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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno 11.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10529/2022 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Scardicchio
- ricorrente –
E
CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mastrorilli
- resistente –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir accogliere CP_1 le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che CP_1 resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri
Uffici – dott.ssa , , , , Dott. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
, , – e assegnate a questo Giudice, la causa Per_6 Per_7 Per_8 veniva decisa.
Preliminarmente si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la domanda di accertamento della sussistenza e validità, ai fini previdenziali, delle prestazioni di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'istante alle dipendenze dell'azienda agricola “LA s.r.l.” negli anni 2018 e
2019, oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_1
La parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo, ha dedotto di aver espletato attività lavorativa quale OTD, alle
2 dipendenze della citata azienda agricola per 104 giornate nel 2018 e per 39 giornate nell'anno 2019. Ha dedotto che l' nel 2022 CP_1
aveva disposto il disconoscimento di tali giornate, riconoscendo solo
15 di quelle svolte nell'anno 2019 e che per tale motivo aveva presentato ricorso amministrativo alla Commissione CISOA, successivamente respinto con decreto n. 46/2022. Ha altresì precisato di aver proposto giudizio r.g. n. 9746/2019, concernente la parziale iscrizione di giornate svolte nell'anno 2018 presso la ditta
LA (iscritta per 68 giornate in luogo di 104 lavorate).
Orbene, nelle more, il citato giudizio si è concluso con sentenza di questo Tribunale, la n. 1982/2023, con cui si è statuito l'effettivo svolgimento delle 104 giornate nell'anno 2018 da parte delle ricorrente alle dipendenze della LA s.r.l.. Tanto è stato anche confermato in appello con sentenza n. 695/2024, passata in giudicato. Successivamente l' , ottemperando a tali statuizioni, CP_1 ha provveduto al riconoscimento di tutte le giornate lavorative svolte dall'istante nell'anno 2018, come da provvedimento del 18.09.2024, allegato alle note difensive depositate dalla ricorrente il 26.02.2025.
Alla luce di tanto, il Giudicante ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle domande azionate per le giornate lavorative svolte nel 2018.
Invero, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo
3 giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (ex multis Cass. Civ., n. 13 del 02.01.2025).
Ciò posto, residua l'esame della domanda di accertamento delle prestazioni di lavoro (segnatamente 39 giornate) disconosciute relativamente all'anno 2019, di condanna dell'Ente a reiscriverla negli elenchi bracciantili per tutte le giornate annullate e ad accreditare sulla sua posizione assicurativa la relativa contribuzione previdenziale (effettiva e figurativa).
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Va, tuttavia, precisato che detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro.
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il CP_1
4 quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
Istituto, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la natura simulata o CP_1
fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della CP_1 mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che CP_1
costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
In tale prospettiva, quindi, va considerato che nel presente giudizio tutte le cancellazioni o le mancate iscrizioni sono state disposte all'esito di accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro e non dei lavoratori e che, pertanto, il motivo delle cancellazioni o delle mancate iscrizioni verte sempre o sull'irregolarità amministrativa del datore di lavoro (che spettava all' CP_1
controllare) o sulla ritenuta inesistenza giuridica del datore di lavoro risultante dall'anagrafe gestita dallo stesso CP_1
Dunque, quella in esame “è una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella prova di un qualsiasi rapporto di lavoro, ma anche dell'accertamento della regolarità amministrativa del datore di lavoro
e dello svolgimento del rapporto di lavoro secondo le forme e le
5 modalità e sui luoghi indicati nelle denunzia aziendali;
ne consegue , per un verso, che dev'essere l' ad indicare il fatto che intende CP_1
porre a fondamento della supposta simulazione o fittizietà del rapporto di lavoro (e solo a quel punto il ricorrente è tenuto ad indicare i mezzi di prova a confutazione delle circostanze indicate dall' ) e, dall'altro, che l' non può limitarsi a disconoscere, CP_1 CP_1 visto che deve provare la fondatezza delle proprie prospettazioni” (cfr.
C. App. Bari, n. n. 533/2016).
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in CP_1
quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass.
SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, è necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe
6 rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato.
Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
Inoltre, occorre considerare che la Corte di Cassazione, con i più recenti arresti (Cass. civ. sez. lav., 08/03/2021, n. 6300; Cass. civ. sez. lav., 12/06/2020, n.11371; Cass. civ. sez. lav., 16/10/2019, n.
