Articolo 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 167 terArticolo 169
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19 settembre 2018
Art. 168. (( (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e
interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). )) (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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