Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, ult. comma, cod. pen.) ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2014, n. 14437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14437 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
OSCURATA 14437 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta dai Sigg.ri Magistrati Sent. n. sez. 149 Dott.ssa Claudia Squassoni - Presidente - UP 22/01/2014- R.G.N. 4331/2013 Dott. Silvio Amoresano - Consigliere - Dott. Luigi Marini - Consigliere - In caso di diffusione del Consigliere Rel.- Dott. Alessio Scarcella presente provvedimento Dott. Alessandro Maria Andronio - Consigliere - omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ha pronunciato la seguente ☐ disposto d'ufficio a richiesta di parte SENTENZA [imposto dalla legge IL CANCELLIERECELLIE sul ricorso proposto da: AN RI C.P. n. (omissis) avverso la sentenza della Corte d'Appello di TORINO in data 20/07/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609, ultimo comma, cod. pen.; udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Augusto Fierro del Foro di Torino, sostituto processuale dell'Avv. Roberto Macchia del Foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
for O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO C.P.
1. ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di TORINO in data 20/07/2012, depositata in data 25/07/2012, con cui veniva confermata la sentenza 16/12/2011 emessa in esito al rito abbreviato dal GUP presso il medesimo tribunale, con cui il ricorrente veniva: a) condannato alla pena complessiva di anni sei e mesi quattro di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere ed alle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies, comma secondo, e 28, 29 e 32 cod. pen.), ritenuta assorbita l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. in quella di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5 bis c.p., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e tenuto conto della continuazione interna ai singoli capi, per le imputazioni di cui ai capi da a) a j), da l) ad n), s) t), a1) e b1) della rubrica;
b) prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi o), p) e q) perché estinte per intervenuta prescrizione;
c) assolto dalle imputazioni di cui al capo k) per insussistenza del fatto e dall'imputazione di cui al capo r) per non aver commesso il fatto.
2. I reati per cui è stata pronunciata condanna, in sintesi, attengono a reiterati episodi di abusi sessuali asseritamente posti in essere dal ricorrente, nella qualità di insegnante di religione presso un istituto tecnico per geometri di (omissis), ai danni di alunni frequentatori, nel corso degli anni, del predetto istituto, tutti caratterizzati, nella descrizione dei fatti contestati, da modalità sostanzialmente analoghe nella loro perpetrazione (ossia, nel corso di visite mediche poste in essere dal ricorrente, qualificatosi come laureato in medicina, di regola nel medesimo ambiente definito come la "palestrina" dell'istituto, questi procedeva a palpazione degli organi genitali delle vittime, in alcuni casi compiendo o costringendole a compiere anche atti etero ed auto-masturbatori o penetrando con il proprio dito l'ano della vittima); gli episodi spaziavano lungo un arco temporale dal (omissis) (il più remoto tra quelli per cui vi è V.G. descritto al capo (omissis) in cui è p.o. condanna risale al (omissis)n); il più recente, invece, è quello asseritamente consumato il in cui è p.o. descritto al capo a); in un solo caso l'abuso è stato F.M. contestato in forma tentata (si tratta dell'episodio in cui è p.o. P.S. descritto al capo j); in tre casi gli episodi sono stati denunciati dalle vittime a distanza di tempo rispetto ai fatti, in particolare in epoca successiva 2 O S C U R A T A all'emissione dell'ordinanza custodiale in data 5/11/2010 (si tratta degli episodi B.M. contestati come avvenuti tra descritti al capo m), in cui è p.o. di quello descritto al capo a1), in cui è p.o. (omissis) contestato come avvenuto in data anteriore e prossima al C.A. di quello, infine, descritto al capo b1), in cui è p.o. M.L.F. (omissis) contestati come avvenuti tra il (omissis) infine, quanto ai capi s) e t), gli stessi attengono ai reati di esercizio abusivo della professione medica, esercitata tra il (capo s) nonché di (omissis) sostituzione di persona (capo t), secondo le modalità meglio descritte nelle richiamate imputazioni.
3. Ricorre avverso la predetta sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore cassazionista, deducendo sedici motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con la precisazione che la maggior parte degli stessi attengono ad un unico vizio motivazionale e, per tale ragione, saranno unitariamente trattati in sede di esposizione.
3.1. Deduce il ricorrente, con i motivi n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali meglio descritti in seguito (art. 606, lett. E), c.p.p.), sia in ordine alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609 bis c.p. sia, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. contestato ai seguenti capi d'imputazione: 1) capo a), in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagini dalla p.o. alle F.M. in data (omissis) in data (omissis) dichiarazioni rese da C. (omissis) e P.L. (motivo 1); 2) capo d), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. T.M. in data (omissis) |(motivo 4); 3) capo e), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. L.F. in data (omissis) (motivo 5); 4) capo f), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine (motivo 6); D.T.A. in data (omissis)dalla p.o. alle dichiarazioni rese in sede 5) capo g), in particolare con riferimento d'indagine dalla p.o. in dataN.M. (omissis) (motivo 7); 3 O S C U RA TA 6) capo h), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede in data (omissis) (motivo 8);d'indagine dalla p.o. T.S. 7) capo j), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. P.S. in data (omissis) (motivo 10); 8) capo I), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine (omissis) (motivo 11);dalla p.o. C.M. in data 9) capo m), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede in data (omissis) alla trascrizione deid'indagine dalla p.o. B.M. messaggi di testo intercorsi tra la p.o. e il ricorrente e allegati alla c.t. G. alle dichiarazioni spontaneeinformatica richiesta dal PM al dott. manoscritte dall'imputato (motivo 12); 10) capo a1), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o.| in data (omissis) (motivo 14); C.A. 11) capo b1), in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data (omissis) (motivo 15).M.L.F.
