Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3100/2023 R.G. lavoro vertente TRA
c.f. Parte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'Avv. Silvano Imbriaci (c.f. - Fax 055/4975531) e C.F._1
l'Avv. Erminio Capasso (C.F. ),) che lo rappresentano e C.F._2 difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 23/01/2023, Repertorio n.37590 - Raccolta n.7131, Not. in Persona_1 Fiumicino. I difensori dell' indicano di seguito il proprio indirizzo di posta Pt_1 elettronica certificata: t Email_1
t Email_2
=Appellante
E
nato il [...] a [...], C.F.: , e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino (C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Persona_2
, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via C.F._5
Giuseppe Ricciardi n. 28 (tel. 081.265834), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo fax al numero: 081.265834 ovvero a mezzo P.E.C. agli indirizzi e Email_3
ai sensi dell'art. 136 c.p.c., come da mandato in Email_4
= Appellato
1
(C. F.- P. IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing.
[...]
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_3
Massimiliano De Masi (C.F. - PEC C.F._6
e Domenica Coppola (C. F. Email_5
- PEC , in virtù C.F._7 Email_6 di procura in atti;
tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della Azienda.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.12.2023 l' ha proposto Pt_1 impugnazione contro la sentenza n. 3100/2023 pubbl. il 14/06/2023 del Tribunale di Napoli NORD in funzione di giudice del lavoro con la quale era stata accolta la domanda del e, per l'effetto, dichiarato il diritto del predetto ricorrente al CP_1 ricalcolo del TFS con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12.6.1985; per l'effetto era stato condannato l' al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle differenze derivanti dal suddetto riconoscimento, oltre interessi legali e spese, con attribuzione. L' ha eccepito in via preliminare l'improponibilità del ricorso per difetto della Pt_1 domanda amministrativa;
quindi il difetto di giurisdizione. Poi ha censurato la sentenza di primo grado ritenendo che il rapporto di lavoro fuori ruolo antecedente al 12 giugno 1985 – in quanto svolto di fatto in favore del
[...] con onere economico a carico della – Parte_2 Controparte_4 non poteva considerarsi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, reso Parte senza soluzione di continuità con quello prestato alle dipendenze della (poi Cont divenuta con inizio dal 12 giugno 1985. Infine ha contestato la pretesa di interessi e rivalutazione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario del lavoro in favore della giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ad ogni eventuale domanda di controparte incidente sul trattamento pensionistico;
dichiarare improponibile il ricorso e le domande avversarie per difetto di domanda ammnistrativa;
respingere il ricorso e le relative domande nei confronti di per difetto di Pt_1 legittimazione passiva dell' e perché inammissibili e infondate nei confronti Pt_1 dell'ente di previdenza. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si è costituito l'appellato resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 Contr La costituitasi in giudizio, ha chiesto rigettarsi l'appello. Comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. e disposta la trattazione scritta, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato. 1.L'atto di appello si sottrae all'eccezione di inammissibilità in quanto, pur ricalcando la memoria difensiva di primo grado, contiene l'esposizione delle ragioni per le quali la domanda – accolta dal Tribunale – debba invece essere reputata infondata.
2 2. Il ricorrente - immesso in servizio con decorrenza 1°agosto 1978 (come risultante dalla busta paga allegata) presso il all'epoca Controparte_5 soggetto all'unica gestione dell' con onere finanziario a carico della Parte_2
Regione sino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle che erano Parte_4 intervenute in sostituzione della in forza di un provvedimento Controparte_4 autorizzativo della (Deliberazione n. 8062 del 22 novembre 1984) Controparte_4 senza interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti – dedusse che, a seguito della soppressione delle l'istituzione della Aziende Sanitarie Locali, il personale, Parte_4 di cui faceva parte anche esso ricorrente, era transitato alle dipendenze della Pt_5
1, senza alcuna interruzione e/o rinnovo del rapporto di lavoro e fermo restando le
[...] modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei universitari, poi Parte_2 divenuti . Nella stessa busta paga della Controparte_6 CP_7
era indicata quale data di assunzione quella del 1° agosto1978. Tuttavia l'
[...] Pt_1 gli aveva erogato una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, cioè dal 12 giugno 1985 al 30 aprile 2017 anziché dal 1° agosto 1978 al 30 aprile 2017. Oggetto del presente giudizio è dunque l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1°agosto 1978 al 30 aprile 2017.
