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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/08/2025, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 12626/2019 tra
( , assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. MAIONE STEFANO
ATTORE
e
(C.F. ), in perona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore legale rapp.te p.t assistito e difeso dall'Avv. MASSARA
FILIPPO
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni - infiltrazioni
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n.
8767/2011 n. 24542/2009). La signora in qualità di proprietaria di un Parte_1 appartamento sito in Napoli alla via Bisignano a Chiaia n. 59 deduceva che sin dal mese di settembre dell'anno 2014, l'immobile era stato interessato da infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà, che fungeva altresì da copertura dell'intera verticale condominiale interessata, dovuti a difetto di impermeabilizzazione e mancata manutenzione dello stesso, con conseguente deterioramento del soffitto ligneo e cedimenti della controsoffittatura sovrastante l'immobile; che l'istante aveva rappresentato la situazione all'amministrazione condominiale;
che veniva effettuato un sopralluogo a mezzo di un tecnico nominato dal che, all'esito, rilevava il pessimo stato di conservazione CP_1 dei palconcelli e del massetto sovrastante e quindi la necessità di un pronto intervento per il ripristino dei solai;
che l'Assemblea condominiale con delibera del 30 ottobre 2014 decideva di intervenire per la risoluzione delle problematiche denunciate e, successivamente, in data 10 novembre 2015, stabiliva di dividere l'intervento in due fasi in considerazione delle emergenze rilevate e all'uopo conferiva incarico alla ditta;
che nelle more della suddetta assemblea CP_2 condominiale, in data 7 novembre 2014, si verificava una caduta di materiale pietroso che interessava l'appartamento dell'attrice, a seguito della quale, i Vigili del Fuoco intervenuti, rilevavano l'impraticabilità del vano salone e della camera da letto al terzo piano e ne diffidavano l' utilizzo a causa del pericolo di crollo;
che pertanto la signora si vedeva costretta a lasciare l'appartamento Parte_1 unitamente al suo nucleo familiare composto dai suoi tre figli, la madre sig.ra
[...]
e la sorella di quest'ultima sig.ra ; che dapprima Parte_2 Parte_3 trovavano ospitalità presso parenti e, successivamente, dal 1 gennaio 2015 trasferivano la loro dimora e residenza presso altra abitazione, situata in via
Giuseppe Bonito n. 11, con stipula di contratto di locazione apposito e pagamento di un canone di locazione di € 1.550,00 mensili;
che le anziane conviventi, a causa delle dimensioni ridotte della nuova sistemazione, venivano collocate presso una struttura apposita, dapprima la sig.ra e successivamente la Pt_3 sig.ra sino al mese di novembre 2017, allorquando, a causa della loro Pt_1 sofferenza nel rimanere separate dal nucleo familiare, l'attrice decideva di riportarle in casa;
che nel mese di dicembre 2014 la ditta incaricata dal condominio provvedeva alla rimozione della controsoffittatura all'esito della quale pag. 2/8 si evidenziava una situazione critica;
che il 16 febbraio del 2015 la Polizia Urbana in seguito alla segnalazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti nel mese di novembre precedente, notificava all'attrice diffida con la quale la intimava a non praticare i luoghi oggetto di dissesto nelle more delle verifiche e della eliminazione dello stato di pericolo;
che il nonostante i provvedimenti deliberati e le diffide CP_1 successive, inoltrate per conto dell'attrice, non provvedeva alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
che pertanto l'istante si vedeva costretta a promuovere ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc depositato il 5.5.2015 (r.g.n.11360/2015), definito con provvedimento del 11.11.2015 con il quale il Tribunale ordinava al convenuto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino dei solai e CP_1 messa in sicurezza dell'immobile; che, successivamente, a causa della protratta inerzia del l'attrice promuoveva azione ex art. 612 c.p.c. per obbligo CP_1 di fare, all'esito della quale con ordinanza del 21.04.2016 il Tribunale disponeva l'esecuzione delle opere a mezzo intervento dell' Ufficiale Giudiziario, con nomina di un tecnico per la direzione dei lavori e dell'impresa incaricata alla esecuzione delle opere;
che nel corso della procedura esecutiva tali lavori venivano poi appaltati direttamente dal ma poco dopo venivano CP_1 temporaneamente sospesi dall'impresa appaltatrice a causa di omessi pagamenti da parte del committente condominio;
che, una volta ripresi, i lavori venivano ultimati nel dicembre 2017 consentendo a parte attrice di poter rientrare nel proprio appartamento soltanto nei primi mesi del 2018, dopo oltre tre anni dal repentino e forzoso abbandono. Per tale motivo agiva nel presente giudizio affinché riconosciuta la responsabilità esclusiva del nella produzione CP_1 del sinistro di cui in atto lo stesso venisse condannato al pagamento di tutti i danni da essa subiti patrimoniali e morali, diretti ed indiretti, che quantificava nella complessiva somma di € 180.000,00 o in quella diversa somma accertata e quantificata in corso di causa rientrante nella competenza del giudice adito.