3.2. Deduce il ricorrente, con il motivo n. 2 riferito al capo b), unicamente la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal verbale di udienza del 6/06/2012, rectius 2011 (art. 606, lett. E), c.p.p.), in particolare per omessa motivazione delle doglianze difensive in ordine alla ravvisabilità della responsabilità penale in ordine agli episodi oggetto della contestazione suppletiva di cui alla modifica dell'imputazione operata dal PM ex art. 423 c.p.p. all'udienza del 6/06/2011. 3.3. Deduce il ricorrente, con il motivo n. 3 riferito al capo c), la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalle s.i.t. rese dalla p.o. K.D. in data (omissis) 3.4. Deduce il ricorrente, con il motivo n. 9 riferito al capo i): a) la mancata assunzione di prove decisive quali le s.i.t. di B.A. fratello della p.o., rese al difensore ex art. 391-bis c.p.p. e della trascrizione B.S. (p.o.) nei giorni delle telefonate intercettate tra l'imputato e precedenti e successivi all'escussione della p.o., richieste sia quali atti di indagine integrativi ai sensi dell'art. 441, comma quinto, c.p.p., che con istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. in sede di appello, avanzata nell'atto di appello e reiterata in sede di discussione orale OSCURATA davanti alla Corte d'appello, respinte con ordinanza del 20/07/2012, impugnata unitamente alla sentenza;
b) in ogni caso, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali meglio descritti in seguito (art. 606, lett. E), c.p.p.), sia in ordine alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609 bis c.p. sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. contestato al capo i) dell'imputazione, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di indagini dalla p.o. in data (omissis)B.S.
3.5. Deduce il ricorrente, con il motivo n. 13 riferito al capo n): a) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dalla querela presentata in data 8/04/2010 che dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari il 26/05/2010 dalla p.o. V.G. che, ancora, dalle dichiarazioni di F.A. in data 10/09/2010;in data 3/07/2010 e F.A. b) in ogni caso, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dai predetti atti processuali in ordine alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609 bis c.p.; c) in subordine, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
3.6. Deduce infine il ricorrente, con il motivo n. 16, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ed il vizio di violazione di legge (artt. 606, lett. E) e C), c.p.p.): a) riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.; b) riguardo alla quantificazione della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà appresso.
5. La stretta connessione tra i vari motivi di ricorso e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare, i motivi n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 esposti al precedente § 3.1, il motivo n. 2 riferito al capo b), esposto al precedente § 3.2., il motivo n. 3 riferito al capo c), esposto al precedente § 3.3., il motivo n. 9 riferito al capo i), esposto al precedente § 3.4., 5 O S CU RATA il motivo n. 13 riferito al capo n), esposto al precedente § 3.5. ed, infine, il motivo n. 16, esposto al precedente § 3.6, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; il motivo n. 9 riferito al capo i), esposto alla lett. a) del precedente § 3.4. nonché il motivo n. 16, esposto al precedente § 3.6, poi, pur evocando, rispettivamente, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. e la violazione della legge sostanziale, richiamando la norma di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e l'art. 133 cod. pen., riconducono in realtà la rilevanza di ciascuno dei vizi prospettati al procedimento logico giuridico con cui la Corte - territoriale ha operato la valutazione negatoria sia quanto all'ammissione delle prove descritte come decisive sia quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 6 cod. pen. e del conseguente trattamento sanzionatorio, sicchè tale vizio non può non riverberarsi sul percorso logico argomentativo espresso nella motivazione della sentenza;
discorso diverso, come si vedrà, va fatto invece quanto al motivo n. 2 riferito al capo b) nonché quanto al motivo n. 13 riferito al capo n), che afferiscono a questioni attinenti o alla violazione della legge sostanziale o processuale, questioni che il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento per le ragioni di cui si dirà oltre) ne consente la loro trattazione congiunta.
6. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che - come più volte affermato da questa Corte le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi;
da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 ). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile).
7. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, come in tutti i casi esaminati, possono esse, da sole, fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo 6 O S C U RA TA indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. Del resto, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
8. Altra considerazione di carattere generale necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese - dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso, i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle. Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste;
in questo senso deve sempre ricordarsi - in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi - che mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703). Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, 7 А O S C U RATA quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di - conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché -a suo avviso illogico o contraddittorio, utilizzando a tal fine anche "atti del - processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione. Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda d'ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato. La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati. Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria di una diversa valutazione delle - 8 O S CU RATA prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
9. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti dal C. (limitatamente a quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Torino è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni delle persone offese e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione delle singole persone offese ad offrire la prova degli abusi sessuali sofferti. Ma - si ripete non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito. Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie. Certo può notarsi subito - sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Torino e del GUP del Tribunale di Torino lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine - come processualmente irrilevanti - il dissenso valutativo di ciascun ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni delle persone offese alla luce della loro presunta inattendibilità, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali. Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur 9 O S C U RA TA astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;
conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". 10. Può quindi procedersi all'esame dei motivi di ricorso, muovendo anzitutto da quelli che, per priorità logica, investono profili di doglianza di natura processuale, rispetto ai quali, com'è noto, questa Corte ha accesso gli atti in quanto giudice del fatto. Ed in tal senso, non può che convenirsi con il ricorrente in relazione al vizio denunciato con il motivo n. 2 riferito al capo b). Ed invero, dagli atti risulta pacificamente (verbale di udienza del 6/06/2011, pag. 3) che all'udienza predetta, svoltasi davanti al GUP del Tribunale di Torino, il pubblico ministero chiese di poter procedere, a norma dell'art. 423 cod.proc. pen., alla contestazione di un fatto nuovo in relazione al verbale di s.i.t. depositato come attività integrativa ex art. 419, comma terzo, cod. proc. pen.; tale contestazione venne autorizzata dal GUP "come da capo d'imputazione riportato su foglio prodotto dal PM che viene allegato all'odierno verbale d'udienza" (si tratta del capo b). Per un evidente errore di trascrizione di tale capo di imputazione nell'intestazione della sentenza del GUP, non venivano inserite le parti della nuova contestazione mossa all'ud. 6/06/2011, pur avendo puntualmente argomentato il giudice, nella motivazione, anche sui fatti oggetto della predetta contestazione suppletiva. La Corte territoriale, però, nel motivare la sentenza, ha però pretermesso i fatti oggetto di contestazione suppletiva, come chiaramente risulta dal testo del provvedimento impugnato, in cui, alla pag. 19, si afferma, anzitutto, erroneamente che al ricorrente sarebbe stato contestato solo il primo degli episodi descritti dal Prencipe e, in secondo luogo, altrettanto erroneamente, i giudici dell'appello proseguono, richiamando "l'unica visita in contestazione" (ossia quella in cui era stata diagnosticata un'inesistente sindrome di varicocele), prova evidente, dunque, della circostanza, emergente ex actis, di non essersi avveduti dell'avvenuta contestazione suppletiva, errore probabilmente provocato dal mancato “aggiornamento" del capo di imputazione sub b), riprodotto nell'intestazione della sentenza di primo grado. 10 O S C U R A T A L'omessa motivazione in relazione alle doglianze difensive che investivano, nella interezza, il capo b) dell'imputazione "aggiornata" a seguito della sua contestazione suppletiva operata all'ud. 6/06/2011, inficia irrimediabilmente l'impugnata sentenza, con conseguente obbligo di annullamento della stessa, in tale parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte territoriale. 11. Proseguendo nell'esame delle doglianze, può parimenti accogliersi il motivo n. 13 riferito al capo n), limitatamente alla mancata motivazione circa l'eccezione di prescrizione. Ed invero, esclusa la fondatezza dell'asserito vizio motivazionale sia per quanto concerne la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità risultante da quanto esposto nella querela 8/04/2010 che nelle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari il 26/05/2010 dalla p.o. V.G. (o nelle dichiarazioni F.A. in data (omissis)di F.A. in data (omissis) di e anche per quanto concerne la mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609-bis c.p., atteso che la sentenza di appello e quella di prime cure valutabili congiuntamente, non essendovi difformità sul punto denunciato, integrandosi quindi vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, di tal che la motivazione adottata dal primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella d'appello (v., tra le tante: Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994 - dep. 04/05/1994, Palazzotto, Rv. 198487) - risultano dotate di un convincente ed adeguato apparato argomentativo in ordine alle ragioni che hanno condotto i giudici di merito a ritenere il ricorrente responsabile dei fatti accertati (v., per quanto concerne la sentenza d'appello, le pagg. 38/40; per quanto concerne la sentenza di primo grado, le pagg. 31/32), a diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto alla questione attinente l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dalla difesa nei motivi d'appello, di cui pure da atto la sentenza impugnata (v. pag. 12, in cui si precisa che l'allora appellante si doleva della "mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione con riferimento al capo n)". Orbene, a fronte di tale premessa, però, i giudici d'appello pur argomentando sulla questione dell'epoca di consumazione dei fatti (maggio 2002), non affrontano ex professo la questione relativa all'intervenuta prescrizione o meno dei reati oggetto di contestazione, atteso che costituiva oggetto di censura l'esatta indicazione dell'epoca di commissione del fatto. L'omessa motivazione su tale punto, imponendo un accertamento di fatto che esula dai limiti cognitivi di questa Corte, comporta l'obbligo di annullamento dell'impugnata sentenza con 11 вн rinvio per nuovo giudizio su tale aspetto ad altra sezione della Corte territoriale. O S C U RATA 12. Diversa soluzione ritiene il Collegio, deve adottarsi quanto alle residue imputazioni, per le quali il ricorso dev'essere rigettato. 12.1. Seguendo l'ordine esposto nei §§ 3.1. 3.6. della presente decisione, è possibile procedere ad un accorpamento di tutti quei profili di doglianza afferenti, tutti, alle censure di pretesi vizi motivazionali di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione prospettati come risultanti dal testo del provvedimento impugnato o dagli altri atti del processo illustrati nei predetti §§ 3.1. 3.6. e, cioè, riassuntivamente: a) i motivi n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 esposti al precedente § 3.1 b) il motivo n. 3 riferito al capo c), esposto al precedente § 3.3. c) il motivo n. 9 riferito al capo i), esposto al precedente § 3.4. d) il motivo n. 16, esposto al precedente § 3.6. Tutti i motivi sono infondati. Ed invero, come già esposto nelle premesse di questa decisione, le doglianze ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati al ricorrente. Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti, i ricorrenti pervengono alla conclusione che la Corte d'appello, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo delle persone offese (e delle altre persone le cui dichiarazioni, contenute nei verbali di ss.ii.tt., sono state assunte e valutate in sede di giudizio abbreviato) l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati ascritti. Il ricorrente, però, così argomentando, non fa altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni delle persone offese, le quali invece -come già sopra rilevato nella premessa in diritto ove sintomatiche di un abuso - sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte piemontese si cura di fare. Quindi correttamente la Corte d'appello e, prima ancora, il GUP del Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati all'imputato ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico. 12 fr O S C U RA TA La Corte d'appello (ed il GUP tribunale, prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le due motivazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, provvedendo il giudice d'appello ad argomentare altrettanto puntualmente sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni delle persone offese, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del loro racconto dovesse essere ritenuto attendibile e credibile. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto ai profili di doglianza sollevati in relazione alla contestata "progressione dichiarativa" del racconto delle persone offese rispetto ai pretesi abusi, nel senso che il loro narrato non sarebbe stato univoco e costante nel tempo, ma arricchito progressivamente di particolari. Tale elemento, all'evidenza, si traduce in un'inammissibile censura di merito che tradisce il dissenso del ricorrente sulla valutazione probatoria operata dal giudice d'appello, a fronte degli elementi di riscontro (in particolare, indicati per ciascuno degli episodi valutati ed oggetto di contestazione), che confermano la sussistenza degli abusi. Il contributo dichiarativo del teste persona offesa, infatti, può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano, come nel caso in esame, un completamento e un'integrazione dei precedenti. 12.2. Tanto premesso, la completezza, adeguatezza, organicità ed immunità da vizi, tali da rendere contraddittoria, mancante o manifestamente illogica la motivazione, è palmare nell'esame del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito: -1) quanto al capo a) in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagini dalla p.o. F.M. in data 6/08/2012 e 8/09/2010; alle dichiarazioni rese da C. il 25/08/2010 e P.L. in data 30/07/2010 (motivo 1) - vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 15/17 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del F. sia per la loro linearità e coerenza interna, ma soprattutto per l'esistenza dei plurimi riscontri costituiti non solo dalle dichiarazioni delle altre sedici persone offese (che, con modalità omogenee, erano state vittime delle attenzioni sessuali del ricorrente), ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste C. (circa la connotazione inequivocabilmente sessuale del c.d. buffetto destinato ai genitali del F. da parte del C. 13 O S C U RA TA nonché in merito alla circostanza di aver lasciato solo quest'ultimo con il F. nell'ascensore), quelle delle insegnanti R. e C. (sul turbamento del F. e sulla necessità di riferire loro l'accaduto), quelle della compagna di classe C. (sulla descrizione del F. come visibilmente sconvolto al rientro in classe dopo l'episodio di cui era rimasto vittima); la Corte, del resto, si fa carico anche di valutare l'aspetto soggettivo della vicenda, attribuendo alla frase pronunciata dal ricorrente all'indirizzo del F. accompagnata dal gesto inequivoco rivolto verso il basso ventre ("fammi strappare anche l'altro"), una chiara connotazione sessuale, a fronte del clima apparentemente scherzoso come da egli sostenuto;
2) quanto al capo d) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 6/09/2010 (motivo 4) T.M. vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 23/24 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni de! T. , il quale aveva acconsentito o chiesto di essere visitata in quanto il C. gli aveva riferito falsamente di essere laureato in medicina;
su tali dichiarazioni la Corte territoriale esprime un giudizio di attendibilità, sia per la loro linearità e coerenza interna, ma soprattutto per l'esistenza dei plurimi riscontri costituiti dalle dichiarazioni delle altre sedici persone offese (che, con modalità omogenee, erano state vittime delle attenzioni sessuali del ricorrente), considerato, correttamente, irrilevanti le obiezioni sollevate dall'imputato sull'ampiezza della c.d. palestrina, tenuto conto del fatto, innegabile che in questo, come in altri casi, l'insegnante aveva scelto quel luogo per porre in essere gli abusi sugli studenti, approfittando sovente anche del normale stato di soggezione psicologica intercorrente tra studente e professore;
3) quanto al capo e) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 6/10/2010 (motivo 5) L.F. vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 24/26 - dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del L. il quale aveva descritto gli episodi avvenuti nell (omissis) (visita presso l'abitazione dell'insegnante con tastamento di testicoli e pene e scopertura per due volte del glande del ragazzo, dopo aver da questi appreso che soffriva di funghi sulla schiena) e nell' (omissis) omissis (avvenuta, con modalità analoghe, nella c.d. palestrina dell'istituto scolastico, dopo aver il C. chiuso la porta a chiave), prendendosi puntualmente carico, con rigorosa analisi critica, di ritenere non rilevanti le 14 O S C U R A T A deduzioni del ricorrente, in particolare con riferimento alla questione secondo cui le visite sarebbero avvenute su richiesta della stessa p.o., evidenziando che, quand'anche ciò fosse stato vero, comunque il dato sarebbe in conferente in quanto non escludeva il dato oggettivo per cui gli episodi si sarebbero verificati perché la vittima era stata ingannata dal ricorrente, spacciatosi per laureato in medicina, perdipiù, rivolgendosi ad una persona che era in stato di soggezione fisica e psichica in quanto suo alunno;
4) quanto al capo f) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. D.T.A. in data (omissis) (motivo 6) vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 26/27 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del D.T. il quale aveva descritto l'episodio in occasione del quale aveva subito la palpazione dei testicoli per circa 15 minuti all'interno dell'infermeria della scuola, evidenziandone la loro linearità e coerenza interna, perdipiù rese da una vittima che non si era nemmeno costituita parte civile e, comunque, riscontrate anche da altri testimoni C. N. e A. ]), anche in questo caso prendendosi carico di analizzare criticamente le doglianze difensive, ritenendo priva di rilievo la circostanza che fosse stata la p.o. a rivolgersi a lui in quanto, pur rispondendo alla realtà la circostanza che fosse stato il D.T. a chiedere spiegazioni al C. dopo aver scoperto di avere il varicocele, comunque il dato è inconferente in quanto non escludeva il dato oggettivo per cui gli episodi si sarebbero verificati perché la vittima era stata ingannata dal ricorrente, spacciatosi per laureato in medicina, perdipiù, rivolgendosi ad una persona che era in stato di soggezione fisica e psichica in quanto suo alunno, essendo indubbio che il comportamento del ricorrente integrasse, proprio per le modalità e la protrazione nel tempo, il reato contestato;
5) quanto al capo g) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 11/10/2010 (motivo 7) - N.M. in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 27/29 vengono dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del N. il quale aveva descritto le due "visite" in occasione delle quali aveva subito, rispettivamente, la palpazione dei testicoli e del pene poi proseguita, nel secondo episodio, con il compimento di attività indubbiamente sessuale consistita nell'afferrare il pene dell'alunno e, con la scusa di controllargli la pressione sanguigna, iniziare a masturbarlo provocando 15 O S C U R A T A l'erezione, atto cui il ragazzo si era ribellato interrompendo il vice preside nei cui confronti si mostrava in soggezione anche per aver avuto problemi familiari e scolastici noti al ]; la Corte territoriale, peraltro, aveva analizzato criticamente le doglianze difensive, ritenendo inconferenti le rilevate contraddizioni quanto all'età del ragazzo (16 anni piuttosto che 14), evidenziando comunque le dichiarazioni erano da ritenersi attendibili sia per la loro linearità e coerenza interna, ma soprattutto per l'esistenza dei plurimi riscontri costituiti dalle dichiarazioni delle altre persone offese (che, con modalità omogenee, erano state vittime delle attenzioni sessuali del ricorrente); 6) quanto al capo h) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 16/09/2010 (motivo 8)T.S. vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 29/31 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del il quale aveva descritto l'episodio avvenuto nella cd. palestrina (visita a seguito di consulto verbale da lui richiesto al professore perché lamentava dolore ai testicoli), nel corso della quale l'insegnante aveva provveduto a palpargli i testicoli diagnosticandogli il varicocele, poi effettivamente riscontratogli a seguito di "reale" visita medica ospedaliera;