Il Giudice ha ritenuto fondata la pretesa e, per l'effetto, ha condannato l' in Pt_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1°agosto 1978 al 30 aprile 2017 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 30 aprile 2017, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
3.L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. L'eccezione è stata proposta in via cautelativa, “ – in ipotesi – per ogni eventuale e appunto ipotetica ulteriore domanda incidente sul trattamento pensionistico” esulante dalla giurisdizione del G.O. per essere devoluta alla Corte dei Conti. Nella fattispecie alcuna richiesta del genere è stata formulata.
4. Infondata è anche l'eccezione di improponibilità della domanda per carenza della domanda, costituente specifico motivo di gravame proposto dall' . Pt_1
L'eccezione è priva di pregio e deve essere respinta. Invero, come pure sostenuto dal giudice di prime cure, nella specie non vi è alcuna necessità di una domanda telematica, considerato che l'appellato ha chiesto esclusivamente il ricalcolo del TFS che l' , tenuto al pagamento, aveva liquidato in misura inferiore;
quindi, ha Pt_1 domandato l'accertamento dell'ammontare di una prestazione già richiesta e non certo di una nuova.
5. Nel merito, la sentenza resiste alle censure dell' per le motivazioni rese in Pt_1 analoghe fattispecie da questa Corte di Appello (cfr. sentenza n. 2865/2022, e 3627/2021, n. 1154/2024 pubbl. il 17/04/2024- tutte conformi) condivise da questo collegio. Ha sostenuto l' che nella sentenza non sia stata fatta corretta applicazione della Pt_1 normativa applicabile alla fattispecie: ha dedotto che al ricorrente era stato liquidato il TFS con data di iscrizione al fondo al 12/6/85, in quanto questi precedentemente Contr non aveva intrattenuto con la alcun rapporto lavorativo, e dunque non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex né risultava versata la relativa Per_3
3 contribuzione ai fini previdenziali. Il relativo periodo di servizio era dunque da considerarsi fuori ruolo. Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del trattamento di fine servizio oggetto del gravame. Si tratta di una indennità prevista e disciplinata dal d.P.R. n. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge n. 152/1968 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001, in quanto per il personale del comparto pubblico cd. contrattualizzato il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini, Cass. n. 9646/2012). Esso, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del trattamento di fine servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza: l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad Pt_1 assi relativo pagamento. Tale circostanza è, tuttavia, del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato dal . CP_1
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti, escluso – come condivisibilmente affermato – “quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (...) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (si veda Corte Cost. n. 243/1993). Sotto tale profilo deve inoltre aggiungersi che l'ammontare del trattamento di fine servizio, fino al 31 dicembre 2010, era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del t.f.s. corrisposta al momento della cessazione dal servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per gli anni utili di servizio. L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto. Il trattamento, pertanto, è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata al dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti. Delineata la natura e la struttura dell'istituto questa Corte ritiene che il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente sia da qualificare sin dal 1° agosto 1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul punto respingere il motivo di doglianza dell' Parte_1
4 in tal senso sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa nelle CP_8 buste paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale della CP_4
n. 10/1978 che prevedeva “l'assunzione” di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari” sia, da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge n. 207/1985 per effetto dell'ampliamento dei ruoli che, tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione ovvero una modifica delle modalità di svolgimento della prestazioni o una cesura del rapporto in essere. L'orientamento già espresso, ha trovato autorevole conferma nella recente Ordinanza della Suprema Corte n. 19023/24 dell'11 luglio 2024, allegata in atti dalla difesa appellata, che ha rilevato che “la Corte d'Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta «natura di retribuzione differita a fini previdenziali» del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una «voce retributiva», il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa, prescinde dal versamento dei contributi e «rientra … nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.». Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall'assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio”. In ogni caso “risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora………….. si intendesse prediligere e tenere ferma la natura previdenziale di quel trattamento” in ragione del principio dell'automaticità ex art. 2116 c.c..
