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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15663 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12930 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
tra
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luca Beccarini ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Tacito n. 23;
ATTRICE
contro
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Bruno Nigro ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec;
Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della reconventio reconventionis; il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria istruttoria.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il coniuge legalmente Parte_1 separato, , per chiedere lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione del Controparte_1 complesso immobiliare sito in Roma, via LO Bentivoglio n. 20.
In particolare, ha rappresentato che le parti, già coniugi in regime di separazione dei beni e attualmente separate legalmente con sentenza non definitiva n. 16130/22, emessa da questo Tribunale in data 3 novembre 2022,
1 erano comproprietarie pro indiviso e in parti uguali di un appartamento e di un box auto siti in Roma, via LO Bentivoglio n. 20.
Parte attrice ha rappresentato altresì che, a seguito della separazione personale, l'immobile era stato a lei assegnato e pertanto vi risiedeva con i due figli minori;
tuttavia, in considerazione dell'eccessiva onerosità della gestione dell'immobile e dell'insostenibilità del mutuo, tenuto conto anche della non comoda divisibilità delle unità immobiliari de quibus, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento della comunione tra le parti;
disporre la divisione giudiziale e, accertata l'indivisibilità materiale, ordinare la vendita dei beni con ripartizione del ricavato tra i comproprietari;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo anch'egli la divisione dell'immobile sito in Roma, via Controparte_1
LO Bentivoglio n. 20. Ha rappresentato, poi, che oltre all'immobile, le parti sono cointestatarie del conto n. 5928909, sul quale sono confluite somme di provenienza comune, ma in misura diversa da parte di CP_2 ciascun coniuge. La provvista iniziale del conto, pari a euro 450.000, derivava dalla vendita di due immobili (in Roma, via Busto Arsizio, e a Berlino) acquistati in precedenza dai coniugi con contributi economici diseguali, quantificati da parte convenuta in 80,5% a carico di 19,5% a carico di . Alla data del 22 dicembre CP_1 Pt_1
2021, il saldo del conto ammontava a circa euro 463.848,00 suddivisi tra liquidità e strumenti finanziari. Il convenuto ha dedotto che, successivamente a tale data, la avrebbe prelevato o trasferito a sé somme per Pt_1 complessivi euro 228.655,00, oltre a ulteriori spese per euro 18.651,00, mentre egli avrebbe prelevato euro 147.000,00.
Ha, dunque, affermato di vantare un credito di euro 185.867,00 nei confronti della controparte e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di euro 185.867,00 e, in subordine, che detta somma sia considerata in sede di conguaglio o dedotta dalla quota della in caso di vendita o assegnazione Pt_1 dell'immobile.
Parte attrice ha eccepito, in prima udienza e nella prima memoria istruttoria, l'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, la quale avrebbe comportato un notevole aggravio per il procedimento. Ha poi formulato, a sua volta, un'ulteriore domanda riconvenzionale per crediti vantati nei confronti del coniuge legalmente separato, il quale avrebbe omesso di contribuire alle spese della famiglia per un ammontare complessivo di euro 48.066,00.
All'udienza del 15.02.2024, le parti hanno convenuto di procedere consensualmente alla vendita dei cespiti immobiliari per cui era stata proposta la domanda di divisione e successivamente, in data 18.07.2024, hanno depositato istanza congiunta per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione. Il Giudice, preso atto della rinuncia di entrambe le parti alla domanda principale di divisione del compendio immobiliare, ha disposto la prosecuzione del giudizio per le sole domande riconvenzionali reciprocamente svolte dalle parti.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile, all'udienza del 6.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Attesa la rinuncia delle parti alla domanda di divisione del complesso immobiliare sito in Roma, via LO Bentivoglio n. 20, la domanda riconvenzionale di parte convenuta – avente ad oggetto divisione giudiziale del
2 conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso FinecoBank S.p.A. n. 5928909 e la condanna di parte attrice al pagamento della somma di Euro 185.867,00, oltre interessi legali e moratori, attinta dal predetto conto, oltre l'effettiva quota di spettanza – è in parte fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nella fattispecie viene in rilievo un rapporto di conto corrente bancario. Ai sensi dell'art. 1854 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente, inoltre, in caso di conto cointestato, con facoltà dei correntisti di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Nondimeno, tale praesumptio iuris di parità di crediti e debiti vige nei soli rapporti tra la banca e i correntisti. Difatti, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dal citato art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente.
