Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Italia presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla via Gramsci n.8, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_2 C.F._2
Sabatino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla via
G. Mazzini n.21, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei 1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale era nata una figlia, (nata a [...] il [...]) e che, a causa di Per_1 incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento della minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, integrate e modificate nelle note depositate in data 21.02.2025, che qui di seguito si riportano:
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In aggiunta, le parti hanno altresì dichiarato che “l'assegno UNICO dovrà essere versato integralmente alla madre sig.ra , differentemente da quanto Parte_2 precedentemente previsto all'ultimo punto della terza pagina del ricorso originale depositato” (cfr. note congiunte per la trattazione scritta d'udienza depositate in data 21.02.2025)
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile -, in composizione collegiale, così provvede:
4 -recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
04.02.2024) a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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