Articolo 700 del Codice penale
Articolo 644 terArticolo 583 quater
Versione
1 luglio 1931
Art. 700.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena e' aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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