Di conseguenza, non solo di deve escludere che - ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti - l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo, ma anche che – ove non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti – nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all' intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. civ. n. 77 del 04/01/2018).
A tale stregua, nel corso dell'istruttoria, è stata disposta consulenza tecnica contabile al fine di acquisire ogni elemento utile al fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale rispetto ad eventuali diritti spettanti ai coniugi, cointestatari del conto n. 5928909, in misura diversa dalla presunzione di parità sui CP_2 saldi dei conti cointestati, tenuto anche conto degli eventuali prelievi successivi alla separazione. Al nominato Consulente è stato chiesto, in particolare, di accertare quali fossero state le fonti iniziali e quelle successive di alimentazione dei predetti conti e in che misura percentuale, sulla base delle stesse, potesse ritenersi eventualmente superata la presunzione di cointestazione al 50%; di accertare, inoltre, se e in che misura i prelievi effettuati da ciascun titolare per esigenze estranee ai bisogni familiari o ad altri investimenti comuni avessero ecceduto la quota del 50%, del saldo attivo alla data di ciascun prelievo e di quella eventualmente diversa ove fosse ritenuta superata la presunzione di cointestazione al 50%; e, infine, sulla base di detti criteri, di quantificare le somme complessivamente prelevate da ciascun cointestatario in misura eccedente la propria quota di contitolarità dei suddetti conti.
All'esito delle verifiche compiute in base ai criteri individuati, il CTU ha concluso che il totale delle fonti inziali e successive di alimentazione del conto corrente n. 5928909, cointestato ai sig.ri e CP_2 Pt_1 CP_1 ammontava ad euro 464.021,40. Ha rappresentato, poi, che la maggior parte di questa somma è costituita dal versamento iniziale di € 450.000,00 eseguito in data 13.6.2019 ed è frutto di un bonifico proveniente dal conto n. 70032274 presso CSR (Cassa Sovvenzione Risparmio), anch'esso cointestato a e Pt_1 CP_1
Alla luce di tali risultanze della CTU tecnico-contabile, da considerarsi, priva di errori tecnici e immune da vizi logici e giuridici, non può ritenersi superata la presunzione di pari titolarità del conto corrente n. CP_2
5928909. Difatti, la somma da cui era costituito, in massima parte, il conto de quo proviene infatti, a sua volta, da un conto cointestato e non risulta fornita la prova di un apporto in misura superiore da parte del convenuto. Difatti, non è possibile sostenere la titolarità di una somma superiore alla metà del denaro versato sul conto corrente cointestato in esame sulla base di una pretesa maggiore titolarità delle somme giacenti sul conto cointestato di provenienza, in considerazione della maggiore quota di proprietà del convenuto sull'immobile il cui prezzo di vendita era stato inizialmente versato su tale conto.
3 Di poi, il versamento su un conto corrente cointestato dell'intero prezzo di vendita di un immobile sul quale il convenuto era titolare di una quota maggiore rispetto a quella dell'attrice, non può essere qualificato come donazione diretta, nulla per mancanza della forma scritta (come statuito dalle SS.UU. 18725/2017 a proposito dei trasferimenti di titoli da da conti di deposito titoli o di trasferimento di denaro a mezzo bonifici bancari), ma correttamente come donazione indiretta, valida anche in mancanza della forma scritta solenne.
