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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1651/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T101744/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T101744/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2025 depositato il 06/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249000673158000, notificata in data 15.3.2024, e le sottese cartelle esattoriali n. 03020110029736717000 per Irpef anno 2008; n.
03020120022376655000 per Irpef anno 2009; n. 03020130019800841000 per Irpef anno 2010 nonché
L'Avviso di accertamento n. TDY02T101744/2019 per Iva ed Irap anno 2014.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato preceduto dalla notifica degli atti presupposti.
Eccepiva poi, la nullità dell'intimazione oggetto di impugnazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento;
la prescrizione dei crediti, non avendo mai ricevuto, prima della notifica dell'intimazione impugnata, altri atti interruttivi.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e dichiarare prescritte le somme portate dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di accertamento, con. vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia Delle Entrate e comunicava che a seguito del mancato completamento della procedura di notifica dell'avviso di accertamento, aveva proceduto all'annullamento dell'atto con conseguente discarico del ruolo.
Chiedeva dichiararsi la parziale cessata materia del contendere limitatamente alla posizione del contribuente nel ruolo richiamo nell' Accertamento n. TDY02T101744/2019, ed il rigetto del ricorso nel resto.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia Entrate SS ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità/ improcedibilità/nullità del ricorso notificato per omessa attestazione di conformita' dell'atto impugnato.
Nel merito, sosteneva di avere notificato le cartelle esattoriali e, successivamente alla notifica delle predette cartelle esattoriali e prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, di aver notificato al sig. Ricorrente_1 gli avvisi di intimazione n. 03020189002314116000 (contenente la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento n. 03020120022376655000 e n.
03020130019800841000), notificata in data 11.7.2018 e n.03020239000331103000, contenente la richiesta di pagamento della presupposta cartella di pagamento n. 03020110029736717000, notificata in data 6.4.2023.
Deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica delle intimazioni di pagamento aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione che non risultava essersi compiuto alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Con memorie depositate in data 20.1.2025 la ricorrente prendeva atto del discarico del ruolo da parte di
Agenzia delle Entrate con riguardo all'avviso di accertamento opposto e contestava l'eccezione di inammissibilità per omessa attestazione di conformità, sollevata da parte resistente, stante la stessa attestazione prodotta da ADER ed allegata nel fascicolo di controparte.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene la Corte che la mancata attestazione di conformità del ricorso non comporti l'inammissibilità dello stesso.
La Cassazione con la pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023, ha statuito che, in sede di processo tributario telematico (PTT), il deposito dell'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l'attestazione di conformità all'originale dell'atto medesimo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il problema dell'attestazione di conformità riguarda i documenti su supporto cartaceo e non l'atto digitale che viene prodotto non in copia ma in originale, “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”.
Va poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n.
TDY02T101744/2019.
In effetti risulta in atti che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria annullando l'avviso oggetto di impugnazione.
Nel resto il ricorso è infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Infatti esaminata la documentazione versata in atti dal Concessionario, si rileva che le cartelle esattoriali impugnate sono state regolarmente notificate.
Si rileva, inoltre, che in seguito alla notifica delle predette cartelle, il Concessionario ha proceduto alla valida notificazione di atti interruttivi del corso della prescrizione, peraltro non opposti, (v. produzione documentale Ag. Risc.). In particolare, prima della intimazione oggetto di ricorso, l'intimazione di pagamento n.
03020189002314116000 (contenente la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento n.
03020120022376655000 e n. 03020130019800841000) notificata in data 11.7.2018 e n.03020239000331103000, contenente la richiesta di pagamento della presupposta cartella di pagamento n. 03020110029736717000, notificata in data 6.4.2023, avverso le quali non è stata proposta opposizione .
Pertanto, è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La prescrizione, inoltre, non risulta maturata successivamente alla notifica delle sopradette intimazioni.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La parziale soccombenza delle parti consiglia disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
, La Corte di giustizia tributaria di primo grado di NZ, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n.
TDY02T101744/2019;
rigetta nel resto il ricorso;
Spese compensate
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1651/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000673158000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029736717000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022376655000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019800841000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T101744/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T101744/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2025 depositato il 06/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03020249000673158000, notificata in data 15.3.2024, e le sottese cartelle esattoriali n. 03020110029736717000 per Irpef anno 2008; n.