Si costituiva in giudizio il , che nel Controparte_3 merito rilevava l'infondatezza della domanda in ordine alla sua responsabilità rappresentando che la parte di lastrico solare di proprietà dell'attrice era stata oggetto di interventi nel corso del tempo, che ne avevano alterato l'uso con compromissione dello stesso, ragion per cui, le infiltrazioni rilevate nel suo appartamento erano ascrivibili a sua esclusiva colpa. Nelle sue difese contestava pag. 3/8 gli esiti del giudizio cautelare instando per un nuovo accertamento delle reali responsabilità . Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice, rigettata la richiesta di CTU, formulata dal convenuto condominio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, veniva trattenuta per la sua decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Nel MERITO la domanda appare meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione.
In punto di qualificazione della domanda il Tribunale osserva che l''azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., che attribuisce la responsabilità del danno cagionato dalle cose a colui che ha il potere di vigilanza e controllo, anche di mero fatto, sulla res. Si tratta, quindi, di una responsabilità addebitata su base oggettiva, che prescinde dall'indagine e/o dall'accertamento del profilo colposo, diversamente da quanto richiesto per la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Con ciò si intende che il custode della cosa produttiva di danno è tenuto al risarcimento anche qualora,
a suo carico, non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). Ne consegue che la presunzione di responsabilità può vincersi per il custode solo in caso di dimostrazione del caso fortuito, per il quale non è sufficiente la colpa del danneggiato, valevole soltanto a limitare il quantum del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'azione oggi proposta è successiva ad un procedimento cautelare ex art. 700 cpc nel quale veniva dichiarata la responsabilità del atteso che veniva CP_1 accertato che il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice era stato causato da un difetto del manto impermeabile del sovrastante terrazzo la cui manutenzione incombeva sul trattandosi di un manufatto che assolverebbe la CP_1 funzione di protezione e copertura della sottostante verticale del fabbricato. Il
Tribunale, pertanto, con provvedimento dell'11 novembre 2015, in accoglimento dell'azione cautelare ordinava al condominio di eseguire le opere di cui al computo metrico del CTU nominato con ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1126 CC, per due terzi al condominio e per un terzo alla ricorrente quale pag. 4/8 proprietaria esclusiva del lastrico solare. L'ordinanza cautelare richiamata non veniva impugnata nei termini di legge. La stessa, quindi, pur non costituendo titolo esecutivo è divenuta definitiva in virtù dell'acquiescenza prestata dal condominio che ne ha tacitamente accettato il contenuto rinunciando a far valere le sue ragioni di contrasto al provvedimento reso ex art. 329 cpc.
Nel caso che ci riguarda il provvedimento adottato in fase cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c, sebbene in seguito ad intervento del Tribunale richiesto con ricorso ex art. 612 cpc, stante l'inerzia del convenuto è stato dallo stesso CP_1 eseguito e le opere necessarie alla eliminazione del fenomeno infiltrativo sono state attuate e concluse nel dicembre 2017.
