Versione
19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 915.
(Riparazione di sponde e argini).
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno puo' provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.(111) ((112a))
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
---------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Riparazione di sponde e argini).
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno puo' provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.(111) ((112a))
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
---------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 12
- 1. Cassazione civile n. 3882/1981https://www.brocardi.it/ · 227.83865
(massima n. 2) Ai sensi dell'art. 915 c.c., ove la distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque sia imputabile al proprietario del fondo in cui esso insisteva ed il medesimo non provveda alla ricostruzione (come, uti dominus potrebbe fare), ben possono provvedervi (con suo obbligo, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 245
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2008, n. 14664Provvedimento: […] il vicino che risente un pregiudizio dalla alterazione del naturale deflusso delle acque, ha azione solamente nell'ambito delle disposizioni contenute negli artt. 915, 916 e 917 c.c., che espressamente disciplinano la riparazione di sponde e di argini distrutti o atterrati (art. 915 c.c.) e la rimozione degli ingombri (art. 916 c.c.). […] La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, ha individuato nella formulazione dell'art. 915 c.p.c., comma 1 un obbligo a provvedere alla riparazione degli argini piuttosto che quello di tollerare, quando il proprietario che vi è tenuto non esegua sollecitamente le opere che ad effettuarle siano gli altri proprietari interessati, […]Leggi di più...
- sussistenza·
- dolo o colpa·
- natura di fatto illecito·
- distruzione di argini e impedimento al flusso delle acque·
- necessità·
- responsabilità di un unico proprietario·
- conseguenze in tema di onere delle spese·
- sponde, argini, ripe·
- proprietà·
- acque