26230; Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019, n. 3650), ha chiarito che
“quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova”. La Corte ha precisato poi che il verbale ispettivo, “come qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice”. Cosicché, in caso di produzione in giudizio dei verbali da parte dell' , “l'esistenza CP_1 della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”. Il Giudice del merito, in altri termini, deve procedere “al confronto delle fonti di prova concretamente richieste ed offerte dalle parti” non potendosi pervenire al giudizio di effettività o fittizietà del rapporto disconosciuto “su basi di mero confronto tra astratte presunzioni” (Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019,
n. 3650).
7 Tanto premesso, l'istante, in ossequio ai surriferiti canoni di ripartizione degli oneri probatori, ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo, con le mansioni e per il numero di giornate di cui al ricorso.
Infatti, come noto, anche nel settore agricolo l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n.
7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001
e Cass. n. 224/2001, e, da ultimo, Cass. n. 1536/09). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perchè svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento
8 gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (si veda ex plurimis Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). In tale situazione, vale rammentare che incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda, Cass. n.
13877/2012, Cass. n. 28716/2011).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nell'atto introduttivo di lite.
L'istruttoria svolta e gli elementi di prova acquisiti al giudizio consentono di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente ha intrattenuto con l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato continuativamente per l'anno 2019. In altri termini, risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la continuità ed onerosità della collaborazione, l'assenza di rischio, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività agricola secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività agricola, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicate in ricorso. Trattasi di dichiarazioni precise, puntuali e caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi.
Il teste , escusso all'udienza del 20 febbraio 2024, Testimone_1
per quel che qui rileva, ha dichiarato di aver lavorato insieme come bracciante agricolo per la ditta di LA nell'anno 2019 da maggio ad agosto per più di 30 giornate.
9 Sui luoghi di lavoro ha confermato sia l'ubicazione in agro di
Conversano, sulla strada di Putignano Turi, denominata RA
AZ (“nelle vicinanze del ristorante l'Antica Masseria”) sia le mansioni svolte dalla ricorrente ed indicate al capitolo sub 5) del ricorso, vale a dire a) raccolta di ciliegie;
b) acinellatura;
c) pulitura dell'uva e d) vendemmia), precisando: “Io e la sig.ra abbiamo Pt_1
provveduto a fare la defogliazione della vite a maggio, poi abbiamo subito raccolto le ciliegie, poi ci siamo occupate dell'acinellatura o acinino, ad agosto legavamo i lacci dei teloni e poi provvedevamo a fare la pulizia dell'uva ossia a togliere gli acini marci”.
Il teste ha riferito anche le modalità per raggiungere i luoghi di lavoro. Il teste ha precisato che l'orario di lavoro osservato era pari a sette ore, con inizio all'alba e - in merito all'organizzazione del lavoro
- che era il titolare sig. ad impartire le disposizioni Parte_2 lavorative. Quanto alla retribuzione il teste ha dichiarato che era a provvedere al pagamento delle retribuzioni in contanti ed in Pt_2 campagna e di non aver subito la cancellazione delle giornate in agricoltura e di non aver proposte cause contro l'Istituto previdenziale.
Successivamente, segnatamente all'udienza del 01.10.2024 è stata ascoltata anche la quale ha dichiarato, per quel Testimone_2
che qui rileva, di conoscere la ricorrente per aver lavorato insieme per la ditta LA di IE FR come braccianti agricoli, precisando di aver lavorato con lei nel 2019, dal mese di giugno sino ad agosto, per 35-40 giornate.
Sul luogo di lavoro il teste ha dichiarato di aver lavorato sui fondi ubicati a Conversano, sulla strada di Putignano Turi, denominata
RA AZ, nelle vicinanze del ristorante “l'Antica Masseria”.
Quanto alle mansioni ha confermato di aver visto la ricorrente provvedere alla raccolta delle ciliegie, all'acinellatura e alla pulizia dell'uva.
10 In ordine all'organizzazione del lavoro il teste ha dichiarato che era ad impartire le disposizioni lavorative e che veniva osservato Pt_2
un orario di lavoro di 7 ore con inizio alle prime luci dell'alba.
Infine, la teste ha indicato i nominativi degli altri colleghi, dichiarando di non aver avuto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo.
Quanto alla credibilità soggettiva dei citati testimoni, mette conto di segnalare che quest'ultimi non hanno subito il disconoscimento dei rispettivi rapporti di lavoro agricolo per gli anni oggetto di accertamento alle dipendenze della citata Azienda.