Ciò premesso non possono essere rimesse in discussione, nel presente provvedimento origini, cause e responsabilità delle infiltrazioni lamentate dall'attrice già oggetto di accertamento nella fase cautelare divenuta definitiva per acquiescenza del che non ha interposto impugnativa. Il presente CP_1 giudizio è, diversamente, volto ad accertare il danno subito dall'attrice in considerazione della perdita del godimento della sua abitazione di residenza a causa del comportamento inerte del che ha determinato la necessità CP_1 di una sistemazione alternativa, per essa ed il suo nucleo familiare, dal mese di novembre del 2014 al mese di dicembre 2017, allorquando sono stati conclusi i lavori di spettanza del con eliminazione delle cause delle infiltrazioni. CP_1
Ciò precisato il risarcimento del danno per infiltrazioni comprende non solo il danno diretto ma anche le conseguenze economiche indirette come il disagio per il mancato godimento.
La limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall'altrui fatto dannoso, è infatti suscettibile di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria o di perdite dei frutti della cosa
(lucro cessante), ma anche se la compressione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.
Trattandosi inoltre di “prima casa di abitazione” e dimora familiare, il pregiudizio che ne discende si riflette su valori fondamentali della persona umana, costituzionalmente riconosciuti.
Sul punto la Cassazione di recente, in ipotesi come quella che ci riguarda, al fine di evitare situazioni ingiustificatamente gravose o speculative, abbandonando pag. 5/8 l'orientamento di maggior favore per il danneggiato che vedeva nel danno sofferto dal proprietario una ipotesi di danno in re ipsa, con conseguente facilitazione dell'onere probatorio del danneggiato, con Sentenza n. 31233/2018 ha fissato il seguente principio, al quale questo Tribunale aderisce, in base al quale: “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo”. Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova del disagio subito dall'attrice e del conseguente pregiudizio economico sopportato nei termini di seguito specificati. Di contro alcuna prova contraria è stata fornita dal volta a sconfessare la sua responsabilità CP_1 oggettiva per il danno da omessa custodia accertato.
Tanto premesso la domanda può essere accolta con riferimento al danno subito con esclusivo riferimento al pregiudizio economico derivato dalla necessità di trasferire la residenza in altro immobile dal mese di novembre 2014, in conseguenza della diffida dei VV.FF, intervenuti a constatare la caduta di pezzi di solaio interessanti la camera da letto ed il salone dell'attrice, al mese di dicembre del 2017, allorquando venivano terminati i lavori e la stessa rientrava nella disponibilità dell'immobile nonché del prezzo corrisposto per il deposito e custodia di beni e masserizie in esso contenuti per il periodo sopra indicato, tutti ampiamente documentati. Deve essere invece escluso il risarcimento richiesto per la sistemazione delle anziane conviventi: Del Giudice e Del Giudice Pt_1 Pt_3 presso apposita struttura poiché non è stata dimostrata la necessità di tale spesa.
Del resto, come dalla stessa attrice dichiarato la sig.ra , solo per Parte_2 un periodo limitato veniva ricoverata in una struttura per anziani e comunque nel mese di novembre 2017 entrambe facevano rientro a casa. In ogni caso tale spesa non è ricollegabile al danno lamentato ed al mancato godimento dell'immobile.
Pertanto, devono riconoscersi a titolo di risarcimento le seguenti somme:
€ 55.800,00 (pari ad € 1.550,00 x 36 mesi -da gennaio 2015 a dicembre 2017) per canone di locazione corrisposto per il fitto dell'immobile di via Bonito in virtù pag. 6/8 di contratto di locazione del 18 dicembre 2014, registrato in data 19 dicembre
2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al dicembre 2017 data di ultimazione dei lavori e rientro dell'immobile nella disponibilità dell'attrice; ed € 11.000,00 per spese di Deposito e immagazzinaggio mobilio e masserizie presso ditta
NZ ( come da allegate fatture n. 370 del 09/04/2015 di € 73,20 (spese facchinaggio): n. 372 del 09/04/2015 di € 1.982,50 ( spese magazzinaggio gen./ giu.2015); n.698 del 13/09/2016 di € 2.909,70 ( spese magazzinaggio fino sett.2016); n. 864 del 20.10.2016 di € 490,40 (spese magazz. chiusura anno
2016); n. 20 del 20.01.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio I trim. 2017); n.
