Sentenza 11 maggio 2011
Massime • 1
I criteri soggettivi di commisurazione della pena (art. 133, comma secondo, cod. pen.,) non rilevano ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.
Commentario • 1
- 1. Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2011, n. 23093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23093 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1056
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 36387/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. D.F.A. nato in (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 20/1/2010 dalla Corte d'Appello di L'Aquila;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore, nella persona dell'Avv. DE MARCO Giancarlo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 gennaio 2010, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza di condanna emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Pescara nei confronti di D.F.A. per violenza sessuale nei confronti della nipote minore infraquattordicenne, consistita nell'abbracciata, tenendola stretta, baciandola, nel toccarla in più occasioni nelle parti intime e nel prenderle più volte la mano nel tentativo di farsi toccare i genitali.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la lacunosità e contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento, in primo luogo, alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Evidenziava, a tale proposito, che la minore era stata ascoltata in epoca precedente all'espletamento dell'incidente probatorio in presenza della polizia giudiziaria e con l'ausilio della consulente del Pubblico Ministero che l'aveva poi sentita successivamente ed aveva reso dichiarazioni con linguaggio evidentemente rielaborato dal personale operante.
Aggiungeva che l'incidente probatorio si era svolto dopo che il racconto della minore era stato inquinato dai colloqui intercorsi tra la stessa e la madre e dalle dichiarazioni rese in precedenza e che l'espletamento dell'atto si era svolto nella consapevolezza, da parte della bambina, di essere ascoltata da terzi durante l'audizione protetta.
Richiamava inoltre l'attenzione sulle evidente discrepanze sui riferimenti temporali relativi ai diversi episodi delittuosi. Tali aspetti, a suo dire, non erano stati presi nella dovuta considerazione dai giudici dell'appello, i quali avevano ritenuto intrinsecamente attendibile il racconto della minore, valutando erroneamente anche gli elementi valorizzati come riscontro alla veridicità del narrato.
Con un secondo motivo di ricorso lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater c.p.p., penultimo comma.
A tale proposito rilevava che la Corte territoriale aveva giustificato il proprio diniego sulla base di elementi non univocamente interpretabili in senso restrittivo e, pur utilizzando i criteri indicati dall'art. 133 c.p. per la concessione delle attenuanti generiche, non li aveva valorizzati per il riconoscimento della attenuante invocata.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente ricordare quali siano i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla testimonianza del minore vittima di abusi sessuali e dei criteri di valutazione di quanto dichiarato. Si è chiarito, a tale proposito (Sez. 3 n. 8962, 3 ottobre 1997), che la particolarità dell'esame del minore vittima di abuso sessuale implica l'esame dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto e della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Viene inoltre ritenuta efficace l'indagine psicologica in ordine all'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità.
Il primo profilo riguarda la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo profilo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. È inoltre richiesto di evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile. L'assunto è stato successivamente ribadito (Sez. 3 n. 5003, 7 febbraio 2007; n. 39994, 29 ottobre 2007; n. 29612, 27 luglio 2010). Si è altresì specificato che la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali non deve avvenire con riferimento esclusivo alla intrinseca coerenza interna del racconto, dovendosi tenere adeguatamente conto di ogni altra circostanza concreta che possa influire su tale valutazione (Sez. 3 n. 4069, 28 gennaio 2008). Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia del tutto immune dalle censure mosse in ricorso.
La Corte territoriale, infatti, ha sottoposto ad accurato vaglio critico le dichiarazioni della minore fornendo puntuale risposta alle doglianze prospettate nell'atto di appello con argomentazioni del tutto coerenti e prive di salti logici.
Sono state prese in esame le denunciate discrepanze sui riferimenti temporali ritenendole ininfluenti ai fini della credibilità della minore ed, anzi, confermative dell'assenza di qualsiasi induzione da parte di terzi e si è tenuto conto, in modo critico, dell'esito dell'incidente probatorio, osservando che, anche se alcune domande erano state formulate in modo non pienamente corretto sotto il profilo tecnico, la complessiva credibilità del narrato non ne era stata intaccata e la veridicità dello stesso risultava confermato dagli evidenti indicatori di abuso sessuale evidenziati dagli esperti nominati dal Pubblico Ministero e dal giudice.
