Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difeso dall'avvocato NZ VETERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato DANIELA MAURELLI, difeso dall'avvocato NZ DI SANZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 305/00 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 15/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Castrovillari, decidendo sull'appello proposto da NE RU avverso la sentenza con la quale il Pretore del luogo, accogliendo la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 19 settembre 1985, da EN VI, aveva costituito, a carico del fondo di proprietà dell'appellante ed a vantaggio del fondo di proprietà dell'appellato, una servitù coattiva di passaggio, anche con mezzi meccanici, con sentenza resa in data 16 giugno 2000 ha rigettato il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il RU, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il VI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1051, co. 3^, cod. civ. nonché per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che il Tribunale ha erroneamente rigettato il primo motivo di gravame, col quale si denunciava la mancanza di prova delle condizioni richieste dalla legge per l'ampliamento della servitù di passaggio, ritenendo che tale prova consistesse nella dimostrazione che il preteso fondo dominante era coltivato e che fosse necessario il transito sulla strada di accesso con mezzi meccanici. Col secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al primo, essendo allo stesso intimamente collegato, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché difetto di motivazione, osservando che, poiché spetta alla parte che insta per l'ampliamento della servitù provare la concreta possibilità di un più intenso sfruttamento del fondo e la sua migliore utilizzazione in dipendenza dell'asservimento, il giudice d'appello non avrebbe potuto utilizzare, come, invece, ha fatto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, poiché tale mezzo mira esclusivamente alla valutazione dei dati di fatto, che devono essere provati dalla parte che ne ha l'onere.
Le censure sono inammissibili, perché espressamente fondate sul presupposto, smentito dalla sentenza impugnata e dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che la domanda proposta dal VI tendesse all'ampliamento di una già esistente servitù di passaggio.
Risulta, invece (cfr., in particolare, l'atto di citazione in primo grado), che l'attore, adducendo di essere stato spogliato, ad opera del RU, del possesso di una servitù di passaggio dopo una sua richiesta di ampliamento della servitù, propose domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio.
Trattavasi, dunque, di azione proposta ai sensi del 1^ comma dell'art. 1091, non ai sensi del 3^ comma dello stesso articolo, come si sostiene dal ricorrente, che, peraltro, proprio su tale erroneo presupposto costruisce i rilievi critici mossi alla sentenza impugnata in punto di prova delle condizioni richieste dalla legge per il conseguimento dell'ampliamento di una già esistente servitù di passaggio.
La rilevata incongruenza delle censure formulate dal ricorrente rispetto al reale oggetto della controversia ne evidenzia l'inammissibilità.
Il ricorso va, dunque respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1575,50, di cui euro 75,50 per esborsi ed euro 1500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2003. Depositato in Cancelleria 16 gennaio 2004