Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 336
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento in quanto l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria annullando l'atto oggetto di impugnazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate e che successive intimazioni di pagamento valide, non opposte, hanno interrotto il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica cartelle di pagamento e avviso di accertamento

    La Corte rileva che le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate e che successive intimazioni di pagamento valide, non opposte, hanno interrotto il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate e che successive intimazioni di pagamento valide, non opposte, hanno interrotto il decorso della prescrizione, la quale non risulta maturata.

  • Rigettato
    Omessa attestazione di conformità del ricorso

    La Corte ritiene che la mancata attestazione di conformità del ricorso non ne comporti l'inammissibilità, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 981/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 336
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 336
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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