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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 14.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 6667/2025R.G. Lav.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cutrignelli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis, elettivamente domicilia come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere docente precaria inserita nel sistema scolastico statale per le supplenze, e di avere, in particolare, prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2022-2023, 2023- Controparte_1
2024, 2024-2025; ha dedotto di non aver ricevuto, perché assunta a tempo determinato, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per le suddette annualità; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di
Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, concludeva : “ …per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della
L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo…omissis….. “vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 14.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia del cui è stato Controparte_1
ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 27.03.2025, come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche avendo lavorato, da ultimo, in forza di contratto a tempo determinato con termine finale del 30.06.2025 (cfr. allegato alle note per la trattazione scritta dell'udienza odierna).
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati in allegato all'atto introduttivo) rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero l'istante ha prodotto: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psicofisico” con termine iniziale del 17.10.2022 e termine finale del 30.6.2023 concluso con la dirigenza scolastica dell'Istituto I.C. Quasimodo Dicerarc Pozzuoli;
contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024 su posto “sostegno psicofisico” con la medesima scuola statale;
infine, contratto con Istituto Scolastico I.C. Oriani
Diaz in Pozzuoli, per il periodo dal 8.10.2024 al 30.06.2025.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, correttamente, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità 2022- 2023,
2023-2024, 2024-2025, con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle suddette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua
[...] CP_3
metà, metà che liquida in euro 258,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 14.10.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 6667/2025R.G. Lav.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cutrignelli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis, elettivamente domicilia come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere docente precaria inserita nel sistema scolastico statale per le supplenze, e di avere, in particolare, prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2022-2023, 2023- Controparte_1
2024, 2024-2025; ha dedotto di non aver ricevuto, perché assunta a tempo determinato, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per le suddette annualità; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di
Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, concludeva : “ …per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della
L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo…omissis….. “vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 14.10.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia del cui è stato Controparte_1
ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 27.03.2025, come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche avendo lavorato, da ultimo, in forza di contratto a tempo determinato con termine finale del 30.06.2025 (cfr. allegato alle note per la trattazione scritta dell'udienza odierna).
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati in allegato all'atto introduttivo) rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero l'istante ha prodotto: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psicofisico” con termine iniziale del 17.10.2022 e termine finale del 30.6.2023 concluso con la dirigenza scolastica dell'Istituto I.C. Quasimodo Dicerarc Pozzuoli;
contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024 su posto “sostegno psicofisico” con la medesima scuola statale;
infine, contratto con Istituto Scolastico I.C. Oriani
Diaz in Pozzuoli, per il periodo dal 8.10.2024 al 30.06.2025.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, correttamente, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità 2022- 2023,
2023-2024, 2024-2025, con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle suddette annualità;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua
[...] CP_3
metà, metà che liquida in euro 258,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Laura Liguori