Deve peraltro evidenziarsi che al di là delle indubbie irregolarità riscontrate a carico dell'azienda, non è stata fornita la prova che la ricorrente non abbia svolto attività lavorativa, basandosi l'accertamento ispettivo su una serie di presunzioni (in relazione all'estensione dei terreni nelle disponibilità della LA) che, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere che la ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa per conto dell'azienda
LA, ciò in considerazione della prova fornita in tal senso per mezzo delle ricordate dichiarazioni testimoniali.
Peraltro l' , come evincibile dal verbale di accertamento, non CP_2
ha provveduto a disconoscere tutte le giornate agricole (54) ma solo una parte (39), ciò in quanto aveva constatato l'impiego della lavoratrice da parte della ditta LA.
In conclusione, va dichiarato che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta LA quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per le
39 giornate disconosciute nell'anno 2019 e pertanto, va condannato l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti CP_2
agricoli per tutte le anzidette giornate;
l' va condannato altresì CP_1
ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad
11 accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione.
E' solo il caso di aggiungere che l'accredito dei contributi (sia quelli relativi alle giornate di lavoro disconosciute sia quelli figurativi per le prestazioni di disoccupazione) discende “ope legis” dal riconoscimento delle giornate di lavoro (quanto alla contribuzione
“effettiva”) e dal diritto all'indennità di disoccupazione per le predette giornate (quanto alla contribuzione “figurativa”).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
06.10.2022 da , nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande formulate dall'istante relativamente alle giornate di lavoro agricolo espletate nell'anno 2018, per i motivi su esplicitati;
- Dichiara che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “LA s.r.l. società agricola” quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per
39 giornate per l'anno 2019;
- Condanna l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli per tutte le giornate disconosciute nell'anno
2019;
12 - Condanna l' ad accreditare sulla posizione assicurativa CP_1
dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite in complessivi € 4.638,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno 11.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10529/2022 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Scardicchio
- ricorrente –
E
CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mastrorilli
- resistente –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir accogliere CP_1 le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che CP_1 resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri
Uffici – dott.ssa , , , , Dott. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
, , – e assegnate a questo Giudice, la causa Per_6 Per_7 Per_8 veniva decisa.
Preliminarmente si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la domanda di accertamento della sussistenza e validità, ai fini previdenziali, delle prestazioni di lavoro agricolo asseritamente svolte dall'istante alle dipendenze dell'azienda agricola “LA s.r.l.” negli anni 2018 e
2019, oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_1
La parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo, ha dedotto di aver espletato attività lavorativa quale OTD, alle
2 dipendenze della citata azienda agricola per 104 giornate nel 2018 e per 39 giornate nell'anno 2019. Ha dedotto che l' nel 2022 CP_1
aveva disposto il disconoscimento di tali giornate, riconoscendo solo
15 di quelle svolte nell'anno 2019 e che per tale motivo aveva presentato ricorso amministrativo alla Commissione CISOA, successivamente respinto con decreto n. 46/2022. Ha altresì precisato di aver proposto giudizio r.g. n. 9746/2019, concernente la parziale iscrizione di giornate svolte nell'anno 2018 presso la ditta
LA (iscritta per 68 giornate in luogo di 104 lavorate).
Orbene, nelle more, il citato giudizio si è concluso con sentenza di questo Tribunale, la n. 1982/2023, con cui si è statuito l'effettivo svolgimento delle 104 giornate nell'anno 2018 da parte delle ricorrente alle dipendenze della LA s.r.l.. Tanto è stato anche confermato in appello con sentenza n. 695/2024, passata in giudicato. Successivamente l' , ottemperando a tali statuizioni, CP_1 ha provveduto al riconoscimento di tutte le giornate lavorative svolte dall'istante nell'anno 2018, come da provvedimento del 18.09.2024, allegato alle note difensive depositate dalla ricorrente il 26.02.2025.
Alla luce di tanto, il Giudicante ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle domande azionate per le giornate lavorative svolte nel 2018.
Invero, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo
3 giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (ex multis Cass. Civ., n. 13 del 02.01.2025).
Ciò posto, residua l'esame della domanda di accertamento delle prestazioni di lavoro (segnatamente 39 giornate) disconosciute relativamente all'anno 2019, di condanna dell'Ente a reiscriverla negli elenchi bracciantili per tutte le giornate annullate e ad accreditare sulla sua posizione assicurativa la relativa contribuzione previdenziale (effettiva e figurativa).