Il CTU ha poi accertato l'entità dei prelievi effettuati da ciascun coniuge per scopi estranei ai bisogni della famiglia, rappresentando che risulta aver prelevato un importo pari ad euro 159.000,00, mentre CP_1 Pt_1 risulta aver prelevato un importo pari ad euro 244.310,80 (di cui euro 59.537,09 tramite trasferimento titoli).
A partire da questa risultanza istruttoria – immune, anche in parte qua, da vizi logici e giuridici – ritiene il Tribunale che, per ristabilire la misura paritaria del 50% nei prelievi di ciascun coniuge, calcolata su un ammontare complessivo dei prelievi pari ad euro 403.310,80, è tenuta a restituire a Parte_1 [...]
la differenza tra quanto prelevato (euro 244.310,80) ed il 50% prelevabile (euro 201.655,40), pari ad CP_1 euro 42.655,40.
Non merita, dunque, integrale accoglimento la pretesa fatta valere in via riconvenzionale da parte convenuta, la quale sostiene di vantare, nei confronti dell'attrice, un credito pari ad euro 185.867,00: somma ricavabile dall'aver contribuito in misura maggiore, rispetto al coniuge, alle spese per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili di Roma, via Busto Arsizio n. 15 e di Berlino, Bredowstrasse n. 38.
In applicazione dei principi ora richiamati, oltre alla condanna di parte attrice a restituire a parte convenuta la differenza tra quanto prelevato e quanto avrebbe potuto prelevare nel rispetto della quota del 50% sul conto n. 5928909, va altresì disposta la divisione del conto medesimo, con attribuzione a ciascuno dei coniugi CP_2 della metà dell'eventuale saldo residuo.
Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale di parte attrice, con cui quest'ultima ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 48.066,00, dovuta a titolo di omessa contribuzione alle Controparte_1 spese della famiglia, vanno richiamati i princìpi affermati dalla giurisprudenza circa l'ammissibilità della c.d. reconventio reconventionis.
È, infatti, pacifico, già in base al dettato normativo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (vecchio testo, applicabile ratione temporis al caso di specie) che l'attore possa introdurre una domanda riconvenzionale solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dal convenuto, egli si venga a trovare a propria volta in una posizione processuale di convenuto;
va tuttavia ribadito il principio, costantemente affermato anche in giurisprudenza, secondo cui la reconventio reconventionis debba necessariamente dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (così Cass., n. 5415/2019; Cass., n. 8582/2013; Cass., n. 2244/2006).
Nel caso di specie, però, il titolo dedotto a fondamento della reconventio reconventionis di parte attrice è l'obbligo di contribuzione ai bisogni e alle spese della famiglia, obbligo che sarebbe rimasto inadempiuto da parte del coniuge. Stante la diversità di titoli alla base delle due domande riconvenzionali, ritiene il Tribunale che quella proposta in via ulteriormente riconvenzionale da parte attrice non possa essere esaminata nel presente giudizio, attesa la preclusione dettata dall'art. 183, comma 5, c.p.c., volta ad evitare l'introduzione nel giudizio di domande nuove e l'espansione, potenzialmente illimitata, del thema decidendum che ne deriverebbe. Ciò è evidente nel caso di specie, laddove parte attrice fa valere, in via riconvenzionale, un credito illiquido, per il cui accertamento e quantificazione occorrerebbe una separata istruttoria, diversa da quella già espletata in relazione al conto , con conseguente, inammissibile, allargamento del giudizio a domande CP_2 nuove e indipendenti da quelle già introdotte.
4 La domanda riconvenzionale proposta da parte attrice va pertanto dichiarata inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate per due terzi e poste a carico di parte attrice per il restante terzo in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente posta a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sul conto n. 5928909 e, per l'effetto, dispone la divisione CP_2 dell'eventuale saldo residuo tra e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 42.655,40 nei confronti di , oltre interessi moratori dalla Controparte_1 domanda al saldo effettivo;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice;
4) compensa le spese processuali per due terzi e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta il restante terzo che liquida in euro 610,00 per le spese vive ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Alberto Cinque
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12930 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
tra
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luca Beccarini ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Tacito n. 23;
ATTRICE
contro
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Bruno Nigro ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec;
Email_1
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della reconventio reconventionis; il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria istruttoria.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il coniuge legalmente Parte_1 separato, , per chiedere lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione del Controparte_1 complesso immobiliare sito in Roma, via LO Bentivoglio n. 20.
