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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 801/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a ET SE (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
24/10/1970 e residente in [...] con l'avv. Vecchio D'ambrosi Roberta
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Formato Maria Luisa
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 22/10/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro
220,00 mensili onnicomprensive annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat.
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Crescentino (VC) Parte_1 CP_1 in data 26/08/1998.
Dall'unione nasceva la figlia oggi maggiorenne. Per_1
In data 16/08/2011 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
nella sentenza veniva stabilito che il padre avrebbe dovuto versare alla madre per il mantenimento della figlia, allora ancora minore, la somma di euro 350,00 mensili, contribuito aumentato a euro 450,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato dalla sig.ra e definito con sentenza n. 112 del 24/01/2014. CP_1
Il sig. nel 2019 ha avuto una figlia da una nuova relazione;
la figlia nel frattempo, ha Parte_1 Per_1 iniziato a frequentare un'Università online con una retta annuale di euro 1.800,00 e ha iniziato inoltre a lavorare come agente immobiliare con uno stipendio di euro 850,00/900,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 05/06/2025 il sig. domandava la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, chiedendo la revoca del contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come l'obbligo di contribuzione nelle spese straordinarie per la stessa.
In data 22/10/2025 la sig.ra si costituiva tardivamente, decadendo da qualsiasi istanza CP_1 istruttoria;
contestava le domande avanzate dalla controparte.
Alla prima udienza celebrata innanzi al Giudice relatore, ex art. 473bis.21 cpc, le parti raggiungevano un accordo alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Il padre sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1
economicamente autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro 220,00 mensili onnicomprensiva annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat.
Viene quindi disposta la revoca del precedente contributo al mantenimento pari a euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 801/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre Per_1 Parte_1
dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. 112 del 24/01/2014 del Tribunale
[...]
di Vercelli;
2) DISPONE che il padre sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro 220,00 mensili onnicomprensiva annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 801/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a ET SE (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
24/10/1970 e residente in [...] con l'avv. Vecchio D'ambrosi Roberta
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Formato Maria Luisa
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 22/10/2025 hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro
220,00 mensili onnicomprensive annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat.
Spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Crescentino (VC) Parte_1 CP_1 in data 26/08/1998.
Dall'unione nasceva la figlia oggi maggiorenne. Per_1
In data 16/08/2011 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
nella sentenza veniva stabilito che il padre avrebbe dovuto versare alla madre per il mantenimento della figlia, allora ancora minore, la somma di euro 350,00 mensili, contribuito aumentato a euro 450,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato dalla sig.ra e definito con sentenza n. 112 del 24/01/2014. CP_1
Il sig. nel 2019 ha avuto una figlia da una nuova relazione;
la figlia nel frattempo, ha Parte_1 Per_1 iniziato a frequentare un'Università online con una retta annuale di euro 1.800,00 e ha iniziato inoltre a lavorare come agente immobiliare con uno stipendio di euro 850,00/900,00 mensili.
Con ricorso depositato in data 05/06/2025 il sig. domandava la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, chiedendo la revoca del contributo per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, così come l'obbligo di contribuzione nelle spese straordinarie per la stessa.
In data 22/10/2025 la sig.ra si costituiva tardivamente, decadendo da qualsiasi istanza CP_1 istruttoria;
contestava le domande avanzate dalla controparte.
Alla prima udienza celebrata innanzi al Giudice relatore, ex art. 473bis.21 cpc, le parti raggiungevano un accordo alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE
Il padre sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1
economicamente autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro 220,00 mensili onnicomprensiva annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat.
Viene quindi disposta la revoca del precedente contributo al mantenimento pari a euro 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 801/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre Per_1 Parte_1
dalla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. 112 del 24/01/2014 del Tribunale
[...]
di Vercelli;
2) DISPONE che il padre sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, versandole direttamente -a far data dal deposito del ricorso introduttivo- la somma di euro 220,00 mensili onnicomprensiva annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
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