Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27272
CASS
Sentenza 15 giugno 2010

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Massime1

Gli elementi soggettivi di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen., non rilevano ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.

Commentario1

  • 1Atti sessuali con minore: sì all’attenuante della minore gravità
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 gennaio 2018

    Può essere applicata l'attenuante della minore gravità anche agli atti sessuali con minore dopo effettiva valutazione del caso concreto “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. III, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27272
Data del deposito : 15 giugno 2010

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