la Corte, sul punto, aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni non solo valorizzando il dato per il quale la p.o. non si era costituita parte civile, ma anche perché riferite da teste che aveva cercato di "alleggerire" la posizione dell'imputato, ritenendo inconferenti le doglianze difensive in una con l'affermare come fosse evidente che il IA avesse agito per soddisfare il proprio impulso sessuale, ingannando la p.o. circa il possesso della laurea in medicina, senza che avesse rilievo la circostanza secondo cui il ragazzo avesse fornito una versione più accomodante, in quanto era comunque provato, per stessa ammissione del ricorrente, di aver effettivamente eseguito la visita con le modalità descritte;
7) quanto al capo j) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. P.S. in data 7/09/2010 e 15/11/2010 (motivo 10) - vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 32/34 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del il quale aveva P. descritto l'episodio "tentato" avvenuto in occasione di un malore che lo aveva colpito in classe, venendo accompagnato dal professore in infermeria dove, dopo averlo fatto sdraiare, il| C. aveva iniziato prima a massaggiarlo sulla bocca 16 O S C U R A T A dello stomaco per qualche minuto, poi sbottonandogli i pantaloni e spostando il massaggio verso la parte inguinale, avvisandolo che aveva le ghiandole inguinali gonfie, frase cui la p.o., comprendendo le intenzioni del professore, aveva reagito alzandosi dal lettino dell'infermeria, informando il C. che le sue ghiandole inguinali stavano bene, allontanandosi con celerità, così impedendo la prosecuzione del massaggio al professore;
la Corte anche in questo caso si prendeva carico di analizzare criticamente le deduzioni del ricorrente, evidenziando come non potesse essere attribuito rilievo alla circostanza che il ragazzo avesse riferito in occasione della seconda deposizione maggiori particolari sull'accaduto rispetto a quanto verificato in occasione della prima deposizione, per ragioni di pudore e vergogna, poi sottolineando come i due massaggi eseguiti dal avessero indubbia connotazione sessuale C. compromettendo la libertà sessuale della p.o. che aveva interrotto il compimento dell'azione del professore;
8) quanto al capo I) in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 13/11/2010 (motivo 11) - C.M. vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 34/36 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del il quale aveva riferito delle numerose C.visite cui era stato sottoposto dal nei cinque anni in cui era stato suo alunno, fidandosi di lui perché credeva fosse laureato in medicina e perché gli era stato molto vicino in occasione di un intervento chirurgico cui era stato sottoposto il padre, descrivendo nello specifico un primo episodio (in cui il ragazzo aveva detto al professore di soffrire di sinusite, venendo portato nella palestrina ove il C. gli aveva premuto le zone inguinali facendogli abbassare i pantaloni) ed un altro episodio avvenuto durante una gita a (omissis) (in occasione del quale il professore lo aveva fatto entrare in camera per visitarlo in quanto aveva saputo che era afflitto da mal di schiena, toccandogli i testicoli per qualche minuto dopo avergli fatto abbassare i pantaloni con il pretesto di controllargli lo stato delle arterie), ricordando che la p.o. non si era costituita parte civile, che aveva detto di essersi fatto visitare dal C. Ope rnon andare dal medico e che era stato aiutato dal professore ad avere un voto in educazione fisica;
anche in questo caso, la Corte territoriale si prendeva cura di disattendere le doglianze difensive, in particolare evidenziando come la stessa affermazione di essersi fatto visitare più volte dal professore per non andare dal medico era espressione della buona fede del ragazzo, né rilevando la 17 O S C U R ATA circostanza, dedotta dal ricorrente ma non provata, che la p.o. facesse uso di cannabinoidi, il che non ne avrebbe escluso l'attendibilità; 9) quanto al capo m) in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 1/01/2011; alla B.M. trascrizione dei messaggi di testo intercorsi tra la p.o. e il ricorrente e allegati alla c.t. informatica richiesta dal PM al dott. G. ; alle dichiarazioni spontanee manoscritte dall'imputato (motivo 12) vengono in rilievo i passaggi - motivazionali esposti alle pagg. 36/38 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del B. il quale aveva riferito di diversi episodi (nello specifico, di una visita eseguita nella palestrina dal C. in occasione della quale gli diagnosticava il varicocele, provvedendo a scoprirgli il glande per circa 5 minuti fino a provocare l'erezione del pene della p.o.; di altre 3 o 4 visite svoltesi con le stesse modalità; di una visita conclusasi con masturbazione e eiaculazione dello sperma, raccolto dal professore in un fazzoletto;
di altre due visite eseguite dopo la frequentazione scolastica in cui il professore gli aveva toccato testicoli e pene con le stesse modalità; di un'altra occasione in cui era stato invitato a casa del professore a mangiare e si era addormentato, venendo svegliato verso mezzanotte dal ricorrente che lo invitava ad andare a casa, mettendogli le mani sul pene dopo aver allentato la cintura dei calzoni;
di aver nei giorni successivi parlato con il professore che si era scusato con lui pentendosi di quanto aveva fatto per cercare una virilità in lui ormai assente); anche in questo caso, la Corte d'appello si era presa cura di disattendere le doglianze difensive, evidenziando come il ragazzo avesse subito danni protratti e intensi, essendo cessato il comportamento del C. solo grazie alla misura cautelare medio tempore emessa dalla magistratura, essendo irrilevanti i fatti avvenuti nel 2009 (quando era ormai maggiorenne ed aveva scelto di frequentare liberamente il C. in quanto quelli contestati erano relativi agli anni 2004/2005 nonché non decisiva la circostanza che la p.o. non ne avesse accettato le scuse pur continuando a scambiarsi SMS con lui;
-10) quanto al capo al) in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 11/07/2011 (motivo C.A. vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 42/43 14) - dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del C. il quale aveva riferito di un episodio (avvenuto durante il penultimo anno di frequenza dell'istituto ove insegnava il 18 O S C U R A T A C. in occasione del quale il ragazzo, dopo aver chiesto al suo professore il perché sentisse dolore ai testicoli durante l'orgasmo, era stato visitato nella palestrina con le modalità consuete (palpazione dei testicoli e del pene con masturbazione, all'esito della quale aveva diagnosticato il varicocele); anche in questo caso la Corte territoriale disattendeva le doglianze difensive - fondate su una presunta suggestione cui la p.o. sarebbe stata soggetta dal fatto di aver parlato dell'accaduto con il B. ed il M. rimasti impressionati dall'accusa di detenzione di materiale pedopornografico (da cui il C. era stato poi assolto), in quanto le dichiarazioni erano state rese mentre era in corso l'udienza preliminare evidenziando come la somiglianza dichiarativa delle tre - deposizioni fosse diretta conseguenza delle identiche modalità con cui il professore aveva posti in essere gli abusi nei loro confronti, e che, comunque, il fatto che la p.o. non si fosse allarmato durante l'esecuzione dei delitti da parte del C. denotava la sua buona fede e a gravità degli episodi;
