Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In tema di archiviazione, l'efficacia preclusiva del decreto ha per oggetto la "notitia criminis" e non il fatto, ed impedisce dunque la prosecuzione della fase procedimentale, ma non la definizione giuridica della imputazione, la quale, al momento dell'archiviazione, non è neppure formulata. (Nella fattispecie, la Corte ha negato l'efficacia preclusiva circa il fatto-reato del decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. ed erroneamente relativo solo alla qualificazione giuridica data dal PM).
Commentario • 1
- 1. Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2007, n. 33057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33057 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1655
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 017262/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OG AO IA, N. IL 29/05/1961;
avverso SENTENZA del 19/03/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A OG AO IA, che aveva captato conversazioni telefoniche intercorrenti tra la figlia OG CH e la nonna della ragazza e propria suocera LL OM, venivano contestati i reati di cui all'art. 617 c.p., cognizione illecita di comunicazioni telefoniche - e art. 617 bis c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni telefoniche.
Il 20 maggio 2000 il GIP presso il Tribunale di Acqui Terme disponeva l'archiviazione degli atti relativi al reato di cui all'art. 617 c.p., e restituiva gli atti al Pubblico Ministero per il prosieguo delle indagini in ordine all'altro reato.
Il OG, a conclusione delle indagini preliminari, veniva tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 617 bis c.p.. Il Tribunale di Acqui Terme, con sentenza emessa in data 22 settembre 2004, condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 615 bis c.p., - interferenze illecite nella vita privata, così modificato l'originario capo di imputazione, anche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 19 marzo 2007, qualificava il fatto come violazione dell'art. 617 c.p., e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Con il ricorso per cassazione OG AO IA deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli artt. 414 e 649 c.p.p., perché, in assenza di autorizzazione del GIP alla riapertura delle indagini, la Corte di merito aveva pronunciato sentenza di condanna per un fatto per il quale era stata disposta l'archiviazione;
2) Violazione dell'art. 522 c.p.p., perché a OG venne contestato il reato di cui all'art. 617 bis c.p., e venne condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 615 bis c.p., fatto del tutto diverso rispetto al quale il ricorrente non ha potuto apprestare le sue difese;
3) Violazione, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 615 bis c.p., degli artt. 518 e 521 c.p.p.;
4) Violazione dell'art. 522 c.p.p., perché l'imputato, condannato in primo grado per la violazione dell'art. 615 bis c.p., venne condannato in secondo grado per il fatto diverso previsto dall'art.617 c.p.;
5) Violazione di legge mancando la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto attribuito al ricorrente;
6) Insussistenza del diritto al risarcimento del danno delle parti civili.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Preliminarmente va esaminato il problema della eventuale prescrizione del reato richiesta formalmente dal GI in sede di appello, ma non sollecitata con il ricorso per cassazione, istanza rigettata dalla Corte territoriale sulla base della considerazione che vi erano stati quattro mesi e giorni ventisei di sospensione del termine prescrizionale.
La osservazione della Corte di merito, non messa in discussione, come già detto, dal ricorrente, è corretta e, quindi, i sette anni e sei mesi previsti per il reato ritenuto con l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione scadranno soltanto il 27 luglio 2007. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da GI non sono fondati.
È necessario premettere che a GI AO IA è stato contestato sin dalla prima provvisoria formulazione del capo di imputazione il fatto di avere, per mezzo dell'uso di un apparecchio audio, captato, senza alcuna autorizzazione, le conversazioni intercorse tra la propria figlia OG CH e la propria suocera LL OM, conversazioni effettuate a mezzo dell'utenza telefonica installata nell'appartamento dell'imputato. Non vi può essere alcun dubbio, pertanto, che il fatto contestato all'imputato consisteva essenzialmente nell'avere illecitamente captato conversazioni telefoniche della figlia e della suocera. In virtù di tale non contestabile premessa si palesa infondato il primo motivo di impugnazione.
In effetti secondo il Pubblico Ministero il fatto denunciato integrava, secondo una prima e provvisoria indicazione degli articoli di legge violati, due diverse ipotesi di reato, quella prevista dall'art. 617 c.p., e quella di cui all'art. 617 bis c.p.. Riteneva il PM di richiedere l'archiviazione per la prima ipotesi di reato, richiesta che veniva accolta dal GIP, e di proseguire le indagini per la seconda ipotesi.
Sia la richiesta che la decisione del GIP non appaiono in verità congrue e corrette trattandosi di una notitia di reato unica e dovendosi procedere, pertanto, esclusivamente alla qualificazione giuridica del fatto denunciato.
È noto, invero, che da una interpretazione sistematica dell'art. 405 c.p.p., comma 1, che pone una alternativa tra archiviazione ed inizio dell'azione penale, deriva che la preclusione prevista dall'art. 414 c.p.p., concerne soltanto le modalità di esercizio dell'azione elencate nell'art. 405 c.p.p.. Cosicché deve ritenersi, per esempio, che il decreto di archiviazione non precluda altre modalità di esercizio dell'azione penale non previste dall'art. 405 c.p.p., citato ed, in particolare, operi esclusivamente nell'ambito dell'ufficio giudiziario che ha emesso il precedente provvedimento di archiviazione, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto di provvedimento di archiviazione (SS.UU. penali, 22 marzo 2000, Finocchiaro, m. 216004). Ciò in particolare significa, per quel che concerne il presente processo, che l'efficacia preclusiva dell'art. 414 c.p.p., invocata dal ricorrente, si differenzia da quelle derivanti dagli art. 649 c.p.p., e art. 434 c.p.p. e segg., proprio perché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato e non il fatto, ed impedisce, quindi, la prosecuzione o la conclusione della fase procedimentale, non il giudizio sulla imputazione, che, al momento in cui il decreto viene pronunciato, non è stata neppure formulata. Tanto premesso si osserva che nel caso di specie il GIP non ha archiviato la notizia di reato, ma ha stranamente disposto la archiviazione soltanto di una ipotesi, formulata dal Pubblico Ministero, di qualificazione giuridica del fatto oggetto di indagine, ovvero la captazione delle conversazioni telefoniche della figlia da parte dell'imputato.
