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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2603 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Costanzo D'Amelio Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-parte convenuta in opposizione- nonché
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in giudizio a mezzo della procuratrice speciale, (C.F. Controparte_3
e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con P.IVA_3 P.IVA_1
l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
-parte intervenuta-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 7 - PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare e provvedere come appresso: In via istruttoria: - previa revoca dell'ordinanza del 26/04/2024, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di parte attrice opponente, siccome rilevanti ed assolutamente necessari ai fini del decidere, nonché tempestivamente formulati “a prova contraria” rispetto alle deduzioni ed ai mezzi istruttori avversari, tenuto conto che l'onere della prova degli elementi costitutivi del credito azionato grava in via esclusiva sulla controparte. Nel merito: 1) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, perché emesso in mancanza delle condizioni di Legge, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
2) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa
Silvia Codispoti, per insussistenza del credito azionato dalla ricorrente in via monitoria, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
3) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n.
695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di
Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, non essendo il credito azionato in via monitoria né certo, né liquido, né esigibile, per i motivi indicati in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della convenuta opposta in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per le circostanze e ragioni tutte indicate nel motivo sub 1) riportato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla opposta, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa del predetto atto;
5) accertare e dichiarare la invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, nonché l'estinzione ex art. 1957 c.c., e quindi l'inefficacia della fideiussione prestata dal sig. per cui è causa, per le Parte_1 circostanze e ragioni tutte indicate nel motivo sub 5) riportato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente fideiussore alla opposta, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa del predetto atto;
6) accertare e dichiarare che il credito ex adverso azionato in via monitoria, è inesistente, e comunque infondato e indimostrato, sia nell'an che nel quantum, e quindi accertare e dichiarare infondata la domanda di pagamento formulata da controparte in via monitoria, ovvero in subordine ridurre la misura del quantum eventualmente dovuto dall'opponente alla opposta, previa riconduzione dello stesso alla giusta misura, il tutto per le ragioni meglio
pagina 2 di 7 descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
In via subordinata: 7) nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito nei confronti dell'opponente dalla convenuta opposta, ridurre drasticamente la misura degli importi dovuti dal deducente, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
Sempre ed in ogni caso: 8) con vittoria di spese e competenze professionali di lite.” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data
18.03.2025);
- PER PARTE INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di euro 38.638,59, oltre interessi di mora da calcolarsi Controparte_2 al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento
(“da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 1.701,00 per la fase di studio;
ii) euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
iv) euro 2.905,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 7.616,00, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali, come previsto dal D.M. 147/2022.” (cfr. note conclusive depositate telematicamente in data
28.02.2025)
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
opponendo il decreto ingiuntivo n. 695/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data Controparte_1
10.08.2023 per euro 38.638,59, oltre interessi e spese (R.G. n. 1880/2023), nei confronti di Pt_2
nonché dell'opponente stesso, in qualità di fideiussori della società
[...] Parte_3 [...]
Controparte_4
. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
[...]
pagina 3 di 7 - la carenza di legittimazione e titolarità attiva in capo non avendo Controparte_1
l'ingiungente fornito alcuna prova dell'inclusione del credito del sig. fra quelli oggetto Pt_1 delle plurime cessioni dedotte dalla controparte a fondamento dell'ingiunzione;
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, in difetto di prova del titolo negoziale.
I-2. pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in giudizio e Controparte_1
e va dunque dichiarata contumace.
I-3. Con comparsa depositata telematicamente in data 18.01.2024 è intervenuta ai sensi dell'art. 111
c.p.c. a mezzo della procuratrice speciale, Controparte_2 Controparte_3 allegando l'intervenuta cessione ex art. 58 T.U.B. con nel cui ambito è stato Controparte_1 ricompreso anche il credito oggetto di causa, invocando il rigetto della spiegata opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 38.638,59, oltre interessi, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ed estromissione della convenuta Controparte_1
I-4. Con ordinanza del 02.05.2024, il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto e ha accertato l'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e 5- bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La causa, pertanto, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19.03.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
II-6. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022,
n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n.
19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre
è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
pagina 4 di 7 II-7. In via generale, dunque, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione
(di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è
a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-8. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche conduce all'accoglimento della spiegata opposizione, in assenza di prova dei singoli passaggi che hanno condotto all'asserito acquisto della titolarità del credito da parte dell'opposta e, successivamente, dell'intervenuta.
