Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Un risarcimento dei danni non integrale seppure non consente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., può essere valutato dal giudice in funzione della concessione delle attenuanti generiche.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 34522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34522 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1210
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 6658/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IG N. IL 16/04/1946,
avverso la sentenza n. 13315/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Neri A., che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. VI UI, con doppia valutazione conforme resa prima dal Tribunale di Nola e poi, in esito all'appello interposto dall'imputato, dalla Corte di Appello di Napoli, è stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 322 e 319 c.p.. 2. In particolare, con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudici del merito, ritenuta la continuazione tra i due reati, hanno concesso le generiche ritenendole prevalenti sulla riconosciuta aggravante ex art. 319 bis c.p.; negato l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 in ragione dell'intervenuto risarcimento del danno in favore della parte lesa ASL, essendo stata la circostanza già valutata per il riconoscimento delle generiche con conseguente riduzione di pena in ragione della ritenuta prevalenza, sì che alla stessa non poteva nuovamente farsi riferimento per contenere ulteriormente la pena.
3. Propone ricorso, tramite il fiduciario, l'imputato. Lamenta al fine violazione di legge avuto riguardo agli artt. 319 bis, 319 e 322 c.p., art. 62 c.p., n. 6 nonché vizio di motivazione, integralmente pretermessa.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte non pare conforme a norma la mancata applicazione dell'art. 62 c.p., n 6 in ragione della precedente considerazione, del dato legato al risarcimento del danno, nell'ottica del riconoscimento delle generiche, essendo queste ultime indipendenti da quelle comuni. La sentenza poi non reca alcuna valida argomentazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla esclusione della citata attenuante ex art. 62 c.p., n. 6. 4. Il ricorso è inammissibile per quanto precisato di seguito.
5. In linea di principio le generiche e la attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n. 6 possono certamente concorrere, fondandosi su presupposti diversi sicché la concessione delle prime non esclude il riconoscimento dell'altra.
6. Il risarcimento del danno funzionale all'applicazione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 presuppone tuttavia che il ristoro sia stato integrale (ex plurimis cfr da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 13282 del 17/01/2013 Rv. 255187), dato fattuale che ovviamente spetta all'imputato comprovare.
La dove il risarcimento operato non sia integrale rispetto al danno causato, nulla esclude inoltre che il dato di riferimento possa ugualmente essere utilizzato dal decidente nella diversa ottica funzionale al riconoscimento delle generiche.
7. Tanto premesso, alla luce di quanto sopra ne viene che, riconosciute le generiche in ragione del risarcimento del danno, così come nella specie avvenuto in forza della decisione assunta dal Tribunale, gravava sull'imputato addurre e comprovare, nel formulare il relativo motivo di appello, la sussistenza del presupposto indefettibile per la operatività della attenuante pretermessa, id est l'integrale ristoro del danno arrecato.
8. Nel caso, già l'appello in nuce come del resto anche lo stesso odierno ricorso di legittimità soffrono di una evidente genericità sul punto. In particolare già in sede di appello, senza nulla addurre sulla misura del risarcimento operato, il ricorrente ebbe a lamentare la mancata applicazione della detta attenuante comune malgrado fosse stato riconosciuto il ristoro risarcitorio. Ed a fronte del tenore oggettivo del motivo in oggetto, privo della stessa indicazione labiale del presupposto oggettivo destinato a sovvertire la valutazione sul punto resa in primo grado, del tutto compiutamente e correttamente, la Corte distrettuale, ha, per contro, risposto che, così evidenziata, la circostanza del risarcimento del danno era stata considerata già nel riconoscere le generiche. Da qui la manifesta infondatezza delle ragioni di doglianza sollevate sia in ordine alla affermata violazione di legge, sia in punto alla asserita assenza di compiuta motivazione.
9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013