Articolo 44 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 55Articolo 57
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
14 dicembre 2021
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Versione
22 settembre 2022
Art. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ((e il direttore artistico)) (53)

-------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Entrata in vigore il 22 settembre 2022
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