274 del 12.04.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio II trim. 2017);n. 594 del
31.07.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio III trim. 2017); n. 874 del
20.10.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio IV trim.2017); n. 59 del
16.01.2018 di € 924,15 ( spese magazzinaggio I trim. 2017) e n.275 del
05.04.2018 di € 924,15 ( spese magazzinaggio II trim..2018)) Nulla per spese di trasloco in mancanza di prova del costo sostenuto e nulla per le spese di degenza nella struttura anziani per i motivi di cui sopra.
Non può essere accolta, invece, la richiesta di risarcimento del danno morale inteso quale situazione di pregiudizio interiore, sofferenza o angoscia che una persona subisce a causa di un illecito o di un evento lesivo, causando un turbamento dello stato d'animo e un danno alla dignità o all'integrità psichica della persona. Rientra nel danno non patrimoniale e può consistere in dolore, depressione o ansia, e per ottenerne il risarcimento è necessario dimostrare il danno subito e il nesso causale con l'evento lesivo, spesso basandosi anche su prove presuntive.
In definitiva il danno morale, come ogni danno non patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa. Nel caso di specie l'attrice non ha fornito alcuna prova al riguardo nemmeno volta a rilievi di carattere presuntivo limitandosi a semplici asserzioni al riguardo..
In definitiva il risarcimento riconosciuto in danno del convenuto è pari a CP_1 complessivi € 66.800,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 e del valore della causa che si determina in base al decisum, e dell'attività svolta. pag. 7/8
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t, al Controparte_4 pagamento in favore dell'istante della somma di € 66.800,00. oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna il in persona Controparte_4 dell'amm.re legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 27, 00 per spese Parte_4 accertate, nulla per contributo unificato in mancanza di prova del versamento dovuto, ed € 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e
Iva se dovuta, con attribuzione all'avv. Stefano Maione antistatario per dichiarato anticipo.
Napoli 26 agosto 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 12626/2019 tra
( , assistita e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. MAIONE STEFANO
ATTORE
e
(C.F. ), in perona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore legale rapp.te p.t assistito e difeso dall'Avv. MASSARA
FILIPPO
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni - infiltrazioni
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n.
8767/2011 n. 24542/2009). La signora in qualità di proprietaria di un Parte_1 appartamento sito in Napoli alla via Bisignano a Chiaia n. 59 deduceva che sin dal mese di settembre dell'anno 2014, l'immobile era stato interessato da infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà, che fungeva altresì da copertura dell'intera verticale condominiale interessata, dovuti a difetto di impermeabilizzazione e mancata manutenzione dello stesso, con conseguente deterioramento del soffitto ligneo e cedimenti della controsoffittatura sovrastante l'immobile; che l'istante aveva rappresentato la situazione all'amministrazione condominiale;
che veniva effettuato un sopralluogo a mezzo di un tecnico nominato dal che, all'esito, rilevava il pessimo stato di conservazione CP_1 dei palconcelli e del massetto sovrastante e quindi la necessità di un pronto intervento per il ripristino dei solai;
che l'Assemblea condominiale con delibera del 30 ottobre 2014 decideva di intervenire per la risoluzione delle problematiche denunciate e, successivamente, in data 10 novembre 2015, stabiliva di dividere l'intervento in due fasi in considerazione delle emergenze rilevate e all'uopo conferiva incarico alla ditta;
che nelle more della suddetta assemblea CP_2 condominiale, in data 7 novembre 2014, si verificava una caduta di materiale pietroso che interessava l'appartamento dell'attrice, a seguito della quale, i Vigili del Fuoco intervenuti, rilevavano l'impraticabilità del vano salone e della camera da letto al terzo piano e ne diffidavano l' utilizzo a causa del pericolo di crollo;
che pertanto la signora si vedeva costretta a lasciare l'appartamento Parte_1 unitamente al suo nucleo familiare composto dai suoi tre figli, la madre sig.ra
[...]