In particolare, ha rappresentato che le parti, già coniugi in regime di separazione dei beni e attualmente separate legalmente con sentenza non definitiva n. 16130/22, emessa da questo Tribunale in data 3 novembre 2022,
1 erano comproprietarie pro indiviso e in parti uguali di un appartamento e di un box auto siti in Roma, via LO Bentivoglio n. 20.
Parte attrice ha rappresentato altresì che, a seguito della separazione personale, l'immobile era stato a lei assegnato e pertanto vi risiedeva con i due figli minori;
tuttavia, in considerazione dell'eccessiva onerosità della gestione dell'immobile e dell'insostenibilità del mutuo, tenuto conto anche della non comoda divisibilità delle unità immobiliari de quibus, l'attrice ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento della comunione tra le parti;
disporre la divisione giudiziale e, accertata l'indivisibilità materiale, ordinare la vendita dei beni con ripartizione del ricavato tra i comproprietari;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo anch'egli la divisione dell'immobile sito in Roma, via Controparte_1
LO Bentivoglio n. 20. Ha rappresentato, poi, che oltre all'immobile, le parti sono cointestatarie del conto n. 5928909, sul quale sono confluite somme di provenienza comune, ma in misura diversa da parte di CP_2 ciascun coniuge. La provvista iniziale del conto, pari a euro 450.000, derivava dalla vendita di due immobili (in Roma, via Busto Arsizio, e a Berlino) acquistati in precedenza dai coniugi con contributi economici diseguali, quantificati da parte convenuta in 80,5% a carico di 19,5% a carico di . Alla data del 22 dicembre CP_1 Pt_1
2021, il saldo del conto ammontava a circa euro 463.848,00 suddivisi tra liquidità e strumenti finanziari. Il convenuto ha dedotto che, successivamente a tale data, la avrebbe prelevato o trasferito a sé somme per Pt_1 complessivi euro 228.655,00, oltre a ulteriori spese per euro 18.651,00, mentre egli avrebbe prelevato euro 147.000,00.
Ha, dunque, affermato di vantare un credito di euro 185.867,00 nei confronti della controparte e ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di euro 185.867,00 e, in subordine, che detta somma sia considerata in sede di conguaglio o dedotta dalla quota della in caso di vendita o assegnazione Pt_1 dell'immobile.
Parte attrice ha eccepito, in prima udienza e nella prima memoria istruttoria, l'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, la quale avrebbe comportato un notevole aggravio per il procedimento. Ha poi formulato, a sua volta, un'ulteriore domanda riconvenzionale per crediti vantati nei confronti del coniuge legalmente separato, il quale avrebbe omesso di contribuire alle spese della famiglia per un ammontare complessivo di euro 48.066,00.
All'udienza del 15.02.2024, le parti hanno convenuto di procedere consensualmente alla vendita dei cespiti immobiliari per cui era stata proposta la domanda di divisione e successivamente, in data 18.07.2024, hanno depositato istanza congiunta per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione. Il Giudice, preso atto della rinuncia di entrambe le parti alla domanda principale di divisione del compendio immobiliare, ha disposto la prosecuzione del giudizio per le sole domande riconvenzionali reciprocamente svolte dalle parti.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile, all'udienza del 6.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Attesa la rinuncia delle parti alla domanda di divisione del complesso immobiliare sito in Roma, via LO Bentivoglio n. 20, la domanda riconvenzionale di parte convenuta – avente ad oggetto divisione giudiziale del
2 conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso FinecoBank S.p.A. n. 5928909 e la condanna di parte attrice al pagamento della somma di Euro 185.867,00, oltre interessi legali e moratori, attinta dal predetto conto, oltre l'effettiva quota di spettanza – è in parte fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nella fattispecie viene in rilievo un rapporto di conto corrente bancario. Ai sensi dell'art. 1854 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente, inoltre, in caso di conto cointestato, con facoltà dei correntisti di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Nondimeno, tale praesumptio iuris di parità di crediti e debiti vige nei soli rapporti tra la banca e i correntisti. Difatti, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dal citato art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente.
