Sentenza 24 novembre 2000
Massime • 1
In presenza di un provvedimento di archiviazione si realizza una preclusione all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che non si rende possibile la integrazione della contestazione nel dibattimento in relazione a fatti per i quali, in presenza del decreto di archiviazione, non risulti richiesto ed emanato il prescritto decreto di riapertura delle indagini.
Commentario • 1
- 1. Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2000, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 24/11/2000
1. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. ". ALDO FIALE " N. 3779
3. " CE SE " REGISTRO GENERALE
4. " ED AN " N. 25737/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PU GI, n. a Genova il 27/7/1955
avverso l'ordinanza 9/6/2000 del AL di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Letta la richiesta del P.M.
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Nel corso del dibattimento di primo grado celebrato nei confronti di PO GI (e di altri imputati) davanti al AL di Milano, il P.M. - all'udienza del 29.3.2000 - procedeva a contestazione suppletiva del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, 1^ comma - lett. f), legge n. 516/1982 e 8 legge n. 4/1929. La difesa si opponeva deducendo che, nella fase preliminare, il G.I.P., su richiesta dello stesso P.M., aveva emesso decreto di archiviazione per lo stesso reato e non era stato richiesto ne' emanato il prescritto decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. Il AL - con ordinanza del 9.6.2000 - respingeva l'eccezione sui rilievi che il decreto di archiviazione già emesso dal G.I.P. non poteva considerarsi di per sè preclusivo della contestazione suppletiva e che quest'ultima, in particolare, non doveva essere preceduta da un decreto di riapertura delle indagini, in quanto:
- il decreto di archiviazione del G.I.P., quale provvedimento che accoglie la richiesta del P.M. sul presupposto della "infondatezza della notizia di reato" (ex art. 409 c.p.p.) non determina la formazione di alcun tipo di giudicato, anche implicito;
- la disposizione dell'art. 414 c.p.p. appare finalizzata esclusivamente al rispetto delle garanzie difensive nella fase delle indagini preliminari e, come tali, diretto ad evitare l'elusione dei termini di durata massima delle indagini medesime, esigenza del tutto superata allorché si verte in fase di contestazione suppletiva nel contraddittorio dibattimentale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del PO, denunziandone la "abnormità" per la insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 414 e 517 c.p.p. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché nella specie non è dato ravvisare alcun profilo di "abriormità" dell'ordinanza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affrontato - con la sentenza 1.6.2000, n. 9, ric. Finocchiaro - la questione relativa agli effetti della carenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, ex art. 414 c.p.p., quando si proceda per i medesimi fatti oggetto di un precedente provvedimento di archiviazione e, argomentando in coerenza con la sentenza 19.1.1995, n. 27 della Corte Costituzionale, hanno concluso nel senso che, in presenza di un provvedimento di archiviazione, l'art. 414 c.p.p. pone una preclusione all'esercizio dell'azione penale ed all'attivazione di un qualsiasi atto inquadrabile come atto del procedimento. La sentenza anzidetta, fra l'altro, ha espressamente considerato e non condiviso le argomentazioni svolte da Cass., Sez. 6^, 21.1.1998, Cusani;
decisione che - proprio in relazione ad una fattispecie specifica di contestazione integrativa nel dibattimento, ex art. 517 c.p.p., di addebito oggetto di indagine precedentemente archiviata - sulla premessa che "... il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione", ha affermato il principio per cui "... l'intervenuta archiviazione non può precludere l'integrazione, nel dibattimento, a norma degli artt. 516, 517 e 519 c.p.p., dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita".
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, inoltre:
- la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini può essere esclusa soltanto quando si sia in presenza di un fatto da qualificare come oggettivamente diverso rispetto a quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione (Cass., Sez. 1^, 11.6.1996, Morici) e, senza la prescritta autorizzazione il giudice, investito della richiesta di rinvio a giudizio, o di qualsiasi altra richiesta correlata ad una riapertura non autorizzata, rilevata la mancanza del relativo decreto e, cioè, di una condizione di procedibilità, deve, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., emettere sentenza di non luogo a procedere (Cass., Sez, 6^, 28.1,1997, Cappello);
- la riapertura delle indagini, dopo l'emanazione del provvedimento di archiviazione, non può avvenire a seguito della rivalutazione degli elementi già acquisiti al procedimento ed il reato concorrente, suscettibile di contestazione da parte del P.M. a norma dell'art. 517 c.p.p., deve emergere per la prima volta dalla istruttoria dibattimentale, perché, se era già a conoscenza del P.M, nella fase degli atti di indagine preliminare o perviene "aliunde" a conoscenza dello stesso in modo da escludere il controllo della difesa, la relativa contestazione suppletiva in giudizio costituisce una violazione della "par condicio" delle parti anche perché, fra l'altro, esclude la possibilità che l'imputato chieda il giudizio abbreviato ed è causa di nullità assoluta "in parte qua", costituendo un vizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale (Cass., Sez. 3^, 29.4.1998, n. 5072). Nella fattispecie in esame il AL (considerando rituale la contestazione del P.M. elusiva dell'art. 414 c.p.p.) non si è attenuto ai principi dianzi ricordati, tuttavia l'ordinanza impugnata non può configurarsi "abnorme", in quanto le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno statuito che deve considerarsi affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, perciò, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, allorquando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez, Unite, 12.2.1998, n. 17). Entrambi i profili anzidetti restano esclusi nella presente vicenda, ove il provvedimento impugnato - pur se erroneo - è stato comunque emanato nell'esercizio e nell'ambito di un potere riconosciuto al giudice dalla legge.
L'errata contestazione porterà, per il relativo reato, ad una sentenza di improcedibilità per la carenza di una condizione specifica dell'azione penale quale è l'autorizzazione alla riapertura delle indagini ed in caso contrario l'ordinanza in oggetto potrà essere impugnata, insieme alla sentenza, con gli ordinari mezzi di gravame.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento del quale non è prevista impugnazione autonoma e che non è qualificabile come abnorme.
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un - milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un - milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001