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18 dicembre 1942
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14 dicembre 2021
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22 settembre 2022
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Art. 44.
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ((e il direttore artistico)) (53)
-------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ((e il direttore artistico)) (53)
-------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
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- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9.963619
Filodiritto - Notizie Giuridiche: Secondo il Tribunale di Bologna i video clip di carattere creativo, per il risultato finale e le caratteristiche con cui sono realizzati, sono un'estensione delle opere audiovisive assimilate, a loro volta, alle opere cinematografiche previste dall'articolo 44 della Legge sul diritto d'autore n. 633/1941 ("LdA"). L'opera cinematografica o audiovisiva è un'opera dell'ingegno composta da contributi di diversa natura provenienti da più persone, i quali si fondono in un risultato finale. Ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle suddette opere, qualora essi forniscano un proprio apporto creativo di concerto con ciascuno degli altri collaboratori, viene riconosciuta la qualità di ...
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2022, n. 4940Provvedimento: […] b) la registrazione ai fini della diffusione televisiva differita, anche presso sale di spettacolo o altri luoghi pubblici ( esclusa comunque la registrazione in opere cinematografiche di cui agli artt. 44-50 legge 633 del 1941 )”.Leggi di più...
- manleva·
- diritto d'autore·
- spese processuali·
- equità giudiziale·
- risarcimento danni·
- responsabilità extracontrattuale·
- sincronizzazione musicale·
- art. 2055 c.c.·
- cessata materia del contendere·
- art. 13 legge 633/1941