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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/05/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 ato a Milano il 4 agosto 1971 (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chirico;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]; Persona_1 nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i coniugi con Per_1 Parte_2 collocamento p iugale della via Caduti di Nassiriya, 1 in Parabiago.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che la RA ha già lasciato la casa coniugale in Parte_1 Parabiago per trasferirsi in San Giuliano Milanese alla v
4) I coniugi si danno atto che - nell'ambito dello spirito collaborativo, di reciproco rispetto e di massima tutela per la serenità dei figli – i figli minori e frequentano la madre con Per_2 Parte_2 regolarità e assiduità tali per cui di fatto gli stes rr empo con essa.
5) I coniugi stabiliranno volta per volta modi e tempi con i quali i minori trascorreranno periodi di vacanza con il padre o con la madre. Ad abundantiam i Signori e in da ora pattuiscono che i figli Pt_1 Pt_2 vedranno e trascorreranno con la madre non meno in al mese, un mese di seguito in estate nel periodo di chiusura della scuola, una settimana durante le Festività Natalizie e una settimana a Pasqua ad anni alterni. 6) In ragione della frequenza con la quale i genitori si alternano nel trascorrere le loro giornate con i figli i Signori e faranno fronte alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli direttamente Pt_1 Per_3 e in pri n che l'esigenza di sostenere le spese in discorso sorga quando i figli si trovano con la madre o con il padre, senza la necessità che venga pattuito un contributo mensile di mantenimento.
7) In punto spese straordinarie, ferma restando la possibilità di accordarsi diversamente a seconda della spesa straordinaria che in concreto si profilerà di dovere sostenere con ciò intendendo anche l'ipotesi che di una singola spesa straordinaria si faccia carico un solo coniuge, i Signori e anche solo allo Pt_1 Pt_2 scopo di determinare con esattezza quali spese debbano intendersi or nno in linea di principio riferimento alle seguenti linee guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico s f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...] ; Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
Organizzazione_1 Organizzazione_1
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi dal ricevimento di tale comunicazione;
8) I Signori e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2 autosuffici he, lle condizioni economiche di cui al presente verbale, essi non hanno rivendicazioni l'uno nei confronti dell'altro e viceversa
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Somma Lombardo (VA) il 30.06 o to civile del Comune di Somma Lombardo, anno 2007, parte II, serie A, n. 26;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Lombardo (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 21.05.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 ato a Milano il 4 agosto 1971 (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chirico;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]; Persona_1 nato a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente a entrambi i coniugi con Per_1 Parte_2 collocamento p iugale della via Caduti di Nassiriya, 1 in Parabiago.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che la RA ha già lasciato la casa coniugale in Parte_1 Parabiago per trasferirsi in San Giuliano Milanese alla v
4) I coniugi si danno atto che - nell'ambito dello spirito collaborativo, di reciproco rispetto e di massima tutela per la serenità dei figli – i figli minori e frequentano la madre con Per_2 Parte_2 regolarità e assiduità tali per cui di fatto gli stes rr empo con essa.
5) I coniugi stabiliranno volta per volta modi e tempi con i quali i minori trascorreranno periodi di vacanza con il padre o con la madre. Ad abundantiam i Signori e in da ora pattuiscono che i figli Pt_1 Pt_2 vedranno e trascorreranno con la madre non meno in al mese, un mese di seguito in estate nel periodo di chiusura della scuola, una settimana durante le Festività Natalizie e una settimana a Pasqua ad anni alterni. 6) In ragione della frequenza con la quale i genitori si alternano nel trascorrere le loro giornate con i figli i Signori e faranno fronte alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli direttamente Pt_1 Per_3 e in pri n che l'esigenza di sostenere le spese in discorso sorga quando i figli si trovano con la madre o con il padre, senza la necessità che venga pattuito un contributo mensile di mantenimento.
7) In punto spese straordinarie, ferma restando la possibilità di accordarsi diversamente a seconda della spesa straordinaria che in concreto si profilerà di dovere sostenere con ciò intendendo anche l'ipotesi che di una singola spesa straordinaria si faccia carico un solo coniuge, i Signori e anche solo allo Pt_1 Pt_2 scopo di determinare con esattezza quali spese debbano intendersi or nno in linea di principio riferimento alle seguenti linee guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico s f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...] ; Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
, ovvero previsti dal ma effettuati privatamente;
Organizzazione_1 Organizzazione_1
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi dal ricevimento di tale comunicazione;
8) I Signori e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2 autosuffici he, lle condizioni economiche di cui al presente verbale, essi non hanno rivendicazioni l'uno nei confronti dell'altro e viceversa
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Somma Lombardo (VA) il 30.06 o to civile del Comune di Somma Lombardo, anno 2007, parte II, serie A, n. 26;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Lombardo (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 21.05.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello