Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, cod. proc. pen., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 16851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16851 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 270
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA PP - Consigliere - N. 026303/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LO N. IL 07/10/1952;
avverso DECRETO del 17/02/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso. LA CORTE OSSERVA Con il ricorso per Cassazione TO NZ, a mezzo del proprio difensore, impugna il decreto della Corte di Appello di Catania, in data 17.2.2003, per la parte in cui, revocata la misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di Catania in data 30.7.2002, ha però confermato quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due e dell'obbligo di versamento di una cauzione (E. 2.500). Il ricorrente deduce: 1) inosservanza di legge, in relazione agli artt. 2 e 4 comma 9 Legge 1423/1956 e 414 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudizio di pericolosità sociale si è fondato su atti inutilizzabili, e cioè su quelli di un procedimento fatto oggetto di archiviazione e, in quanto non seguito da formale provvedimento autorizzativo della riapertura delle indagini, definito con statuizione di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità; 2) inosservanza degli artt. 1 e 3 Legge 1423/1956 in ordine alla qualificazione del proposto come soggetto abitualmente a traffici illeciti ed al conseguente giudizio di attuale pericolosità. Il ricorso deve essere respinto.
Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione - che può ritenersi rappresentare una ipotesi di violazione di legge, mezzo di annullamento unicamente deducibile in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione (giusta la disposizione generale dell'art. 4 comma 10 Legge 1423/1956, richiamata dall'art. 3 ter comma 2 Legge 575/1965 - va anzitutto ricordato come sia jus receptum, nelle pronunce di legittimità, che il giudice della prevenzione, chiamato a verificare la pericolosità sociale del proposto, può attingere elementi significativi della medesima, dandone adeguato conto, da qualsiasi situazione che si presti ad essere letta in tal senso;
l'assoluta autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale autorizza detto giudice a fondare il giudizio di pericolosità, qualificata o generica, anche su quegli stessi fatti storici in ordine ai quali sia stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero la responsabilità del proposto, in tal caso specificando sia gli elementi di valutazione considerati sia spiegando le ragioni della loro valenza per un siffatto giudizio (V. per tutte: Cass. Sez. Un.
3.7.1996 n. 18, P.G. on proc. Simonelli ed altri). Nella specie, la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di pericolosità generica del soggetto proposto (senza con ciò violare il principio di correlazione fra contestazione e pronuncia: Cass. Sez. 5^, 18.9.1997 n. 3839, Garofalo) attraverso la valorizzazione di: 1) pendenza di procedimento per concorso in abuso di ufficio, falso in atto pubblico, nonché per tentata truffa ed incendio doloso di un'auto rubata;
2) ordinanza applicativa della custodia cautelare per reati di mafia;
3) dichiarazioni dei collaboratori SC PP e ST AL (e, conformi, di Garozzo AL), rese in procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, concordi nell'attribuire al ricorrente la qualifica di soggetto contiguo all'associazione mafiosa facente capo a EN AR, avendo il primo riferito di una pronta disponibilità del ricorrente, a semplice richiesta, di favorire gli associati in occasione di una fallita rapina ai danni di uno istituto di credito, nonché del ruolo di ricettatore di merce proveniente da pregresse rapine, ed il secondo di una "vicinanza" del proposto, in posizione addirittura di "privilegio" al Tornambene.
Orbene, proprio in ordine alle risultanze sub 2) e sub 3), l'assunto di inutilizzabilità delle medesime - perché espresse da un procedimento posto nel nulla dalla pronuncia di improcedibilità per l'accertata violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. - deve dirsi decisamente infondato.
Vero è, infatti, che - coerente al principio che la pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale alla utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto autorizzativo della riapertura delle indagini - il naturale effetto dell'inutilizzabilità derivante da inosservanza della prescrizione fissata al comma 1 dell'art. 414 cod. proc. pen. si esaurisce all'interno del procedimento penale;
questo stesso, poi, ove ritenuto "riavviato contra legem", difetta del necessario presupposto di procedibilità dell'azione penale e, pertanto, si conclude con la statuizione di proscioglimento per tale causa.
