Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4456 del 2024, proposto da
AS AN, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosita Brigante, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via Toledo n. 156;
contro
Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Soprano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in AP alla via Melisurgo n. 4 presso lo studio del predetto Avvocato;
nei confronti
LL NO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
a) La Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento n. 545 del 17.06.2024, in uno ai suoi allegati, pubblicata in pari data sul portale telematico dell’Azienda nella parte in cui il ricorrente è risultato non ammesso al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato bandito con Deliberazione n. 1164 del 7.11.2023, in BURC n. 4 dell’8.1.2024;
b) l’Allegato C alla Deliberazione n. 545/2024 recante elenco dei candidati non ammessi al Concorso, limitatamente alla posizione n. 19 del ricorrente e l’elenco degli ammessi alla selezione (all. b), solo nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
c) la nota prot. n. 15347 del 9.07.2024, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, trasmessa al ricorrente in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione;
d) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli che precedono tra i quali, solo nei limiti di quanto possa occorrere: 1) il bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato”, ma soltanto nell’ipotesi in cui, nella parte disciplinante i requisiti specifici di ammissione, la lettera c) fosse da interpretarsi nel senso dell’esclusione del candidato che non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti anche la relativa documentazione e la lettera d) fosse da intendersi come escludente tutti i candidati non attualmente in possesso dell’iscrizione all’ordine professionale; 2) il silenzio serbato dall’Azienda rispetto all’istanza di autotutela del ricorrente del 5 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. UG LI Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parte ricorrente premetteva di aver svolto la libera professione forense dal 10 aprile 2011 (data di iscrizione all’albo professionale) fino al gennaio 2022, essendo stato assunto a tempo indeterminato presso l’A.S.L. AP 1 Centro;
- di aver prestato una collaborazione nella forma di co.co.co. dal 26.02.2010 al 31.12.2010 presso Equitalia Polis SpA di AP, rivestendo la qualifica di Avvocato cat. D;
- di aver, sempre al tempo della libera professione, svolto l’attività legale presso la APtano group srl come legale della società dal 1°.6.2016 all’01.02.2022 nella qualità di consulente del gruppo, a capo del team di professionisti afferenti alla medesima società;
- di essere pertanto in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal bando per partecipare alla selezione indetta dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento;
- di essere stato, tuttavia, escluso dalla procedura concorsuale per presunta “mancanza di requisito di cui al punto c del bando”;
- di aver chiesto all’Azienda un annullamento in autotutela;
- che, tuttavia, l’Azienda nulla disponeva in merito.
Istava quindi per l’annullamento degli atti in epigrafe.
L’Azienda Ospedaliera San Pio si costituiva in giudizio.
All’udienza camerale del 22 ottobre 2024, la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
All’udienza camerale del 23 settembre 2025, con ordinanza collegiale n. 6341/2025, si accoglieva l’istanza di accesso al fascicolo della parte non costituita LL NO.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il ricorrente è stato illegittimamente escluso perché “non risulta documentata” l’esperienza lavorativa di cui al punto c della sezione “requisiti specifici” del bando che prescrive che l’ammissione alla selezione possa essere consentita non soltanto ai candidati in possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale, ma anche ai “candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni” (quale è il ricorrente); l’esclusione è pertanto in violazione dell’art. 26 comma 1 d.lgs. n. 165/2001; l’esperienza professionale doveva essere autodichiarata e non anche documentata; quanto alla mancata iscrizione all’Ordine professionale, pure contestata al ricorrente, ma soltanto in via postuma, in risposta alle sue controdeduzioni, tale motivazione è illegittima e smentita dalla stessa lex specialis che in maniera del tutto chiara e lineare esclude che tale requisito sia necessario per i dipendenti della Pubblica Amministrazione quale è il ricorrente, in servizio a tempo indeterminato, come più volte detto, presso l’ASL AP 1 centro; ritenere, come ha fatto l’Azienda, che solo coloro che avessero partecipato in qualità di dipendente della P.A. in possesso dei requisiti dei 5 anni potessero fare a meno dell’iscrizione all’Albo è palesemente illegittimo e restringe ingiustificatamente la partecipazione, perché la preclude a tutti coloro quei dipendenti pubblici che (come il ricorrente) chiedono di partecipare ai sensi dell’art. 26 comma 1 d.lvo 165/2001, ma che in quanto dipendenti pubblici non possono possedere l’iscrizione all’albo; l’esclusione è illegittima anche perché l’Azienda avrebbe dovuto azionare il cd. soccorso istruttorio.
L'Azienda eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse atteso che il ricorrente, nelle more del presente giudizio, non aveva provveduto all’impugnazione della delibera D.G. n. 605 del 4.07.2025 con la quale l’Azienda aveva provveduto ad approvare la graduatoria definitiva di merito; ed in ogni caso l’infondatezza del ricorso anche nel merito, come pure ritenuto dalla Sezione in casi analoghi (T.A.R. Campania, Sez. IX, sent. n. 925/2026 del 9.02.2026; n. 867/2026 del 5.02.2026).
In memoria depositata in data 14.03.2026, la parte ricorrente contestava l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo di essere stato inserito in graduatoria senza alcuna riserva, sicché l’atto era pienamente satisfattivo, dovendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In subordine, il ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Preliminarmente deve respingersi la domanda del ricorrente tesa alla valutazione di una eventuale pronuncia di cessata materia del contendere in considerazione dell’asserita presenza del ricorrente medesimo all’interno della graduatoria finale, senza evidenziazione della sua ammissione e partecipazione con riserva al concorso.
Ciò in quanto “ l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione ” (Consiglio di Stato sez. III, 16.06.2015, n. 3018).
L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione, dunque, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione (così questa Sezione, relativamente ad un caso analogo, per la stessa procedura concorsuale: Tar Campania, AP, sez. IX, n. 1361/2026).
Come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “ la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso ” (Consiglio di Stato sez. V, 18/07/2025, n. 6341).
Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, dunque, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.
Nel caso di specie l’amministrazione ha ammesso con riserva il ricorrente (assieme ad altri concorrenti esclusi) alla prosecuzione del concorso e allo svolgimento delle ulteriori prove e il ricorrente, all’esito del superamento delle stesse, è stato inserito nella graduatoria finale, alla posizione n. 18.
Il ricorrente, tuttavia, non ha impugnato tale ultimo provvedimento dell’Amministrazione, con ciò determinando l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, come del resto ritenuto da questa Sezione in casi analoghi, relativi alla medesima procedura concorsuale (Tar Campania, AP, sez. IX, n. 1361/2026).
Attesa la natura processuale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di AP, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 4456 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di AP, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG LI Di AP |
IL SEGRETARIO