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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9888/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. LACATENA PASQUA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MUSCATELLI ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con il resistente in Giovinazzo in data Controparte_1
12/07/1998, unione dalla quale sono nati due figli, oggi maggiorenni.
Con sentenza n. 1118/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi che, con successiva sentenza n. 3194/2024, è stata addebitata alla ricorrente. Sono stati regolati l'affidamento della prole allora minorenne e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole (richiamando i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, nel frattempo, alla prima udienza di questo giudizio di divorzio).
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposta la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
2 matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Precisando le conclusioni, la ricorrente ha insistito nella sola richiesta di assegno di mantenimento per sé, avversata dal resistente, il quale ha chiesto disporsi a carico della resistente un contributo al mantenimento di € 300,00 rivalutabili come per legge per il figlio convivente con il padre ed ancora economicamente non Per_1 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di attribuzione dell'assegno unico e universale.
3 Va premesso che le parti si sono date atto della raggiunta maggiore età del citato figlio, per cui nulla deve disporsi sul suo affidamento, e che con ordinanza resa a seguito della prima comparizione delle parti, è stato posto a carico esclusivo del padre il mantenimento del figlio, si è stabilito che l'assegno unico universale spetta integralmente al padre, al quale è stata assegnata la casa coniugale sita in Casamassima alla via Lazio n. 27, è stato confermato l'assegno muliebre, in misura di € 150,00/mense sino a quando la ricorrente avrebbe occupato l'ex casa coniugale ed elevato ad € 300,00 dal mese successivo a quello dell'effettivo rilascio dell'immobile.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite, 11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è “… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
4 formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha precisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/08/2013, n. 18539, che considera l'addebito della separazione come circostanza “… che può incidere soltanto sulla misura dell'assegno, per effetto della valutazione demandata al giudice di merito in ordine alle cause del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi”, ma non esclude il relativo diritto, ove ne ricorrano i presupposti.
Ciò posto, considera il Collegio che dalla situazione reddituale delle parti, così come valutata all'epoca di emissione della citata ordinanza, non è mutata nel corso del giudizio, ove non sono stati acquisiti elementi per una sua diversa valutazione. Emerge infatti che i redditi del marito si sono considerevolmente ridotti negli ultimi anni, mentre la moglie nell'anno
5 2022 risulta aver percepito un reddito maggiore dell'uomo. Tenuto conto di tali elementi, deve quindi essere eliminato l'assegno di mantenimento posto in via provvisoria a carico del marito ed in favore della moglie, obbligo che deve ritenersi cessato a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
“SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DAVIDE” – Il resistente chiede disporsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di € 300,00, richiesta che il Collegio ritiene fondata nell'an, considerati i redditi attuali delle parti, ma eccessiva nel quantum, atteso che i redditi della ricorrente non le permetterebbero di far fronte ad un simile obbligo. Tale misura può quindi stabilirsi al di sotto della misura minima, ovvero in € 100,00/mese, oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e universale deve essere attribuito al resistente, con il quale convive il figlio Per_1
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/08/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GIOVINAZZO in data 12/07/1998 tra
[...]
, nata in [...] in Parte_1
6 data 17/11/1970, e , nato in [...] Controparte_1
(BA) in data 31/08/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Giovinazzo al n. 58, parte
II, serie A, Ufficio 1, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA, a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'assegno di mantenimento posto a suo carico con ordinanza del 25.1.2024;
5. DISPONE a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Il pagamento – da aggiornarsi Per_1
annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
6. DISPONE che le spese straordinarie per il figlio sono Per_1
poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
7. CONFERMA che l'assegno unico e universale per il figlio
7 sarà percepito in via esclusiva al 100% dal resistente;
Per_1
8. CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9888/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. Parte_1
, con l'Avv. LACATENA PASQUA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MUSCATELLI ROSA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con il resistente in Giovinazzo in data Controparte_1
12/07/1998, unione dalla quale sono nati due figli, oggi maggiorenni.
Con sentenza n. 1118/2022, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi che, con successiva sentenza n. 3194/2024, è stata addebitata alla ricorrente. Sono stati regolati l'affidamento della prole allora minorenne e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole (richiamando i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, nel frattempo, alla prima udienza di questo giudizio di divorzio).
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposta la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
2 matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Precisando le conclusioni, la ricorrente ha insistito nella sola richiesta di assegno di mantenimento per sé, avversata dal resistente, il quale ha chiesto disporsi a carico della resistente un contributo al mantenimento di € 300,00 rivalutabili come per legge per il figlio convivente con il padre ed ancora economicamente non Per_1 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di attribuzione dell'assegno unico e universale.
3 Va premesso che le parti si sono date atto della raggiunta maggiore età del citato figlio, per cui nulla deve disporsi sul suo affidamento, e che con ordinanza resa a seguito della prima comparizione delle parti, è stato posto a carico esclusivo del padre il mantenimento del figlio, si è stabilito che l'assegno unico universale spetta integralmente al padre, al quale è stata assegnata la casa coniugale sita in Casamassima alla via Lazio n. 27, è stato confermato l'assegno muliebre, in misura di € 150,00/mense sino a quando la ricorrente avrebbe occupato l'ex casa coniugale ed elevato ad € 300,00 dal mese successivo a quello dell'effettivo rilascio dell'immobile.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite, 11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è “… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
4 formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha precisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/08/2013, n. 18539, che considera l'addebito della separazione come circostanza “… che può incidere soltanto sulla misura dell'assegno, per effetto della valutazione demandata al giudice di merito in ordine alle cause del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi”, ma non esclude il relativo diritto, ove ne ricorrano i presupposti.
Ciò posto, considera il Collegio che dalla situazione reddituale delle parti, così come valutata all'epoca di emissione della citata ordinanza, non è mutata nel corso del giudizio, ove non sono stati acquisiti elementi per una sua diversa valutazione. Emerge infatti che i redditi del marito si sono considerevolmente ridotti negli ultimi anni, mentre la moglie nell'anno
5 2022 risulta aver percepito un reddito maggiore dell'uomo. Tenuto conto di tali elementi, deve quindi essere eliminato l'assegno di mantenimento posto in via provvisoria a carico del marito ed in favore della moglie, obbligo che deve ritenersi cessato a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
“SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DAVIDE” – Il resistente chiede disporsi a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di € 300,00, richiesta che il Collegio ritiene fondata nell'an, considerati i redditi attuali delle parti, ma eccessiva nel quantum, atteso che i redditi della ricorrente non le permetterebbero di far fronte ad un simile obbligo. Tale misura può quindi stabilirsi al di sotto della misura minima, ovvero in € 100,00/mese, oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e universale deve essere attribuito al resistente, con il quale convive il figlio Per_1
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 31/08/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GIOVINAZZO in data 12/07/1998 tra
[...]
, nata in [...] in Parte_1
6 data 17/11/1970, e , nato in [...] Controparte_1
(BA) in data 31/08/1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Giovinazzo al n. 58, parte
II, serie A, Ufficio 1, anno 1998;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. REVOCA, a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente l'assegno di mantenimento posto a suo carico con ordinanza del 25.1.2024;
5. DISPONE a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Il pagamento – da aggiornarsi Per_1
annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– dovrà avvenire entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
6. DISPONE che le spese straordinarie per il figlio sono Per_1
poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
7. CONFERMA che l'assegno unico e universale per il figlio
7 sarà percepito in via esclusiva al 100% dal resistente;
Per_1
8. CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal resistente, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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