Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 16851
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Sentenza 24 febbraio 2004

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Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, cod. proc. pen., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 16851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16851
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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