TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1308 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DAL MONICO CHIARA
e
GALLO GIAMPIERO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato DAL MONICO CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con prevalente Persona_1 convivenza della stessa con la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, un pomeriggio a settimana, il giovedì, e un fine settimana a settimane alternate, dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera o al lunedì mattina, cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
pagina 1 di 3 comprendendosi un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, previo accordo con la madre sul periodo, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno. Le parti concordano, per i primi due anni e salvo diverso accordo, di suddividere i 15 giorni estivi con il papà in due distinti periodi per rendere graduale il cambiamento per Per_1
2) disporre che versi mensilmente alla signora a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, la somma di €1.200,00 a titolo di concorso al mantenimento, quota scolastica e per le attività sportive di nuoto sincronizzato, sci e tennis della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
la somma sarà rivalutata annualmente secondo indici Istat. Tale contributo verrà versato a far data dal mese di aprile 2025, mentre per i mesi di febbraio 2025 e marzo 2025 il sig. verserà la somma di €700 mensili a titolo di contributo al Per_1 mantenimento di nonché il 50% delle spese sportive e mediche. Per_1
3) Entrambi i genitori concorreranno invece al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ad eventuali viaggi studio / gite scolastiche con pernotto / spese mediche non coperte dal SSN/ corsi sportivi espressamente concordati tra i genitori per la cui individuazione e gestione si riportano al protocollo del
Tribunale di Vicenza.
4) L'eventuale assegno unico per la figlia a carico sarà percepito dalla signora al 100%, senza Pt_1 necessità di ulteriore consenso del sig. , che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove Per_1 richiesto.
5) Il sig. provvederà all'integrale pagamento delle rate del mobilio che si concluderà con l'ultimo
Per_1 versamento a saldo nel mese di marzo 2025 e per il quale le parti nulla avranno più a pretendere reciprocamente. In ragione di tale impegno economico il sig. inizierà a versare il contributo di cui
Per_1 al punto 2 pari ad €1200 mensili per il mantenimento di a partire dal mese di aprile 2025, mentre
Per_1 per i mesi di febbraio 2025 e marzo 2025 il sig. verserà la somma di €700 mensili a titolo di
Per_1 contributo al mantenimento di nonché il 50% delle spese sportive e mediche, come sopra
Per_1 indicato.
6) Le parti si impegnano altresì ad occuparsi del cane di famiglia che rimarrà prevalentemente Per_2 presso l'abitazione della signora dandosi reciproco sostegno nella gestione dello stesso, come Pt_1 in caso di viaggi programmati e alimentazione.
7) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore Per_1
8) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per pagina 2 di 3 l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il Per_1
13/9/2014.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato Persona_1 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1308 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DAL MONICO CHIARA
e
GALLO GIAMPIERO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato DAL MONICO CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con prevalente Persona_1 convivenza della stessa con la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, un pomeriggio a settimana, il giovedì, e un fine settimana a settimane alternate, dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera o al lunedì mattina, cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
pagina 1 di 3 comprendendosi un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, previo accordo con la madre sul periodo, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno. Le parti concordano, per i primi due anni e salvo diverso accordo, di suddividere i 15 giorni estivi con il papà in due distinti periodi per rendere graduale il cambiamento per Per_1
2) disporre che versi mensilmente alla signora a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, la somma di €1.200,00 a titolo di concorso al mantenimento, quota scolastica e per le attività sportive di nuoto sincronizzato, sci e tennis della figlia entro il giorno 10 di ogni mese, fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
la somma sarà rivalutata annualmente secondo indici Istat. Tale contributo verrà versato a far data dal mese di aprile 2025, mentre per i mesi di febbraio 2025 e marzo 2025 il sig. verserà la somma di €700 mensili a titolo di contributo al Per_1 mantenimento di nonché il 50% delle spese sportive e mediche. Per_1
3) Entrambi i genitori concorreranno invece al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ad eventuali viaggi studio / gite scolastiche con pernotto / spese mediche non coperte dal SSN/ corsi sportivi espressamente concordati tra i genitori per la cui individuazione e gestione si riportano al protocollo del
Tribunale di Vicenza.
4) L'eventuale assegno unico per la figlia a carico sarà percepito dalla signora al 100%, senza Pt_1 necessità di ulteriore consenso del sig. , che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo ove Per_1 richiesto.
5) Il sig. provvederà all'integrale pagamento delle rate del mobilio che si concluderà con l'ultimo
Per_1 versamento a saldo nel mese di marzo 2025 e per il quale le parti nulla avranno più a pretendere reciprocamente. In ragione di tale impegno economico il sig. inizierà a versare il contributo di cui
Per_1 al punto 2 pari ad €1200 mensili per il mantenimento di a partire dal mese di aprile 2025, mentre
Per_1 per i mesi di febbraio 2025 e marzo 2025 il sig. verserà la somma di €700 mensili a titolo di
Per_1 contributo al mantenimento di nonché il 50% delle spese sportive e mediche, come sopra
Per_1 indicato.
6) Le parti si impegnano altresì ad occuparsi del cane di famiglia che rimarrà prevalentemente Per_2 presso l'abitazione della signora dandosi reciproco sostegno nella gestione dello stesso, come Pt_1 in caso di viaggi programmati e alimentazione.
7) Le parti si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per la figlia minore Per_1
8) spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per pagina 2 di 3 l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il Per_1
13/9/2014.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato Persona_1 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello pagina 3 di 3