e la sorella di quest'ultima sig.ra ; che dapprima Parte_2 Parte_3 trovavano ospitalità presso parenti e, successivamente, dal 1 gennaio 2015 trasferivano la loro dimora e residenza presso altra abitazione, situata in via
Giuseppe Bonito n. 11, con stipula di contratto di locazione apposito e pagamento di un canone di locazione di € 1.550,00 mensili;
che le anziane conviventi, a causa delle dimensioni ridotte della nuova sistemazione, venivano collocate presso una struttura apposita, dapprima la sig.ra e successivamente la Pt_3 sig.ra sino al mese di novembre 2017, allorquando, a causa della loro Pt_1 sofferenza nel rimanere separate dal nucleo familiare, l'attrice decideva di riportarle in casa;
che nel mese di dicembre 2014 la ditta incaricata dal condominio provvedeva alla rimozione della controsoffittatura all'esito della quale pag. 2/8 si evidenziava una situazione critica;
che il 16 febbraio del 2015 la Polizia Urbana in seguito alla segnalazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti nel mese di novembre precedente, notificava all'attrice diffida con la quale la intimava a non praticare i luoghi oggetto di dissesto nelle more delle verifiche e della eliminazione dello stato di pericolo;
che il nonostante i provvedimenti deliberati e le diffide CP_1 successive, inoltrate per conto dell'attrice, non provvedeva alla eliminazione delle cause di infiltrazione;
che pertanto l'istante si vedeva costretta a promuovere ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc depositato il 5.5.2015 (r.g.n.11360/2015), definito con provvedimento del 11.11.2015 con il quale il Tribunale ordinava al convenuto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino dei solai e CP_1 messa in sicurezza dell'immobile; che, successivamente, a causa della protratta inerzia del l'attrice promuoveva azione ex art. 612 c.p.c. per obbligo CP_1 di fare, all'esito della quale con ordinanza del 21.04.2016 il Tribunale disponeva l'esecuzione delle opere a mezzo intervento dell' Ufficiale Giudiziario, con nomina di un tecnico per la direzione dei lavori e dell'impresa incaricata alla esecuzione delle opere;
che nel corso della procedura esecutiva tali lavori venivano poi appaltati direttamente dal ma poco dopo venivano CP_1 temporaneamente sospesi dall'impresa appaltatrice a causa di omessi pagamenti da parte del committente condominio;
che, una volta ripresi, i lavori venivano ultimati nel dicembre 2017 consentendo a parte attrice di poter rientrare nel proprio appartamento soltanto nei primi mesi del 2018, dopo oltre tre anni dal repentino e forzoso abbandono. Per tale motivo agiva nel presente giudizio affinché riconosciuta la responsabilità esclusiva del nella produzione CP_1 del sinistro di cui in atto lo stesso venisse condannato al pagamento di tutti i danni da essa subiti patrimoniali e morali, diretti ed indiretti, che quantificava nella complessiva somma di € 180.000,00 o in quella diversa somma accertata e quantificata in corso di causa rientrante nella competenza del giudice adito.
Si costituiva in giudizio il , che nel Controparte_3 merito rilevava l'infondatezza della domanda in ordine alla sua responsabilità rappresentando che la parte di lastrico solare di proprietà dell'attrice era stata oggetto di interventi nel corso del tempo, che ne avevano alterato l'uso con compromissione dello stesso, ragion per cui, le infiltrazioni rilevate nel suo appartamento erano ascrivibili a sua esclusiva colpa. Nelle sue difese contestava pag. 3/8 gli esiti del giudizio cautelare instando per un nuovo accertamento delle reali responsabilità . Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria ammessa, mediante prove testimoniali ed interrogatorio formale dell'attrice, rigettata la richiesta di CTU, formulata dal convenuto condominio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, veniva trattenuta per la sua decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Nel MERITO la domanda appare meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione.
