - con riferimento alle finalità per le quali è stata istituita la carta elettronica, finalità che, come si vedrà infra, sono strettamente interconnesse all'orizzonte temporale della prestazione del docente cui deve essere riconosciuto il beneficio economico;
- con riferimento all'assimilabilità
delle posizioni dei docenti assunti a tempo determinato rispetto a quelle dei docenti di ruolo,
assimilabilità da valutarsi sotto l'angolo prospettico dell'orizzonte temporale cui si è appena accennato.
Si riportano quindi i passaggi salienti delle considerazioni della sentenza di legittimità:
“5.1 […] la norma di legge [l'art. 1 co 121 l. 107/2015] evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
20 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli
21 assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
22 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
23 Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
[…]
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già
previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
[…]
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
24 Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023,
n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n.
13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
[…]
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
[…]
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare,
giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4,
co. 1 e 2, L. 124/1999”.
25 Possono quindi trarsi, riportando le considerazioni generali svolte dalla Suprema Corte al caso specifico, le seguenti conclusioni:
- le prestazioni dei docenti assunti per supplenze disciplinate dal comma 3 dell'art. 4 della l.
124/1999 possono ritenersi assimilabili a quelle del personale docente di ruolo laddove esse abbiano avuto quale riferimento un orizzonte temporale annuale, in quanto il beneficio economico/strumento di formazione in discorso è finalizzato al sostegno della didattica che abbia una tale estensione “annua”, appunto;
- non rilevano, per la valutazione dell'estensione temporale, comparazioni con situazioni peculiari ed “eccentriche” del personale docente di ruolo, quale l'orario parziale su un anno scolastico, ragguagliato a prestazioni a tempo pieno, ma su periodo di tempo di estensione minore, o il riconoscimento del diritto anche a personale che non abbia svolto, in tutto o in parte, attività didattica in corso di anno;
non rileva neppure la mera somma dei giorni di insegnamento prestati.
Da ultimo, occorre rilevare che con sentenza n. 497/2024 del 7/1/2025, la Corte d'Appello di
Torino ha osservato, sula scorta del precedente di legittimità sopra richiamato, in ordine a tale ultimo aspetto (il contenuto dell'estensione temporale minima dell'attività di docenza prestata dal “supplente breve”): “Sebbene la Cassazione abbia ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – non prestandosi tali disposizioni a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie al fine di definire il senso dell'annualità di una didattica – cionondimeno la Suprema Corte non ha escluso «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co.
1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche». Ciò consente di ritenere che detto “periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.
26 124/1999 («alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche») decorra dal 31 dicembre al 30 giugno”.
In buona sostanza, si tratta di verificare se il docente che abbia svolto attività didattiche in forza di conferimento di supplenze temporanee abbia comunque raggiunto, in corso di anno scolastico, una posizione comparabile, con riferimento al parametro della didattica annua, come sopra specificato, a quella del personale di ruolo.
Si deve quindi rilevare che, nell'anno oggetto di esame, la parte ricorrente ha lavorato:
- nell'anno scolastico 2020/2021, continuativamente, con orario settimanale completo presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Via Ricasoli - Fontana di ), con la CP_2
seguente sequenza di contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 23 settembre al 16 ottobre 2020;
dal 19 al 30 ottobre 2020; dal 2 al 27 novembre 2020; dal 30 novembre al 22 dicembre 2020; il
7 gennaio 2021; dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021; dal 9 febbraio al 9 marzo 2021; dal 10
marzo al 9 aprile 2021; dal 12 aprile al 31 maggio 2021; dall'1 all'11 giugno 2021; il 14 giugno
2021; per più di 180 giorni, pertanto;
- nell'anno scolastico 2021/2022, continuativamente, con orario settimanale completo presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Via Ricasoli - Fontana di ), con la CP_2
seguente sequenza di contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 7 ottobre al 23 novembre 2021;
dal 24 novembre al 22 dicembre 2021; dal 10 al 14 gennaio 2022; dal 17 gennaio al 26 febbraio
2022; dal 28 febbraio al 26 aprile 2022; dal 27 aprile al 13 giugno 2022; per più di 180 giorni,
pertanto;
- nell'anno scolastico 2023/2024, continuativamente, con orario settimanale di 12 ore presso il medesimo plesso scolastico (Scuola Primaria - I.c. Gino Strada - Fontana di ), con un CP_2
27 solo contratto ex art. 4 co 3 l. 124/1999: dal 25 settembre 2023 al 28 giugno 2024; per più di
180 giorni anche in questo caso.
