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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.922/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.9.2021 da ei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del 7.7.2021 n. 1403 del Tribunale di Brindisi, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la stessa sentenza da così provvede: Controparte_2
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato , in aggiunta alla somma già riconosciuta con la Controparte_1
sentenza di primo grado, quella ulteriore di € 189,33, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, a titolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e festività non godute;
condanna altresì la al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di questo grado, liquidate in Controparte_1
€ 4.996,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.11.2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.9.2021 da ei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del 7.7.2021 n. 1403 del Tribunale di Brindisi, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la stessa sentenza da così provvede: Controparte_2
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato , in aggiunta alla somma già riconosciuta con la Controparte_1
sentenza di primo grado, quella ulteriore di € 189,33, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, a titolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e festività non godute;
condanna altresì la al Parte_1
pagamento in favore di delle spese di questo grado, liquidate in Controparte_1
€ 4.996,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma
1 bis del dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 5.11.2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Caterina Mainolfi