In punto di qualificazione della domanda il Tribunale osserva che l''azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., che attribuisce la responsabilità del danno cagionato dalle cose a colui che ha il potere di vigilanza e controllo, anche di mero fatto, sulla res. Si tratta, quindi, di una responsabilità addebitata su base oggettiva, che prescinde dall'indagine e/o dall'accertamento del profilo colposo, diversamente da quanto richiesto per la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Con ciò si intende che il custode della cosa produttiva di danno è tenuto al risarcimento anche qualora,
a suo carico, non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). Ne consegue che la presunzione di responsabilità può vincersi per il custode solo in caso di dimostrazione del caso fortuito, per il quale non è sufficiente la colpa del danneggiato, valevole soltanto a limitare il quantum del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'azione oggi proposta è successiva ad un procedimento cautelare ex art. 700 cpc nel quale veniva dichiarata la responsabilità del atteso che veniva CP_1 accertato che il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice era stato causato da un difetto del manto impermeabile del sovrastante terrazzo la cui manutenzione incombeva sul trattandosi di un manufatto che assolverebbe la CP_1 funzione di protezione e copertura della sottostante verticale del fabbricato. Il
Tribunale, pertanto, con provvedimento dell'11 novembre 2015, in accoglimento dell'azione cautelare ordinava al condominio di eseguire le opere di cui al computo metrico del CTU nominato con ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1126 CC, per due terzi al condominio e per un terzo alla ricorrente quale pag. 4/8 proprietaria esclusiva del lastrico solare. L'ordinanza cautelare richiamata non veniva impugnata nei termini di legge. La stessa, quindi, pur non costituendo titolo esecutivo è divenuta definitiva in virtù dell'acquiescenza prestata dal condominio che ne ha tacitamente accettato il contenuto rinunciando a far valere le sue ragioni di contrasto al provvedimento reso ex art. 329 cpc.
Nel caso che ci riguarda il provvedimento adottato in fase cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c, sebbene in seguito ad intervento del Tribunale richiesto con ricorso ex art. 612 cpc, stante l'inerzia del convenuto è stato dallo stesso CP_1 eseguito e le opere necessarie alla eliminazione del fenomeno infiltrativo sono state attuate e concluse nel dicembre 2017.
Ciò premesso non possono essere rimesse in discussione, nel presente provvedimento origini, cause e responsabilità delle infiltrazioni lamentate dall'attrice già oggetto di accertamento nella fase cautelare divenuta definitiva per acquiescenza del che non ha interposto impugnativa. Il presente CP_1 giudizio è, diversamente, volto ad accertare il danno subito dall'attrice in considerazione della perdita del godimento della sua abitazione di residenza a causa del comportamento inerte del che ha determinato la necessità CP_1 di una sistemazione alternativa, per essa ed il suo nucleo familiare, dal mese di novembre del 2014 al mese di dicembre 2017, allorquando sono stati conclusi i lavori di spettanza del con eliminazione delle cause delle infiltrazioni. CP_1
Ciò precisato il risarcimento del danno per infiltrazioni comprende non solo il danno diretto ma anche le conseguenze economiche indirette come il disagio per il mancato godimento.
La limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall'altrui fatto dannoso, è infatti suscettibile di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria o di perdite dei frutti della cosa
(lucro cessante), ma anche se la compressione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.
Trattandosi inoltre di “prima casa di abitazione” e dimora familiare, il pregiudizio che ne discende si riflette su valori fondamentali della persona umana, costituzionalmente riconosciuti.
Sul punto la Cassazione di recente, in ipotesi come quella che ci riguarda, al fine di evitare situazioni ingiustificatamente gravose o speculative, abbandonando pag. 5/8 l'orientamento di maggior favore per il danneggiato che vedeva nel danno sofferto dal proprietario una ipotesi di danno in re ipsa, con conseguente facilitazione dell'onere probatorio del danneggiato, con Sentenza n. 31233/2018 ha fissato il seguente principio, al quale questo Tribunale aderisce, in base al quale: “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo”. Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova del disagio subito dall'attrice e del conseguente pregiudizio economico sopportato nei termini di seguito specificati. Di contro alcuna prova contraria è stata fornita dal volta a sconfessare la sua responsabilità CP_1 oggettiva per il danno da omessa custodia accertato.
