Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Gli elementi soggettivi di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen., non rilevano ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.
Commentario • 1
- 1. Atti sessuali con minore: sì all’attenuante della minore gravitàRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 gennaio 2018
Può essere applicata l'attenuante della minore gravità anche agli atti sessuali con minore dopo effettiva valutazione del caso concreto “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. III, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27272 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1160
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 478/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PU.SA. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 399/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 10 giugno 2009, ha ritenuto Pu.Sa. responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una bambina infraquattordicenne e lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. In particolare, i Giudici hanno disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento del fatto di minore gravità perché i plurimi reati erano stati commessi anche con minacce ed era grave la coartazione della giovane (in condizione di disagio sociale che la rendeva particolarmente vulnerabile) che vedeva nella imputato (un anziano di anni ottantaquattro) una persona matura, familiare e di cui avere fiducia.
Questa conclusione è censurata dal Pu. nei motivi di ricorso in Cassazione con il quale fa presente che nessuna problematica è stata evidenziata dal perito che ha esaminato la parte lesa;
che la compromissione della libertà sessuale della bambina non è stata grave;
che i Giudici non hanno preso in esame tutti i parametri forniti dall'art. 133 c.p. (quali l'assenza di precedenti penali ed il risarcimento del danno).
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento. Nel silenzio normativo circa gli indici utilizzabili per ritenere la ipotesi attenuata prevista dall'art. 609 bis c.p., u.c., la giurisprudenza ritiene che la fattispecie sia applicabile nel caso in cui- avendo riguardo a tutte le circostanze e conseguenze della condotta criminosa - la libertà di determinazione della vittima nella sfera sessuale (bene tutelato dalla norma incriminatrice) sia stata compressa in modo non grave.
A tale fine, deve essere effettuata una globale valutazione di tutte le componenti del fatto ed assumono rilevanza la tipologia dell'atto sessuale, le modalità di perpetrazione del reato, il grado di coartazione esercitato sulla parte lesa, le condizioni psicofisiche di questa ed il danno causato, avendo come riferimento, se la vittima è un minore, la sua particolare e vulnerabile personalità (ex plurimis Cass. Sez. 3 sentenza n 5002/2007). Per quanto concerne il nocumento derivante alla bambina dalle patite violenze, l'imputato si limita ad evidenziare la conclusione del perito (secondo il quale nella minore "non emergono elementi indicativi di psicopatologia") posta in essere per valutare la capacità di testimoniare e non i danni riportati dal reato;
pertanto, l'argomento proposto nell'atto di ricorso è inconferente. L'imputato valorizza, per ritenere applicabile la attenuante, degli elementi pro reo come la sua buona condotta di vita, la sua incensuratezza ed il risarcimento del danno alla parte civile (circostanza, peraltro, che non risulta dal testo del provvedimento impugnato).
Tali emergenze sono, all'evidenza, favorevoli allo imputato e ben possono essere tenuti presenti nella determinazione della pena, ma sono irrilevanti ai fini della concessione della speciale attenuante. A tale scopo, non vengono in rilievo gli elementi soggettivi inseriti nell'art. 133 c.p., comma 2 perché la mitigazione della pena non risponde alla esigenza di adeguarla alla colpevolezza del reo ed alle circostanze attinenti alla sua persona, ma di calibrarla con riferimento alla minore lesività del fatto che deve essere rapportata al grado di violazione del bene giuridico tutelato che, si ripete, è la libertà sessuale della vittima (Cass Sez. 3 sentenze n. 11192/2007,n 40453/2007). Sul tema, la Corte di Appello ha ritenuto che la coartazione della parte lesa fosse stata rilevante perché il reato si è reiterato nel tempo, alcune condotte criminose sono state perpetrate con la minaccia;
inoltre, l'imputato ha tradito la fiducia che la ragazza poneva in lui, visto come una figura matura di sostegno, ed ha approfittato delle particolari condizioni di disagio sociale della stessa inducendola a subire atti sessuali indesiderati in cambio di pochi spiccioli. Da tali emergenze processuali (non messe in discussione nel ricorso), si pone come logica e consequenziale conclusione il diniego della speciale attenuante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010