II-8.1. Più nel dettaglio, a fronte delle plurime contestazioni sollevate sul punto da parte opponente, né né hanno fornito prova: Controparte_1 Controparte_2
- del titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale, Controparte_1 atteso che il contratto depositato in atti (doc. 3 fasc. monitorio) afferisce al rapporto di conto corrente n. 1000/00002423 accesso da presso Banca dell'Adriatico e non Controparte_5 al rapporto n. 40344/1000/00001260 acceso presso Intesa San Paolo, il cui saldo di euro -
38.638,59 è stato azionato in via monitoria;
circostanza evincibile dall'estratto del 25.09.2021, ove si fa espressamente riferimento al “Rapporto Originario 40344/1000/00001260” (doc. 7 fasc. monitorio);
- dell'asserito cambio di numerazione del contratto di conto corrente n. 1000/00002423 nel rapporto n. 40344/1000/00001260 in sede di fusione tra e Controparte_6 [...]
Controparte_7
- dell'inclusione del credito di cui al rapporto di conto corrente n. 40344/1000/00001260 nell'ambito della prima cessione in blocco tra Intesa San Paolo e Controparte_8 nonché delle successive cessioni allegate (cessione n. 1 del 25.06.2021, da Controparte_7
a cfr. all. 10 fasc. intervenuta;
cessione n. 2 del 10.06.2022, da
[...] Controparte_8
a cfr. all. 12 fasc. intervenuta;
cessione Controparte_8 Controparte_1
n. 3 del 21.06.2023 da a . Controparte_1 Controparte_2
Né, a tal fine, contrariamente a quanto dedotto dall'intervenuta, sulla scorta delle eccezioni di controparte in ordine all'inclusione del credito nelle operazioni di cessione, può ritenersi sufficiente la produzione dell'avviso in G.U., in assenza di indicazioni sufficientemente precise che consentano di pagina 5 di 7 ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. all. 4, 10 e 12 fasc. intervenuta).
Com'è noto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
695/2023 emesso dall'intestato Tribunale e pubblicato in data 10.08.2023 (R.G. n. 1880/2023).
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2603/2023 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 con l'intervento di a mezzo della procuratrice speciale, CP_1 Controparte_2 [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_3
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
3) REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 695/2023 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale e pubblicato in data 10.08.2023 (R.G. n. 1880/2023), già munito di esecuzione provvisoria con ordinanza del 26.04.2024;
4) CONDANNA l'opposta contumace e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per Parte_1 compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 1° aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2603 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. Costanzo D'Amelio Parte_1 C.F._1
-parte attrice in opposizione-
e
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-parte convenuta in opposizione- nonché
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in giudizio a mezzo della procuratrice speciale, (C.F. Controparte_3
e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con P.IVA_3 P.IVA_1
l'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
-parte intervenuta-
***
OGGETTO: Pagamento di somma di danaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 7 - PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare e provvedere come appresso: In via istruttoria: - previa revoca dell'ordinanza del 26/04/2024, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di parte attrice opponente, siccome rilevanti ed assolutamente necessari ai fini del decidere, nonché tempestivamente formulati “a prova contraria” rispetto alle deduzioni ed ai mezzi istruttori avversari, tenuto conto che l'onere della prova degli elementi costitutivi del credito azionato grava in via esclusiva sulla controparte. Nel merito: 1) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, perché emesso in mancanza delle condizioni di Legge, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
2) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa
Silvia Codispoti, per insussistenza del credito azionato dalla ricorrente in via monitoria, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
3) revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n.
695/2023 del 10/08/2023, emesso nel procedimento civile n. 1880/2023 R.G., dal Tribunale Civile di
Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Codispoti, non essendo il credito azionato in via monitoria né certo, né liquido, né esigibile, per i motivi indicati in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della convenuta opposta in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per le circostanze e ragioni tutte indicate nel motivo sub 1) riportato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla opposta, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa del predetto atto;
5) accertare e dichiarare la invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, nonché l'estinzione ex art. 1957 c.c., e quindi l'inefficacia della fideiussione prestata dal sig. per cui è causa, per le Parte_1 circostanze e ragioni tutte indicate nel motivo sub 5) riportato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente fideiussore alla opposta, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa del predetto atto;
6) accertare e dichiarare che il credito ex adverso azionato in via monitoria, è inesistente, e comunque infondato e indimostrato, sia nell'an che nel quantum, e quindi accertare e dichiarare infondata la domanda di pagamento formulata da controparte in via monitoria, ovvero in subordine ridurre la misura del quantum eventualmente dovuto dall'opponente alla opposta, previa riconduzione dello stesso alla giusta misura, il tutto per le ragioni meglio
pagina 2 di 7 descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
In via subordinata: 7) nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito nei confronti dell'opponente dalla convenuta opposta, ridurre drasticamente la misura degli importi dovuti dal deducente, il tutto per le ragioni meglio descritte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
Sempre ed in ogni caso: 8) con vittoria di spese e competenze professionali di lite.” (cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data
18.03.2025);
- PER PARTE INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di euro 38.638,59, oltre interessi di mora da calcolarsi Controparte_2 al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento
(“da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 1.701,00 per la fase di studio;
ii) euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
iv) euro 2.905,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 7.616,00, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali, come previsto dal D.M. 147/2022.” (cfr. note conclusive depositate telematicamente in data
28.02.2025)
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
opponendo il decreto ingiuntivo n. 695/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data Controparte_1
10.08.2023 per euro 38.638,59, oltre interessi e spese (R.G. n. 1880/2023), nei confronti di Pt_2
nonché dell'opponente stesso, in qualità di fideiussori della società
[...] Parte_3 [...]