11) quanto al capo b1) - in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalla p.o. in data 30/06/2011 M.L.F. (motivo 15) vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 44/45 - dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del M. il quale aveva riferito di vari episodi avvenuti durante il periodo di frequenza dell'istituto in cui insegnava il C. in cui il ricorrente aveva posto in essere fatti analoghi a quelli già descritti in altre occasioni (visite nella palestrina, con palpazione dei testicoli e del pene con masturbazione in più occasioni;
pressione sui testicoli e dell'ano per verificare eventuali problemi di fertilità; altro episodio in occasione del quale il professore lo aveva masturbato e gli aveva infilato un dito nell'ano), rivelando di averne parlato, dopo aver appreso quanto accaduto al F. e dell'arresto del C. con suo cugino [ B. poi decidendo di denunciarlo dopo un consulto familiare e legale;
anche con riferimento alla deposizione M. la Corte d'appello si soffermava criticamente sulle doglianze difensive, ancora una volta escludendo che potesse considerarsi rilevante la circostanza che le dichiarazioni fosse simili a quella del B. e del C. attese le modalità similari con cui i fatti erano stati posti in essere nei loro confronti, evidenziando poi le ragioni (chiarite dal primo giudice) per le quali la p.o. aveva deciso di sporgere denuncia, comunque sottolineando come gli effetti mediatici del processo non incidevano sull'attendibilità del teste/p.o; 12) quanto al capo c) in particolare riferito alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del 19 к O S C U R A T A provvedimento impugnato e dalle s.i.t. rese dalla p.o.| K.D. in data 6/09/2010 (motivo 3) - vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 20/22 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del K. il quale aveva riferito di un episodio avvenuto a scuola nel (omissis) in cui si era sentito male in aula avvertendo un forte dolore ai testicoli venendo portato al pronto soccorso ove gli era stata diagnosticata una torsione;
che il C. avendolo appreso, si era offerto di visitarlo nella palestrina e che gli aveva fatto togliere mutande e pantaloni, per poi palpargli testicoli e pene, cosa che era avvenuta più volte, in alcune delle quali gli aveva scoperto il glande con movimento lento della mano (episodi reiterati si erano verificati, a più riprese, tra il (omissis) in cui il professore aveva posto in essere atti analoghi, in un caso masturbandosi davanti al C. che aveva esaminato poi lo sperma dicendogli che era immaturo), precisando di non aver reagito perché aveva timore reverenziale e che, comunque, non aveva intenzione di procedere penalmente contro di lui, tanto che non si era nemmeno costituito parte civile;
anche in questa occasione, la Corte d'appello si era fatta carico di analizzare criticamente le deduzioni difensive, ritenendole infondate, evidenziando come non vi fosse motivo di dubitare dell'attendibilità del ragazzo che aveva rivelato i fatti solo perchè chiamato dalla polizia giudiziaria né si era costituito parte civile e che, comunque, da un lato non poteva essere messo in dubbio il timore reverenziale verso il professore (non avendo tratto alcun vantaggio la p.o. nella sua carriera scolastica) e, dall'altro, le sue dichiarazioni erano state riscontrate da quelle degli altri sedici alunni, frequentanti l'istituto, che erano stati oggetto delle attenzioni sessuali del professore, manifestate con analoghe modalità; 13) quanto al capo i)- in particolare, con riferimento alle dichiarazioni B.S. in data 15/09/2010 (motivorese in sede di indagini dalla p.o. 9) -vengono in rilievo i passaggi motivazionali esposti alle pagg. 31/32 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale, nel disattendere motivatamente le doglianze prospettate in sede di appello, esprime un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del B. il quale aveva riferito di un episodio in cui, dopo aver ricevuto un calcio al basso ventre, si era rivolto al C. perché aveva un ottimo rapporto e si fidava di lui, venendo sottoposto a visita in occasione della quale, sebbene dopo una nuova audizione, aveva ammesso che il professore gli aveva abbassato le mutande, passandogli le dita in prossimità o sopra i testicoli, toccandolo in vari punti dell'inguine e del basso ventre 20 k chiedendogli se sentisse dolore;
anche in questo caso, la Corte territoriale si era O S C U R A T A fata carico di disattendere motivatamente le doglianze difensive mosse in sede di appello, evidenziando come dalle intercettazioni telefoniche svolte fosse emersa univocamente la volontà del teste di "coprire" il C. e che, quanto al gesto posto in essere dal reo, ne era evidente la connotazione sessuale. Orbene, è evidente in tutti questi casi come le plurime censure del ricorrente, prospettate quali vizi motivazionali della sentenza impugnata, costituiscono censure che tradiscono il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché come avvenuto nel caso - in esame ne fornisca un'adeguata motivazione. Più volte, del resto, la - giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 12.3. Quanto, ancora, all'ulteriore profilo del motivo n. 9), relativo al capo i) - in cui la difesa ha contestato la mancata assunzione di prove decisive quali le s.i.t. di B.A. fratello della p.o., rese al difensore ex art. 391-bis c.p.p. e della trascrizione delle telefonate intercettate tra l'imputato e B.S. (p.o.) nei giorni precedenti e successivi all'escussione della p.o., richieste sia quali atti di indagine integrativi ai sensi dell'art. 441, comma quinto, c.p.p., che con istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. in sede di appello, avanzata nell'atto di appello e reiterata in sede di discussione orale davanti alla Corte d'appello, respinte con ordinanza del 20/07/2012, impugnata unitamente alla sentenza è sufficiente, al fine di evidenziarne l'infondatezza, ricordare che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere 21 O S C U RA TA possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (v., in termini: Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008 dep. 30/09/2008, Ianniello, Rv. 241009). - Correttamente, pertanto, la Corte ha implicitamente disatteso le richieste ex art. 603, cod. proc. pen. valutando che gli elementi acquisiti fossero di per sé già univocamente dimostrativi della responsabilità penale dell'imputato e che, pertanto, le "prove" indicate dalla difesa non rivestivano quella connotazione di "decisività" che, unica, avrebbe potuto indurre all'integrazione istruttoria in sede di rinnovazione dibattimentale d'appello, sostanzialmente incidendo su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013 - dep. 22/05/2013, Cabras, Rv. 255817). A ciò, peraltro, va aggiunto che, in riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.; nel caso in esame, tali prove erano state già richieste al GIP e da questi respinte, non essendo prospettabile il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. (v, ex multis: Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005 - dep. 05/12/2005, Picone, Rv. 232772). Vero è che, nel medesimo motivo n. 9 (pagg. 21/22 del ricorso per cassazione), si eccepisce anche il vizio di motivazione in ordine alla decisione istruttoria, essendo effettivamente la stessa ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma il criterio valutativo che consente il sindacato di questa Corte è sempre il medesimo: occorre, cioè, che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo. Circostanza, questa, da escludersi, nel caso in esame. 