Provvedimento, quindi, singolare, che, ovviamente, non ha impedito, e non poteva farlo, la prosecuzione delle indagini e l'esercizio dell'azione penale per il fatto risultante dalla notizia di reato. Deve essere, pertanto, escluso qualsiasi effetto preclusivo dell'esercizio dell'azione penale del c.d. provvedimento di archiviazione in discussione in ordine al fatto oggetto della imputazione contestata al OG.
Come è già stato detto OG, tratto a giudizio per il fatto già ampiamente descritto e rubricato dal Pubblico Ministero come violazione dell'art. 617 bis c.p., veniva condannato dal Tribunale di Acqui per la violazione dell'art. 615 bis c.p., avendo ritenuto questa Autorità Giudiziaria che la captazione di telefonate altrui integrasse il reato di intrusione nella vita privata. Il ricorrente ha denunciato che con tale modifica il Tribunale aveva violato l'art. 522 c.p.p., essendo stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Il rilievo non è fondato perché, come si è avuto già modo di rilevare il nucleo essenziale della imputazione era costituito dal fatto che l'imputato, con strumenti illeciti non meglio precisati, aveva captato conversazioni telefoniche intervenute tra la figlia e la suocera senza alcuna autorizzazione.
Tale fatto è stato qualificato dal Pubblico Ministero come installazione di apparecchi atti ad intercettare, avendo la pubblica accusa puntato maggiormente l'attenzione su tale aspetto del capo di imputazione, mentre il Tribunale, mantenendo sostanzialmente invariato il capo di imputazione, ha messo maggiormente l'accento sull'effetto della captazione di conversazioni, ovvero sulla intrusione nella vita privata altrui.
Non è ravvisabile una lesione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza sancito dall'art. 521 c.p.p., perché per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio del diritto di difesa. Di conseguenza l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione non va esaurita nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (ex pluribus SS.UU. 19 giugno 1996, n. 16). Insomma, e per concludere sul punto, il principio di correlazione non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale e meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso sostanziale, dovendosene escludere la violazione quando l'imputato sia stato in concreto messo in condizione di adeguatamente difendersi (Cass., Sez. 1,19 settembre 1995, n. 10684). Tali corretti indirizzi interpretativi consentono di affermare che nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione perché OG, al quale sin dalle prime fasi delle indagini era stato contestato di avere captato conversazioni della figlia e della suocera, ha avuto modo di difendersi da tale accusa in modo del tutto soddisfacente, cosicché nessuna lesione concreta del diritto di difesa è possibile ravvisare.
Le considerazioni che precedono rendono manifesta la infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione concernente la pretesa violazione dell'art. 518 c.p.p., da parte del giudice di primo grado, perché da quanto detto risulta che non è vero, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, che dal dibattimento sia emerso un fatto nuovo e diverso, dal momento che il fatto per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado era stato contestato sin dalla prima fase delle indagini preliminari ed essendosi limitato il Tribunale a qualificare diversamente il fatto contestato.
Anche con riferimento alla sentenza di secondo grado non è ravvisabile una violazione al principio di correlazione. La Corte di merito in effetti ha ritenuto di modificare la imputazione ritenendo che il fatto in concreto contestato all'imputato integrasse la violazione dell'art. 617 c.p., ovvero la illecita captazione di conversazioni telefoniche private. La soluzione della Corte territoriale appare, invero, corretta perché è fuori dubbio che sia proprio questo il nucleo essenziale dell'accusa mossa all'imputato sin dall'inizio del procedimento penale.
Il reato ritenuto dalla Corte di merito ha un grado di specificità rispetto alla ipotesi prevista dall'art. 615 bis c.p., che punisce chi indebitamente si procura notizie ed immagini attinenti alla vita privata altrui, che meglio sintetizza la reale accusa mossa al OG che è quella - lo si ripete ancora una volta - di avere captato conversazioni telefoniche - ed è questa ultima la specificità che rende ravvisabile il reato di cui all'art. 617 c.p., - della figlia e della suocera.
Si tratta di una qualificazione giuridica diversa dello stesso fatto certamente consentita al giudice di appello, che non comporta, tenuto conto dei principi dinanzi enunciati e che non conviene riproporre, alcuna lesione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
Infondato è anche il quinto motivo di impugnazione concernente la pretesa mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali del reato di cui all'art. 617 c.p.. In verità il motivo è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente sembra mettere in discussione gli accertamenti di merito compiuti dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, i quali hanno accertato, in base alle testimonianze acquisite che il OG aveva registrato, senza alcuna autorizzazione e con mezzo illecito, le conversazioni telefoniche intercorse tra la figlia e la suocera. Tanto è sufficiente per ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 617 c.p.. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la insussistenza del diritto delle parti civili al risarcimento dei danni sul presupposto della inesistenza di qualsiasi reato.
È errato il presupposto del ragionamento del ricorrente perché, in base agli argomenti dinanzi indicati, è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità del OG per la violazione dell'art. 617 c.p.. Ciò evidentemente rende del tutto legittima anche la condanna del OG al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del Procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2007