Controparte_4
. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
[...]
pagina 3 di 7 - la carenza di legittimazione e titolarità attiva in capo non avendo Controparte_1
l'ingiungente fornito alcuna prova dell'inclusione del credito del sig. fra quelli oggetto Pt_1 delle plurime cessioni dedotte dalla controparte a fondamento dell'ingiunzione;
- in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, in difetto di prova del titolo negoziale.
I-2. pur destinataria di rituale vocatio in ius, non si è costituita in giudizio e Controparte_1
e va dunque dichiarata contumace.
I-3. Con comparsa depositata telematicamente in data 18.01.2024 è intervenuta ai sensi dell'art. 111
c.p.c. a mezzo della procuratrice speciale, Controparte_2 Controparte_3 allegando l'intervenuta cessione ex art. 58 T.U.B. con nel cui ambito è stato Controparte_1 ricompreso anche il credito oggetto di causa, invocando il rigetto della spiegata opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di euro 38.638,59, oltre interessi, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. ed estromissione della convenuta Controparte_1
I-4. Con ordinanza del 02.05.2024, il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto e ha accertato l'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e 5- bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La causa, pertanto, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19.03.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
II-6. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022,
n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n.
19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre
è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
pagina 4 di 7 II-7. In via generale, dunque, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione
(di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è
a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-8. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche conduce all'accoglimento della spiegata opposizione, in assenza di prova dei singoli passaggi che hanno condotto all'asserito acquisto della titolarità del credito da parte dell'opposta e, successivamente, dell'intervenuta.
II-8.1. Più nel dettaglio, a fronte delle plurime contestazioni sollevate sul punto da parte opponente, né né hanno fornito prova: Controparte_1 Controparte_2
- del titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale, Controparte_1 atteso che il contratto depositato in atti (doc. 3 fasc. monitorio) afferisce al rapporto di conto corrente n. 1000/00002423 accesso da presso Banca dell'Adriatico e non Controparte_5 al rapporto n. 40344/1000/00001260 acceso presso Intesa San Paolo, il cui saldo di euro -
38.638,59 è stato azionato in via monitoria;
circostanza evincibile dall'estratto del 25.09.2021, ove si fa espressamente riferimento al “Rapporto Originario 40344/1000/00001260” (doc. 7 fasc. monitorio);
- dell'asserito cambio di numerazione del contratto di conto corrente n. 1000/00002423 nel rapporto n. 40344/1000/00001260 in sede di fusione tra e Controparte_6 [...]
Controparte_7
- dell'inclusione del credito di cui al rapporto di conto corrente n. 40344/1000/00001260 nell'ambito della prima cessione in blocco tra Intesa San Paolo e Controparte_8 nonché delle successive cessioni allegate (cessione n. 1 del 25.06.2021, da Controparte_7
a cfr. all. 10 fasc. intervenuta;
cessione n. 2 del 10.06.2022, da
[...] Controparte_8
a cfr. all. 12 fasc. intervenuta;
cessione Controparte_8 Controparte_1
n. 3 del 21.06.2023 da a . Controparte_1 Controparte_2
Né, a tal fine, contrariamente a quanto dedotto dall'intervenuta, sulla scorta delle eccezioni di controparte in ordine all'inclusione del credito nelle operazioni di cessione, può ritenersi sufficiente la produzione dell'avviso in G.U., in assenza di indicazioni sufficientemente precise che consentano di pagina 5 di 7 ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. all. 4, 10 e 12 fasc. intervenuta).
Com'è noto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha offerto una compiuta ricostruzione degli oneri allegatori e dimostrativi in presenza delle eccezioni mosse dai debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti, ricostruzione cui in questa sede si presta adesione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha affermato che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
695/2023 emesso dall'intestato Tribunale e pubblicato in data 10.08.2023 (R.G. n. 1880/2023).
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2603/2023 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 con l'intervento di a mezzo della procuratrice speciale, CP_1 Controparte_2 [...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_3
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
3) REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 695/2023 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale e pubblicato in data 10.08.2023 (R.G. n. 1880/2023), già munito di esecuzione provvisoria con ordinanza del 26.04.2024;
4) CONDANNA l'opposta contumace e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per Parte_1 compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 1° aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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