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Va, tuttavia, precisato che detto onere si atteggia in modo peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro.
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il CP_1
4 quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
Istituto, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la natura simulata o CP_1
fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della CP_1 mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che CP_1
costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
In tale prospettiva, quindi, va considerato che nel presente giudizio tutte le cancellazioni o le mancate iscrizioni sono state disposte all'esito di accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro e non dei lavoratori e che, pertanto, il motivo delle cancellazioni o delle mancate iscrizioni verte sempre o sull'irregolarità amministrativa del datore di lavoro (che spettava all' CP_1
controllare) o sulla ritenuta inesistenza giuridica del datore di lavoro risultante dall'anagrafe gestita dallo stesso CP_1
Dunque, quella in esame “è una fattispecie complessa, che non si esaurisce nella prova di un qualsiasi rapporto di lavoro, ma anche dell'accertamento della regolarità amministrativa del datore di lavoro
e dello svolgimento del rapporto di lavoro secondo le forme e le
5 modalità e sui luoghi indicati nelle denunzia aziendali;
ne consegue , per un verso, che dev'essere l' ad indicare il fatto che intende CP_1
porre a fondamento della supposta simulazione o fittizietà del rapporto di lavoro (e solo a quel punto il ricorrente è tenuto ad indicare i mezzi di prova a confutazione delle circostanze indicate dall' ) e, dall'altro, che l' non può limitarsi a disconoscere, CP_1 CP_1 visto che deve provare la fondatezza delle proprie prospettazioni” (cfr.
C. App. Bari, n. n. 533/2016).
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in CP_1
quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass.
SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, è necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe
6 rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato.
Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
Inoltre, occorre considerare che la Corte di Cassazione, con i più recenti arresti (Cass. civ. sez. lav., 08/03/2021, n. 6300; Cass. civ. sez. lav., 12/06/2020, n.11371; Cass. civ. sez. lav., 16/10/2019, n.
26230; Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019, n. 3650), ha chiarito che
“quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova”. La Corte ha precisato poi che il verbale ispettivo, “come qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, costituisce una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice”. Cosicché, in caso di produzione in giudizio dei verbali da parte dell' , “l'esistenza CP_1 della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”. Il Giudice del merito, in altri termini, deve procedere “al confronto delle fonti di prova concretamente richieste ed offerte dalle parti” non potendosi pervenire al giudizio di effettività o fittizietà del rapporto disconosciuto “su basi di mero confronto tra astratte presunzioni” (Cass. civ. sez. lav., 07/02/2019,
n. 3650).
7 Tanto premesso, l'istante, in ossequio ai surriferiti canoni di ripartizione degli oneri probatori, ha fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo, con le mansioni e per il numero di giornate di cui al ricorso.
Infatti, come noto, anche nel settore agricolo l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002, Cass. n.
7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile. Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n. 2970/2001
e Cass. n. 224/2001, e, da ultimo, Cass. n. 1536/09). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perchè svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento
8 gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (si veda ex plurimis Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n. 326/1996). In tale situazione, vale rammentare che incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda, Cass. n.
13877/2012, Cass. n. 28716/2011).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente nell'atto introduttivo di lite.
L'istruttoria svolta e gli elementi di prova acquisiti al giudizio consentono di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente ha intrattenuto con l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato continuativamente per l'anno 2019. In altri termini, risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la continuità ed onerosità della collaborazione, l'assenza di rischio, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività agricola secondo i parametri sopra delineati. I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività agricola, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicate in ricorso. Trattasi di dichiarazioni precise, puntuali e caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi.
Il teste , escusso all'udienza del 20 febbraio 2024, Testimone_1
per quel che qui rileva, ha dichiarato di aver lavorato insieme come bracciante agricolo per la ditta di LA nell'anno 2019 da maggio ad agosto per più di 30 giornate.
9 Sui luoghi di lavoro ha confermato sia l'ubicazione in agro di
Conversano, sulla strada di Putignano Turi, denominata RA
AZ (“nelle vicinanze del ristorante l'Antica Masseria”) sia le mansioni svolte dalla ricorrente ed indicate al capitolo sub 5) del ricorso, vale a dire a) raccolta di ciliegie;
b) acinellatura;
c) pulitura dell'uva e d) vendemmia), precisando: “Io e la sig.ra abbiamo Pt_1
provveduto a fare la defogliazione della vite a maggio, poi abbiamo subito raccolto le ciliegie, poi ci siamo occupate dell'acinellatura o acinino, ad agosto legavamo i lacci dei teloni e poi provvedevamo a fare la pulizia dell'uva ossia a togliere gli acini marci”.