13. Restano, infine, da esaminare le censure mosse dal ricorrente con riferimento a tre distinti vizi motivazionali che inficerebbero la decisione impugnata con riferimento: a) alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609 bis c.p.; b) al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.; c) alla quantificazione della pena irrogata. 22 br 2 2 O S C U RA TA 13.1. Il primo punto, afferente alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata ai sensi del comma terzo dell'art. 609 bis c.p. è stato sollevato con i motivi n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (quanto al motivo n. 13, come visto, riguardante il capo n) dell'imputazione, il relativo capo è stato oggetto di giudizio di annullamento con riferimento all'eccezione di prescrizione, potendosi peraltro rilevarne sin d'ora l'infondatezza, atteso il sintetico, ma sufficiente, apparato giustificativo della decisione impugnata che, a pag. 40, spiega il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata per la gravità dei fatti commessi all'interno dell'istituto scolastico). In sintesi, dunque, il vizio viene denunciato, oltre con riferimento al predetto capo n) anche, con riferimento ai seguenti capi di imputazione: 1) capo a), p.o. F.M. (motivo 1); 2) capo d), p.o. T.M. (motivo 4); 3) capo e), p.o. L.F. (motivo 5); 4) capo f), p.o. D.T.A. |(motivo 6); 5) capo g), p.o. N.M. (motivo 7); 6) capo h), p.o.| T.S. |(motivo 8); 7) capo i), p.o.| B.S. (motivo 9); 8) capo j), p.o. P.S. (motivo 10); 9) capo I), p.o. C.M. (motivo 11); 10) capo m), p.o. B.M. (motivo 12); 11) capo a1), p.o. C.A. (motivo 14); 12) capo b1), p.o. M.L.F. (motivo 15). Analizzando la motivazione dell'impugnata sentenza, unitamente alla sentenza di primo grado (motivazioni che, come detto, s'integrano vicendevolmente, trattandosi di doppia conforme), è possibile rilevare l'infondatezza del motivi di ricorso, atteso il complessivo apparato giustificativo della decisione impugnata che spiega, unitamente alla motivazione della sentenza di primo grado, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata: a) quanto al capo a), per l'estrema gravità del fatto, proveniente da un soggetto, incaricato di pubblico servizio, al quale il F. era affidato (motivo 1); 2) quanto al capo d), per la gravità del fatto (prolungamento toccamento dei testicoli e del pene scoprendo il glande), commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 4); 3) quanto al capo e), per la gravità del fatto (toccamento dei testicoli e del pene scoprendo il glande), commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 5); 4) quanto al capo f), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto 23 н scolastico (motivo 6); O S C U RA TA 5) quanto al capo g), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 7); 6) quanto al capo h), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 8); 7) quanto al capo i), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 9); 8) quanto al capo j), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 10); 9) quanto al capo 1), per la gravità dei fatti, commessi durante una gita scolastica organizzata dalla scuola (motivo 11); 10) quanto al capo m), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 12); 11) quanto al capo a1), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 14); 12) quanto al capo b1), per la gravità del fatto, commesso all'interno di un istituto scolastico (motivo 15). Orbene, tale, seppure omogenea, ragione argomentativa posta a fondamento del riconoscimento dell'attenuante sfugge alle censure motivazionali mancato prospettate dalla difesa del ricorrente, atteso che, per come risulta dall'illustrazione dei fatti, è assolutamente da escludersi che l'attenuante potesse ritenersi concedibile avendo il reo approfittato delle condizioni di subalternità delle vittime delle sue attenzioni sessuali, tutti suoi alunni dell'istituto torinese, tenuto conto del fatto - oggetto di indicazione nell'impugnata sentenza che tali gravi fatti si erano svolti in un istituto scolastico, ossia in un luogo di crescita, sociale e intellettuale, cui la collettività affida il duplice compito di trasmettere conoscenze, cioè istruire, e quello di trasmettere capacità di convivenza con gli altri, cioè educare. Dunque è, all'evidenza, inconciliabile con la peculiarità del locus commissi declicti, una valutazione di "minore gravità" del fatto di violenza sessuale, atteso che ciascuno degli episodi si è consumato all'interno di quel "luogo" in cui lo studente deve sentirsi protetto, al sicuro, ed in cui, per le stesse ragioni, è stato più facile per la vittima essere preda delle attenzioni sessuali del docente, grazie all'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente tra alunno e professore. Del resto, tra gli elementi che il giudice è chiamato a valutare ai fini di escludere il riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen., v'è indubbiamente la gravità del reato (art. 133 cod. pen.) desumibile dagli indicatori normativi enunciati dal comma primo, tra cui rientra (numero 1), oltre la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, anche il "luogo", oltre che "ogni 24 O S CU RATA altra modalità dell'azione": ed, in relazione a tali aspetti, la motivazione della impugnata sentenza privilegia, per escludere la riconoscibilità del fatto di minore gravità, proprio il "luogo" del commesso reato. Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i gli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen. (v., sul punto: Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 - dep. 07/12/2011, B., Rv. 251611). A tale considerazione, poi, si aggiunga che può ritenersi sussistere un'inconciliabilità logica, prima ancora che giuridica, tra la sussunzione del fatto (commesso da un insegnante nei confronti dell'alunno) nell'ipotesi della c.d. minore gravità e la previsione legislativa, contenuta nell'art. 609 septies, comma quarto, n. 2, cod. pen. che prevede la procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale commesso "da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia". Deve in ogni caso, farsi richiamo al principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la fattispecie attenuata in parola corrisponde, in senso oggettivo, alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, 11 maggio 2011, n. 23093; Sez. 3, 15 giugno 2010, n. 27272). Tale principio è stato correttamente applicato anche nel caso di specie, in cui, come affermato dalla Corte d'appello in via globale e riassuntiva facendosi richiamo, per le singole posizioni, ad un argomento sostanzialmente analogo fondato sulla gravità del fatto per essere stato commesso ciascun episodio all'interno dell'istituto scolastico la lesione alla libertà sessuale è stata non - lieve, perché la stessa è stata significativamente coartata, in alcuni casi, con superflue ispezioni anali e, comunque, con palpazioni prolungate ai genitali o, in alcuni casi, con episodi di masturbazione. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: "Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen.), ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, "luogo" in cui il giovane deve sentirsi protetto e, nel quale, è più facile per la vittima esserne preda delle attenzioni sessuali, per l'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con il docente". 13.2. Quanto, poi, all'ulteriore profilo di doglianza (motivo 16) afferente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., lo stesso dev'essere disatteso tenuto conto della puntuale motivazione fornita dalle 25 O S C U R A T A sentenze di primo grado e d'appello in ordine al diniego;