Pretendere che dei fatti risultanti nel procedimento penale così definito il giudice della prevenzione non sia autorizzato a tener conto è conclusione che non soltanto confligge con il principio sopra richiamato - per cui anche le sentenze assolutorie nel merito possono fornire indizi utili alla valutazione del giudice della prevenzione e questi stessi possono anche consistere negli stessi elementi di fatto presi in considerazione dal giudice del procedimento penale - ma, addirittura, presuppone del tutto illogicamente che debbano restare ignorati fatti storicamente certi, quand'anche assolutamente significativi o sintomatici, emersi realmente nel procedimento penale medesimo, quasi che questi non debbano essere considerati in mundo.
Così come l'archiviazione impedisce la procedibilità dell'azione penale, il successivo accertamento, in itinere del procedimento, che tale causa di improcedibilità non sia stata originariamente rimossa per il difetto del decreto autorizzativo di cui al comma 1 della norma citata, conduce alla impossibilità di una definizione nel merito, ma non impedisce che gli atti del procedimento siano valutabili ad altri fini, quali appunto quelli cui mira il procedimento di prevenzione il cui giudice non si occupa del tema della colpevolezza del proposto bensì ricerca gli elementi che, comunque acquisiti al suo patrimonio conoscitivo, possano dirsi storicamente certi e sintomatici della pericolosità. E, pertanto, neppure ha pregio l'osservazione del ricorrente secondo cui, in tal modo opinando, risulterebbe aggirato l'ostacolo della preclusione processuale derivante da una decisione di merito quale l'archiviazione per infondatezza della notitia criminis, sia perché, anzitutto, l'archiviazione è pur sempre pronunciata allo stato degli atti - e, ove in fatto, unicamente presuppone una inadeguatezza dell'accusa e, ove in diritto, riguarda l'irrilevanza penale di un fatto che resta pur sempre accertato (e, come tale, è valutabile anch'esso dal giudice della prevenzione in piena autonomia di giudizio) - sia perché, ed ancor prima, ai fini de quibus non assume affatto decisività che nel fatto contestato non siano stati colti i profili del reato ovvero questo stesso fatto non sia stato ritenuto riconducibile al proposte-potendo questo stesso fatto, valutato per la capacità comunque indiziante della pericolosità, acquisire rilevanza nel giudizio di prevenzione.
Il secondo motivo di gravame, poi, è al limite dell'ammissibilità perché non deduce realmente una violazione di legge e, invece, censura il decreto per le argomentazioni poste a sostegno del giudizio di pericolosità.
E, peraltro, deve rilevarsi che, con rinvio agli elementi richiamati superiormente ai punti 1), 2) e 3), la Corte territoriale ha svolto un approfondito esame del materiale indiziario, fondando sul medesimo un impianto argomentativo logico e coerente. Incensurabile, infatti, è l'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori come attributive al ricorrente di una qualifica di soggetto disponibile a prestare servigi in favore dell'associazione mafiosa e "vicino" alla medesima - pure non essendone intraneo -come dimostrato dal riferimento alle funzioni di ricettatore più o meno stabile ("...in quegli anni...") e dalla narrazione dell'episodio, assolutamente significativo della piena affidabilità del proposto, di sua pronta risposta alle esigenze del gruppo quale palesatesi al momento in occasione della fallita rapina (il TO aveva accompagnato il collaboratore fino al luogo di parcheggio di un'auto apprestata per la fuga), così come dell'addebito, in procedimento tuttora pendente, di furto ed incendio di un'auto di valore (una Porsche), tale da indurre il sospetto di un "giro criminale" più ampio cui il proposto non sarebbe estraneo.
Neppure hanno fondamento i rilievi in punto di giudizio di attualità della pericolosità, in quanto desunto da episodi temporalmente risalenti, posto che tale condizione soggettiva deve sussistere al momento della formulazione del giudizio e gli elementi in tal senso sintomatici sono necessariamente pregressi rispetto a tal momento;
nella specie, peraltro, detti elementi sono stati coerentemente ritenuti sintomatici di pericolosità per la ripetitività delle condotte delittuose in una condizione di "vicinanza" ad associazioni mafiose, tale da rendere una speciale connotazione ai fatti ed al suo autore.
Il giudizio di pericolosità generica, pertanto, risulta assolutamente esente da vizi logico-giuridici, e le (considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004