In buona sostanza, nell'anno oggetto di verifica la parte ricorrente ha svolto attività di docente in regime di pacifica continuità, con riferimento evidentemente alla medesima cattedra, da poco dopo l'inizio delle lezioni e sino al termine di queste, in una dimensione quindi “annuale”, nel senso sopra precisato, e comunque superiore a 180 giorni, per tutti e tre gli anni sopra esaminati.
Deve pertanto affermarsi che l'importo annuo per la formazione spetta alla parte ricorrente anche per il 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, oltre che per l'anno 2022/2023 (nel quale la parte ricorrente ha stipulato invece contratto ex art. 4 co 2 l. 124/1999, che dà sicuramente diritto al beneficio, come evidenziato dalla sentenza della S.C. sopra citata).
Si deve quindi disapplicare la norma dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti assunti a tempo indeterminato l'erogazione della carta docenti, si applica anche a parte ricorrente la restante parte della norma e si può dichiarare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 per anno scolastico, nelle forme della cd. carta elettronica docente, nonché a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_2
E' stato poi appurato in causa che parte ricorrente risulta ancora fare parte del sistema scolastico, essendo iscritta alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (elemento che si desume univocamente dalla stipula di contratto a tempo determinato con efficacia sino al
30/6/2025); parte ricorrente ha precisato la propria domanda, richiedendo precisamente l'erogazione della carta elettronica e la messa a disposizione delle somme spettanti per ogni a.s.
nelle forme previste da ultimo dal DPCM 28/11/2016.
Sulle somme per le quali si pronuncia condanna spettano interessi, in quanto, secondo le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'obbligazione di cui è titolare
28 il docente ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, seppure con forme e destinazioni vincolate.
Non essendovi questioni in merito al quantum complessivamente spettante, il CP_2
convenuto deve essere condannato a mettere a disposizione in favore di parte ricorrente, nelle forme di cui al DPCM 28/11/2016 di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso.
3. La domanda di condanna di parte convenuta alla corresponsione della retribuzione professionale docenti deve essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_2
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2019/2020 euro 628,56; per l'a.s. 2020/2021 euro 1.396,80; per l'a.s. 2021/2022 euro 1.370,64;
29 4. In merito alle spese di lite occorre osservare che:
- come si è già detto, alla parte ricorrente è stato contestato l'abusivo frazionamento delle domande, in quanto ha presentato separati ricorsi, a pochi giorni di distanza, in relazione a domande parzialmente connesse per causa petendi, e che si prestavano pacificamente a trattazione congiunta;
- parte ricorrente, nella memoria scritta depositata nel termine ex art. 101 co 2 cpc, ha allegato:
“Effettivamente i contenziosi RG. 6394/2024 (RPD) e RG. 7178/2024 (Carta Docente)
potevano essere proposti congiuntamente ma per una mera questione organizzativa interna dello studio nella redazione dei ricorsi e per i petitum diversi si è proceduto a depositarli separatamente.
Premesso quanto suddetto, rimettendoci alla decisione del Giudice, non opponendoci alla riunione chiediamo che i ricorsi vengano riuniti e considerati, ai fini delle spese, come presentanti congiuntamente”.
Deve pertanto confermarsi quanto contestato all'udienza del 27/5/2025, ovvero che deve farsi applicazione del disposto dell'art. 92 cpc per escludere la ripetizione delle spese superflue,
dovendosi considerare tali le spese derivanti dall'introduzione del secondo procedimento
(relativo alla domanda di concessione della c.d. carta del docente), e dovendosi di conseguenza rifondere le sole spese processuali relative al primo dei procedimenti introdotti (relativo alla retribuzione professionale docenti).
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro
30 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- condanna il ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta Controparte_2
elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
a titolo di retribuzione professionale docenti, di complessivi euro 3.396,00, di cui: euro 628,56,
per l'anno scolastico 2019/2020; euro 1.396,80, per l'anno scolastico 2020/2021; euro 628,56,
per l'anno scolastico 2019/2020; euro 1.370,64, per l'anno scolastico 2021/2022; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il , nella causa RG 6394/2024, alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite che liquida in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- visto l'art. 92 cpc, dichiara non ripetibili le spese di lite nel procedimento RG 6689/2024.
Torino, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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