Il teste ha riferito anche le modalità per raggiungere i luoghi di lavoro. Il teste ha precisato che l'orario di lavoro osservato era pari a sette ore, con inizio all'alba e - in merito all'organizzazione del lavoro
- che era il titolare sig. ad impartire le disposizioni Parte_2 lavorative. Quanto alla retribuzione il teste ha dichiarato che era a provvedere al pagamento delle retribuzioni in contanti ed in Pt_2 campagna e di non aver subito la cancellazione delle giornate in agricoltura e di non aver proposte cause contro l'Istituto previdenziale.
Successivamente, segnatamente all'udienza del 01.10.2024 è stata ascoltata anche la quale ha dichiarato, per quel Testimone_2
che qui rileva, di conoscere la ricorrente per aver lavorato insieme per la ditta LA di IE FR come braccianti agricoli, precisando di aver lavorato con lei nel 2019, dal mese di giugno sino ad agosto, per 35-40 giornate.
Sul luogo di lavoro il teste ha dichiarato di aver lavorato sui fondi ubicati a Conversano, sulla strada di Putignano Turi, denominata
RA AZ, nelle vicinanze del ristorante “l'Antica Masseria”.
Quanto alle mansioni ha confermato di aver visto la ricorrente provvedere alla raccolta delle ciliegie, all'acinellatura e alla pulizia dell'uva.
10 In ordine all'organizzazione del lavoro il teste ha dichiarato che era ad impartire le disposizioni lavorative e che veniva osservato Pt_2
un orario di lavoro di 7 ore con inizio alle prime luci dell'alba.
Infine, la teste ha indicato i nominativi degli altri colleghi, dichiarando di non aver avuto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo.
Quanto alla credibilità soggettiva dei citati testimoni, mette conto di segnalare che quest'ultimi non hanno subito il disconoscimento dei rispettivi rapporti di lavoro agricolo per gli anni oggetto di accertamento alle dipendenze della citata Azienda.
Deve peraltro evidenziarsi che al di là delle indubbie irregolarità riscontrate a carico dell'azienda, non è stata fornita la prova che la ricorrente non abbia svolto attività lavorativa, basandosi l'accertamento ispettivo su una serie di presunzioni (in relazione all'estensione dei terreni nelle disponibilità della LA) che, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere che la ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa per conto dell'azienda
LA, ciò in considerazione della prova fornita in tal senso per mezzo delle ricordate dichiarazioni testimoniali.
Peraltro l' , come evincibile dal verbale di accertamento, non CP_2
ha provveduto a disconoscere tutte le giornate agricole (54) ma solo una parte (39), ciò in quanto aveva constatato l'impiego della lavoratrice da parte della ditta LA.
In conclusione, va dichiarato che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta LA quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per le
39 giornate disconosciute nell'anno 2019 e pertanto, va condannato l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti CP_2
agricoli per tutte le anzidette giornate;
l' va condannato altresì CP_1
ad accreditare sulla posizione assicurativa dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad
11 accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione.
E' solo il caso di aggiungere che l'accredito dei contributi (sia quelli relativi alle giornate di lavoro disconosciute sia quelli figurativi per le prestazioni di disoccupazione) discende “ope legis” dal riconoscimento delle giornate di lavoro (quanto alla contribuzione
“effettiva”) e dal diritto all'indennità di disoccupazione per le predette giornate (quanto alla contribuzione “figurativa”).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
06.10.2022 da , nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande formulate dall'istante relativamente alle giornate di lavoro agricolo espletate nell'anno 2018, per i motivi su esplicitati;
- Dichiara che l'istante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “LA s.r.l. società agricola” quale bracciante agricolo a tempo determinato con qualifica di operaio comune per
39 giornate per l'anno 2019;
- Condanna l' a reiscrivere l'istante negli elenchi anagrafici dei CP_1
braccianti agricoli per tutte le giornate disconosciute nell'anno
2019;
12 - Condanna l' ad accreditare sulla posizione assicurativa CP_1
dell'istante la contribuzione previdenziale afferente alle suddette giornate e ad accreditare/mantenere i contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite in complessivi € 4.638,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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