6.Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo del ricorrente, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente dalla originaria costituzione del rapporto sino all'inserimento nei ruoli della CP_2 maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione, anche differita. Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto equiparato ai colleghi di ruolo, risultasse iscritto presso l' Pt_1 ai soli fini del trattamento di quiescenza. Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al trattamento di fine servizio in quanto tale “prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'appellato; al contempo, la “retribuzione differita” non poteva essere rivendicata dal ricorrente in capo ai soggetti pubblici in favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso. In tale contesto, la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo successivamente al subentro delle per effetto della già citata legge n. 207/1985 CP_2 non rileva ai fini della negazione dell'indennità in capo all'appellante. L'emolumento che concorre a compensare, quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo rientra, come in precedenza rilavato, nel minimo costituzionale;
il ricorrente, pertanto, può legittimamente rivendicare il diritto a percepire il pagamento del t.f.s. dal soggetto tenuto ex lege da individuarsi, appunto nell'appellante Pt_1
Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/1986 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. n. 207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo. La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo
5 parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e, stante la particolare protezione devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo con il passaggio in ruolo. Deve, quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale che spetti al ricorrente il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo del giudizio. L'assenza di iscrizione all' e dei conseguenti versamenti imputabili Persona_3 all'amministrazione convenuta in favore dell'ente per il periodo rivendicato non determina – ad avviso della Corte – il venir meno per il ricorrente del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione paradossale che l'inadempienza dell'Amministrazione di appartenenza giustifichi la perdita di un trattamento retributivo garantito dalla Costituzione. Il è pertanto titolare di un diritto non condizionato nei confronti del soggetto CP_1 al quale è demandato istituzionalmente il pagamento di tale emolumento individuato ope legis originariamente nell' e, a seguito dell'assorbimento di funzioni CP_9 per effetto della successione, nell' Pt_1
Ritiene, pertanto, questa Corte che correttamente la sentenza di primo grado abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione differita per l'attività svolta nel tempo nei confronti del soggetto istituzionalmente preposto al pagamento del trattamento di fine servizio sulla base di un rapporto diretto, pacificamente affermato dalla giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, avente la sua fonte in una previsione normativa, che ai fini del pagamento per i periodi non di ruolo prescinde dal versamento delle quote da parte dell'amministrazione. A tale conclusione si perviene anche in ragione della diversa struttura del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto, che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del trattamento di fine servizio, viceversa, prescinde – come in precedenza osservato – dall'accantonamento, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto. A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del trattamento di fine servizio assume rilevanza la circostanza che tale “voce retributiva” rientra – come già osservato – nel campo di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione, pertanto, non può dipendere, a parità di condizioni lavorative, dalla contingenza, di natura esogena al “valore” della prestazione, dell'essere o meno di ruolo il lavoratore. Giova sul punto richiamare nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986 che, se pure afferma, rispetto al personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr. sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto”, prosegue nello stabilire in forma inequivocabile che la differenziazione dei periodi “non può certo legittimare la totale perdita di questa quanto al servizio non di ruolo stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”. Il principio è estendibile al rapporto di lavoro per il personale non di ruolo degli enti locali e delle A.S.L. 6 Deve, quindi, ritenersi che ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio sussista un principio immanente al complesso sistema del lavoro pubblico, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e fondato nel principio di garanzia costituzionale della retribuzione che determina una equiparazione dei periodi di ruolo a quelli fuori ruolo, da ritenersi fondamentale nell'equilibrio delle reciproche obbligazioni che caratterizzano il rapporto di impiego. Né, peraltro, appare ipotizzabile subordinare il trattamento in parola all'esercizio di una facoltà di riscatto, neppure immaginabile nel caso in esame, in quanto l'appellato risultava iscritto all' ai soli fini del trattamento di quiescenza nel periodo non Pt_1 di ruolo. Il riscatto, peraltro, non costituirebbe una adeguata misura di perequazione in quanto una siffatta soluzione determinerebbe un onere ingiustificato a carico del lavoratore che dovrebbe sostenere un costo in via esclusiva al fine di percepire un emolumento avente carattere retributivo. Si legge, infatti, nella più volte citata decisione della Corte Costituzionale, che “la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento della indennità per cessazione dal servizio”. In conclusione, deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita per il periodo non di ruolo non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione del trattamento rivendicato in questo giudizio. D'inciso si ritiene di rilevare che il soggetto al quale è istituzionalmente demandata la funzione di pagamento del trattamento di fine servizio, se non può opporre al soggetto che vanta un diritto alla percezione dell'emolumento l'inadempienza dell'amministrazione, ben potrà agire nei confronti del soggetto inadempiente al fine di ottenere il pagamento degli importi previsti per alimentare tale voce stipendiale differita che l'ente è comunque tenuto ad assicurare. L'appello va, pertanto, respinto, confermandosi la condanna disposta in sentenza, con la corretta individuazione degli accessori, cioè i soli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti Contr del , mentre possono compensarsi con la CP_1 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Ettore Leperino ed Per_2
;
[...] dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo
7 a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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