Va peraltro rilevato, a tale proposito, che le dichiarazioni della minore abusata sessualmente non possono ritenersi inficiate per il solo fatto che la stessa sia stata sentita in altre occasioni prima dell'audizione protetta mediante incidente probatorio ne', tantomeno, dalla circostanza che la minore interrogata, in tale ultima occasione, fosse consapevole del fatto che altre persone assistevano al suo esame.
Invero, l'eventuale ripetizione dell'esame del minore in momenti diversi costituisce per il giudice un ulteriore mezzo di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni attraverso l'analisi delle diverse espressioni usate, dell'atteggiamento assunto, delle eventuali incongruenze e di ogni altro utile elemento di confronto tra le singole esposizioni della vicenda.
Inoltre, anche la consapevolezza da parte del minore della presenza di altri soggetti che assistono all'esame è di per sè del tutto irrilevante in assenza di dati obiettivi sintomatici di una effettiva incidenza di tale situazione sulla genuinità della testimonianza. Va poi considerato che, nella fattispecie, la Corte territoriale aveva a disposizione ed ha opportunamente valorizzato alcuni positivi elementi di riscontro alle dichiarazioni della bambina. Ci si riferisce, in particolare, al contenuto del diario che costituiva la prima spontanea rivelazione dell'abuso; all'effettivo rinvenimento nel computer del ricorrente di immagini pedopornografiche che la bambina aveva affermato di essere stata indotta a guardare dallo zio anche in occasione degli abusi ed alle dichiarazioni della zia, la quale aveva sorpreso il marito, odierno ricorrente, in atteggiamenti equivoci con la bambina, che abbracciava e tentava di baciare e lo aveva poi ascoltato mentre intimava alla giovane di non parlare, descrivendo così una situazione del tutto incompatibile con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, il quale riconduceva l'episodio ad atteggiamenti scherzosi con la nipote sgraditi alla moglie particolarmente gelosa.
Per contro, la Corte territoriale evidenzia l'assenza di qualsivoglia elemento atto a far ritenere che la minore fosse animata da intenti calunniatori o che fosse stata in qualche modo condizionata dalla madre o dalla zia.
Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato in ricorso, deve escludersi che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergano evidenti contraddizioni o incongruenze logiche.
Altrettanto infondato appare il secondo motivo di impugnazione. La Corte territoriale ha richiamato i principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in merito ai presupposti per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p. e che riguardano i mezzi, le modalità esecutive e le circostanze dell'azione, in presenza di una non grave compromissione della libertà sessuale della persona offesa, giungendo poi alla conclusione che la giovanissima età della vittima, la tipologia degli atti sessuali imposti e l'abuso del rapporto affettivo che legava la minore al ricorrente non deponevano a favore del riconoscimento della circostanza invocata.
In ricorso si pone in dubbio la validità di tali argomentazioni, proponendo una valutazione alternativa di tali dati fattuali, inammissibile in questa sede di legittimità e rilevando che la Corte territoriale non avrebbe considerato, quali ulteriori elementi di giudizio, quelli indicati nell'art. 133 c.p.. Tale affermazione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto evidenziato in precedenti, condivisibili, pronunce di questa Corte, ove si è precisato che, ai fini della valutazione dei presupposti di applicabilità della menzionata attenuante, non assumono rilievo "...gli elementi soggettivi inseriti nell'art. 133 c.p., comma 2 perché la mitigazione della pena non risponde alla esigenza di adeguarla alla colpevolezza del reo ed alle circostanze attinenti alla sua persona, ma di calibrarla con riferimento alla minore lesività del fatto che deve essere rapportata al grado di violazione del bene giuridico tutelato che ... è la libertà sessuale della vittima" (Sez. 3^ n. 27272, 14 luglio 2010). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011