Di conseguenza, non solo di deve escludere che - ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti - l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo, ma anche che – ove non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti – nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all' intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. civ. n. 77 del 04/01/2018).
A tale stregua, nel corso dell'istruttoria, è stata disposta consulenza tecnica contabile al fine di acquisire ogni elemento utile al fine di valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale rispetto ad eventuali diritti spettanti ai coniugi, cointestatari del conto n. 5928909, in misura diversa dalla presunzione di parità sui CP_2 saldi dei conti cointestati, tenuto anche conto degli eventuali prelievi successivi alla separazione. Al nominato Consulente è stato chiesto, in particolare, di accertare quali fossero state le fonti iniziali e quelle successive di alimentazione dei predetti conti e in che misura percentuale, sulla base delle stesse, potesse ritenersi eventualmente superata la presunzione di cointestazione al 50%; di accertare, inoltre, se e in che misura i prelievi effettuati da ciascun titolare per esigenze estranee ai bisogni familiari o ad altri investimenti comuni avessero ecceduto la quota del 50%, del saldo attivo alla data di ciascun prelievo e di quella eventualmente diversa ove fosse ritenuta superata la presunzione di cointestazione al 50%; e, infine, sulla base di detti criteri, di quantificare le somme complessivamente prelevate da ciascun cointestatario in misura eccedente la propria quota di contitolarità dei suddetti conti.
All'esito delle verifiche compiute in base ai criteri individuati, il CTU ha concluso che il totale delle fonti inziali e successive di alimentazione del conto corrente n. 5928909, cointestato ai sig.ri e CP_2 Pt_1 CP_1 ammontava ad euro 464.021,40. Ha rappresentato, poi, che la maggior parte di questa somma è costituita dal versamento iniziale di € 450.000,00 eseguito in data 13.6.2019 ed è frutto di un bonifico proveniente dal conto n. 70032274 presso CSR (Cassa Sovvenzione Risparmio), anch'esso cointestato a e Pt_1 CP_1
Alla luce di tali risultanze della CTU tecnico-contabile, da considerarsi, priva di errori tecnici e immune da vizi logici e giuridici, non può ritenersi superata la presunzione di pari titolarità del conto corrente n. CP_2
5928909. Difatti, la somma da cui era costituito, in massima parte, il conto de quo proviene infatti, a sua volta, da un conto cointestato e non risulta fornita la prova di un apporto in misura superiore da parte del convenuto. Difatti, non è possibile sostenere la titolarità di una somma superiore alla metà del denaro versato sul conto corrente cointestato in esame sulla base di una pretesa maggiore titolarità delle somme giacenti sul conto cointestato di provenienza, in considerazione della maggiore quota di proprietà del convenuto sull'immobile il cui prezzo di vendita era stato inizialmente versato su tale conto.
3 Di poi, il versamento su un conto corrente cointestato dell'intero prezzo di vendita di un immobile sul quale il convenuto era titolare di una quota maggiore rispetto a quella dell'attrice, non può essere qualificato come donazione diretta, nulla per mancanza della forma scritta (come statuito dalle SS.UU. 18725/2017 a proposito dei trasferimenti di titoli da da conti di deposito titoli o di trasferimento di denaro a mezzo bonifici bancari), ma correttamente come donazione indiretta, valida anche in mancanza della forma scritta solenne.