quanto alla sentenza di primo grado, il giudice ebbe infatti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione giustificandolo proprio per le somme di denaro erogate in via transattivi a titolo risarcitorio alle pp.oo., evidenziando come tali somme, per la loro entità, non costituissero un vero e proprio integrale risarcimento cui far discendere la relativa ulteriore attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., ma rappresentassero un significativo indennizzo riportabile entro la sfera di operatività dell'art. 62 bis cod. pen.; la Corte territoriale, nel disattendere la doglianza difensiva sul punto, ha escluso la riconoscibilità di tale attenuante richiamando, da un lato, la circostanza che anche le pp.oo. non costituitesi parte civile avrebbero dovuto essere risarcite e, dall'altro, che i soli danni che il ricorrente ha cagionato a ogni p.o. erano presumibilmente superiori all'importo di 7.500 euro, sicchè non vi sarebbe stato alcun integrale risarcimento tale da consentire il riconoscimento dell'attenuante. La motivazione così espressa dai giudici di merito risponde ai requisiti di completezza ed adeguatezza richiesti dalla disciplina codicistica, sottraendosi alle censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità mosse dal ricorrente;
ed invero, non rileva la circostanza dedotta del ricorrente per la quale il risarcimento sarebbe stato offerto solo a chi era disposto a riceverlo, non essendovi stata, per le altre persone offese (né il ricorrente fornisce elementi di prova in tal senso) alcuna offerta reale di risarcimento alle altre persone offese. Come già affermato da questa Corte, infatti, per l'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata dall'art. 62 n. 6 cod. pen. è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 comma secondo cod. pen.) deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto - salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta - solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo della effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (v., in 26 O S C U RATA dep. 16/03/1996, Musarra, Rv. termini: Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995 204094). Quanto, poi, all'entità della somma versata, la valutazione della (in)congruità della stessa, ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a riparare integralmente il danno patito da ciascuna persona offesa, costituisce questione di fatto sottratta al sindacato di questa Corte ove adeguatamente motivata. Ed in questo caso, deve ritenersi che quanto sostenuto dalla Corte d'appello, anche alla luce del percorso argomentativo del primo giudice che ne ha correttamente valutato la idoneità al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche (v., in tal senso: Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013 - dep. 08/08/2013, Vinetti, Rv. 256134), sfugga alle censure motivazionali del ricorrente, escludendo quindi la configurabilità dell'attenuante dell'art. 62, n. 6 cod. pen. 13.3. Infine, quanto alla quantificazione della pena irrogata (motivo 16), le doglianze difensive si appalesano parimenti prive di fondamento, alla luce del puntuale argomento fornito da entrambi i giudici nella determinazione della dosimetria della pena inflitta;
da un lato, infatti, il primo giudice, dopo aver provveduto a determinare la pena base individuandola in relazione al capo a) della rubrica, per la maggiore gravità e per la considerazione che l'ultima condotta è quella che esprime maggior disvalore perché realizzata dal reo dopo aver posto in essere plurime condotte analoghe, ha ritenuto la stessa "congrua" richiamandosi ai parametri dell'art. 133 cod. pen. ed al principio costituzionale dettato dall'art. 27, comma terzo, Cost.; dall'altro, la Corte territoriale, ha precisato che la pena base di 6 anni e 6 mesi, tenuto conto degli aumenti contenuti per la continuazione, non potevano considerarsi eccessivi a fronte della gravità dei fatti, tenuto conto della loro sistematicità e continuatività degli stessi, posti in essere da un professore che aveva soddisfatto i suoi desideri sessuali a scapito di ragazzi che si recavano a scuola per essere anche educati alla vita. La motivazione così espressa dai giudici di merito risponde ai requisiti di completezza ed adeguatezza richiesti dalla disciplina codicistica, sottraendosi alle censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità mosse dal ricorrente;
ed invero, le deduzioni di quest'ultimo, fondate su una presunta mancanza motivazionale per essersi discostati i giudici dal minimo edittale senza spiegarne adeguatamente le ragioni, non tengono conto del più recente insegnamento di questa Corte secondo cui solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed 27 fr apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva O S C U RA TA della pena (v., in termini: Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 - dep. 04/03/2013, Monterosso, Rv. 255153); nella specie, tenuto conto del medio edittale previsto dall'art. 609 bis c.p. (anni 7 e mesi sei, tenuto conto del minimo di anni cinque e del massimo di anni dieci), può ritenersi dunque che il giudice abbia ottemperato all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod.pen., adoperando l'espressione "pena congrua", peraltro richiamandosi (come si legge a pag. 46 della sentenza d'appello) alla gravità del reato ed alla personalità del reo (v., sul punto: Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007 - dep. 03/09/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Analogamente sono si sottraggono al sindacato di questa Corte le censure circa l'asserita sproporzione dell'aumento a titolo di continuazione, avendo infatti la Corte territoriale condiviso le argomentazioni del primo giudice nella determinazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione, aumento peraltro condotto con lodevole scrupolo indicando l'entità dell'aumento per ogni singolo capo di imputazione e che tiene conto, come specificato in sentenza (v. pag. 39 sentenza primo grado) dell'offensività e ripetitività delle condotte nei confronti della stessa parte offesa. 14. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, accolto nei limiti in precedenza indicati. Nonostante il rigetto dei restanti motivi di ricorso, non dev'essere pronunciata condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente;
ed invero, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, limitatamente all'omessa motivazione relativa alla contestazione suppletiva di cui al capo b) nonché all'omessa motivazione sulla prescrizione in relazione al capo n). Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014 Il Consigliererest. Il Presidente Claudia Squassoni Alessio ella Aperfey 28 O S C U R A T A Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Claudia Squassoni ledi sum DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 MAR 2014 ہے IL CANCELLIERE MAD AN Mariant S E T R O C 29