Tanto premesso la domanda può essere accolta con riferimento al danno subito con esclusivo riferimento al pregiudizio economico derivato dalla necessità di trasferire la residenza in altro immobile dal mese di novembre 2014, in conseguenza della diffida dei VV.FF, intervenuti a constatare la caduta di pezzi di solaio interessanti la camera da letto ed il salone dell'attrice, al mese di dicembre del 2017, allorquando venivano terminati i lavori e la stessa rientrava nella disponibilità dell'immobile nonché del prezzo corrisposto per il deposito e custodia di beni e masserizie in esso contenuti per il periodo sopra indicato, tutti ampiamente documentati. Deve essere invece escluso il risarcimento richiesto per la sistemazione delle anziane conviventi: Del Giudice e Del Giudice Pt_1 Pt_3 presso apposita struttura poiché non è stata dimostrata la necessità di tale spesa.
Del resto, come dalla stessa attrice dichiarato la sig.ra , solo per Parte_2 un periodo limitato veniva ricoverata in una struttura per anziani e comunque nel mese di novembre 2017 entrambe facevano rientro a casa. In ogni caso tale spesa non è ricollegabile al danno lamentato ed al mancato godimento dell'immobile.
Pertanto, devono riconoscersi a titolo di risarcimento le seguenti somme:
€ 55.800,00 (pari ad € 1.550,00 x 36 mesi -da gennaio 2015 a dicembre 2017) per canone di locazione corrisposto per il fitto dell'immobile di via Bonito in virtù pag. 6/8 di contratto di locazione del 18 dicembre 2014, registrato in data 19 dicembre
2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al dicembre 2017 data di ultimazione dei lavori e rientro dell'immobile nella disponibilità dell'attrice; ed € 11.000,00 per spese di Deposito e immagazzinaggio mobilio e masserizie presso ditta
NZ ( come da allegate fatture n. 370 del 09/04/2015 di € 73,20 (spese facchinaggio): n. 372 del 09/04/2015 di € 1.982,50 ( spese magazzinaggio gen./ giu.2015); n.698 del 13/09/2016 di € 2.909,70 ( spese magazzinaggio fino sett.2016); n. 864 del 20.10.2016 di € 490,40 (spese magazz. chiusura anno
2016); n. 20 del 20.01.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio I trim. 2017); n.
274 del 12.04.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio II trim. 2017);n. 594 del
31.07.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio III trim. 2017); n. 874 del
20.10.2017 di € 924,15 ( spese magazzinaggio IV trim.2017); n. 59 del
16.01.2018 di € 924,15 ( spese magazzinaggio I trim. 2017) e n.275 del
05.04.2018 di € 924,15 ( spese magazzinaggio II trim..2018)) Nulla per spese di trasloco in mancanza di prova del costo sostenuto e nulla per le spese di degenza nella struttura anziani per i motivi di cui sopra.
Non può essere accolta, invece, la richiesta di risarcimento del danno morale inteso quale situazione di pregiudizio interiore, sofferenza o angoscia che una persona subisce a causa di un illecito o di un evento lesivo, causando un turbamento dello stato d'animo e un danno alla dignità o all'integrità psichica della persona. Rientra nel danno non patrimoniale e può consistere in dolore, depressione o ansia, e per ottenerne il risarcimento è necessario dimostrare il danno subito e il nesso causale con l'evento lesivo, spesso basandosi anche su prove presuntive.
In definitiva il danno morale, come ogni danno non patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa. Nel caso di specie l'attrice non ha fornito alcuna prova al riguardo nemmeno volta a rilievi di carattere presuntivo limitandosi a semplici asserzioni al riguardo..
In definitiva il risarcimento riconosciuto in danno del convenuto è pari a CP_1 complessivi € 66.800,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 e del valore della causa che si determina in base al decisum, e dell'attività svolta. pag. 7/8
PQM
Il G.O.P. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t, al Controparte_4 pagamento in favore dell'istante della somma di € 66.800,00. oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna il in persona Controparte_4 dell'amm.re legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 27, 00 per spese Parte_4 accertate, nulla per contributo unificato in mancanza di prova del versamento dovuto, ed € 7.616,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e
Iva se dovuta, con attribuzione all'avv. Stefano Maione antistatario per dichiarato anticipo.
Napoli 26 agosto 2025 Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
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