Il CTU ha poi accertato l'entità dei prelievi effettuati da ciascun coniuge per scopi estranei ai bisogni della famiglia, rappresentando che risulta aver prelevato un importo pari ad euro 159.000,00, mentre CP_1 Pt_1 risulta aver prelevato un importo pari ad euro 244.310,80 (di cui euro 59.537,09 tramite trasferimento titoli).
A partire da questa risultanza istruttoria – immune, anche in parte qua, da vizi logici e giuridici – ritiene il Tribunale che, per ristabilire la misura paritaria del 50% nei prelievi di ciascun coniuge, calcolata su un ammontare complessivo dei prelievi pari ad euro 403.310,80, è tenuta a restituire a Parte_1 [...]
la differenza tra quanto prelevato (euro 244.310,80) ed il 50% prelevabile (euro 201.655,40), pari ad CP_1 euro 42.655,40.
Non merita, dunque, integrale accoglimento la pretesa fatta valere in via riconvenzionale da parte convenuta, la quale sostiene di vantare, nei confronti dell'attrice, un credito pari ad euro 185.867,00: somma ricavabile dall'aver contribuito in misura maggiore, rispetto al coniuge, alle spese per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili di Roma, via Busto Arsizio n. 15 e di Berlino, Bredowstrasse n. 38.
In applicazione dei principi ora richiamati, oltre alla condanna di parte attrice a restituire a parte convenuta la differenza tra quanto prelevato e quanto avrebbe potuto prelevare nel rispetto della quota del 50% sul conto n. 5928909, va altresì disposta la divisione del conto medesimo, con attribuzione a ciascuno dei coniugi CP_2 della metà dell'eventuale saldo residuo.
Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale di parte attrice, con cui quest'ultima ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 48.066,00, dovuta a titolo di omessa contribuzione alle Controparte_1 spese della famiglia, vanno richiamati i princìpi affermati dalla giurisprudenza circa l'ammissibilità della c.d. reconventio reconventionis.
È, infatti, pacifico, già in base al dettato normativo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (vecchio testo, applicabile ratione temporis al caso di specie) che l'attore possa introdurre una domanda riconvenzionale solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dal convenuto, egli si venga a trovare a propria volta in una posizione processuale di convenuto;
va tuttavia ribadito il principio, costantemente affermato anche in giurisprudenza, secondo cui la reconventio reconventionis debba necessariamente dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (così Cass., n. 5415/2019; Cass., n. 8582/2013; Cass., n. 2244/2006).
Nel caso di specie, però, il titolo dedotto a fondamento della reconventio reconventionis di parte attrice è l'obbligo di contribuzione ai bisogni e alle spese della famiglia, obbligo che sarebbe rimasto inadempiuto da parte del coniuge. Stante la diversità di titoli alla base delle due domande riconvenzionali, ritiene il Tribunale che quella proposta in via ulteriormente riconvenzionale da parte attrice non possa essere esaminata nel presente giudizio, attesa la preclusione dettata dall'art. 183, comma 5, c.p.c., volta ad evitare l'introduzione nel giudizio di domande nuove e l'espansione, potenzialmente illimitata, del thema decidendum che ne deriverebbe. Ciò è evidente nel caso di specie, laddove parte attrice fa valere, in via riconvenzionale, un credito illiquido, per il cui accertamento e quantificazione occorrerebbe una separata istruttoria, diversa da quella già espletata in relazione al conto , con conseguente, inammissibile, allargamento del giudizio a domande CP_2 nuove e indipendenti da quelle già introdotte.
4 La domanda riconvenzionale proposta da parte attrice va pertanto dichiarata inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate per due terzi e poste a carico di parte attrice per il restante terzo in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente posta a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sul conto n. 5928909 e, per l'effetto, dispone la divisione CP_2 dell'eventuale saldo residuo tra e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 Controparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 42.655,40 nei confronti di , oltre interessi moratori dalla Controparte_1 domanda al saldo effettivo;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice;
4) compensa le spese processuali per due terzi e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta il restante terzo che liquida in euro 610,00 per le spese vive ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Alberto Cinque
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