03020120022376655000 per Irpef anno 2009; n. 03020130019800841000 per Irpef anno 2010 nonché
L'Avviso di accertamento n. TDY02T101744/2019 per Iva ed Irap anno 2014.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato preceduto dalla notifica degli atti presupposti.
Eccepiva poi, la nullità dell'intimazione oggetto di impugnazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento;
la prescrizione dei crediti, non avendo mai ricevuto, prima della notifica dell'intimazione impugnata, altri atti interruttivi.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e dichiarare prescritte le somme portate dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di accertamento, con. vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia Delle Entrate e comunicava che a seguito del mancato completamento della procedura di notifica dell'avviso di accertamento, aveva proceduto all'annullamento dell'atto con conseguente discarico del ruolo.
Chiedeva dichiararsi la parziale cessata materia del contendere limitatamente alla posizione del contribuente nel ruolo richiamo nell' Accertamento n. TDY02T101744/2019, ed il rigetto del ricorso nel resto.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia Entrate SS ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità/ improcedibilità/nullità del ricorso notificato per omessa attestazione di conformita' dell'atto impugnato.
Nel merito, sosteneva di avere notificato le cartelle esattoriali e, successivamente alla notifica delle predette cartelle esattoriali e prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, di aver notificato al sig. Ricorrente_1 gli avvisi di intimazione n. 03020189002314116000 (contenente la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento n. 03020120022376655000 e n.
03020130019800841000), notificata in data 11.7.2018 e n.03020239000331103000, contenente la richiesta di pagamento della presupposta cartella di pagamento n. 03020110029736717000, notificata in data 6.4.2023.
Deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la notifica delle intimazioni di pagamento aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione che non risultava essersi compiuto alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
Con memorie depositate in data 20.1.2025 la ricorrente prendeva atto del discarico del ruolo da parte di
Agenzia delle Entrate con riguardo all'avviso di accertamento opposto e contestava l'eccezione di inammissibilità per omessa attestazione di conformità, sollevata da parte resistente, stante la stessa attestazione prodotta da ADER ed allegata nel fascicolo di controparte.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene la Corte che la mancata attestazione di conformità del ricorso non comporti l'inammissibilità dello stesso.
La Cassazione con la pronuncia n. 981/2023 del 16/01/2023, ha statuito che, in sede di processo tributario telematico (PTT), il deposito dell'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l'attestazione di conformità all'originale dell'atto medesimo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il problema dell'attestazione di conformità riguarda i documenti su supporto cartaceo e non l'atto digitale che viene prodotto non in copia ma in originale, “essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”.
Va poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n.
TDY02T101744/2019.
In effetti risulta in atti che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria annullando l'avviso oggetto di impugnazione.
Nel resto il ricorso è infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Infatti esaminata la documentazione versata in atti dal Concessionario, si rileva che le cartelle esattoriali impugnate sono state regolarmente notificate.
Si rileva, inoltre, che in seguito alla notifica delle predette cartelle, il Concessionario ha proceduto alla valida notificazione di atti interruttivi del corso della prescrizione, peraltro non opposti, (v. produzione documentale Ag. Risc.). In particolare, prima della intimazione oggetto di ricorso, l'intimazione di pagamento n.
03020189002314116000 (contenente la richiesta di pagamento delle cartelle di pagamento n.
03020120022376655000 e n. 03020130019800841000) notificata in data 11.7.2018 e n.03020239000331103000, contenente la richiesta di pagamento della presupposta cartella di pagamento n. 03020110029736717000, notificata in data 6.4.2023, avverso le quali non è stata proposta opposizione .
Pertanto, è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La prescrizione, inoltre, non risulta maturata successivamente alla notifica delle sopradette intimazioni.
Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La parziale soccombenza delle parti consiglia disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
, La Corte di giustizia tributaria di primo grado di NZ, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n.
TDY02T101744/2019;
rigetta nel resto il ricorso;
Spese compensate
Così deciso in NZ alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.