Sentenza 20 aprile 2006
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Integra la condotta del delitto di violenza privata il parcheggio di un'autovettura eseguito intenzionalmente in modo tale da impedire a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16571 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 741
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 027654/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL SA N. IL 22/01/1961;
2) AL OL N. IL 01/01/1969;
avverso SENTENZA del 20/04/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
AL TE è BA PA ricorrono per Cassazione, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza 20.4.2005 della Corte di Appello di Palermo che, investita del gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza 15.1.2004 del giudice del Tribunale di Palermo che li aveva condannati rispettivamente alla pena di Euro 300,00 di multa per il reato di ingiuria ed alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per il reato di violenza privata (pene entrambe sospese) - reati entrambi commessi in persona di TR NI in data 1.6.1999 - ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Quali mezzi di annullamento, i ricorrenti prospettano: 1) erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché difetto, illogicità e contraddittorietà della sentenza, sul rilievo di acritica ed illogica adesione alla narrazione accusatoria della persona offesa, prescelta a fronte di disinteressate testimonianze di segno opposto;
2) erronea applicazione degli artt. 594 e 610 cod. pen., sotto il primo profilo difettando le espressioni pronunciate da BA TE di idoneità lesiva dell'altrui onore, e sotto il secondo profilo riconducendosi il fatto nell'ambito di un mero "battibecco verbale".
Il giudice di merito ha ricostruito in fatto l'episodio nel senso che il BA PA, introdottosi con la propria vettura, in altrui area condominiale, parcheggio il mezzo in modo tale da impedire l'uscita sulla pubblica via all'auto del TR, rifiutando di spostarsi una volta invitato, pretendendo che esso TR dovesse attendere l'arrivo della sorella TE la quale, a sua volta, gli rivolse l'espressione "... a questo la casa gliela hanno regalatala noi ci da fastidio l'esistenza sua e della sua famiglia e che sono dei pazzi"; tale ricostruzione ha fondato sulle "dichiarazioni testimoniali acquisite".
A fronte di tale motivazione, sono evidenti i profili di inammissibilità del primo motivo, che riguarda la sola BA TE;
e, ciò, sia laddove del tutto genericamente assume l'inattendibilità delle dichiarazioni, in quanto contraddittorie ovvero mendaci, della persona offesa, ovvero prospetta, secondo personale riflessione, un diritto del "visitatore", cioè del BA PA, ad una sorta di "precedenza" nei riguardi del condomino, o, infine, oppone che i testi si sarebbero limitati a riferire di "Voci concitate", attestative esse stesse di un litigio verbale cui si è resa compatibile la narrazione di espressioni offensive quale resa dalla persona offesa.
Quanto alla valenza offensiva delle parole pronunciate da BA TE, poi, il ricorso omette palesemente di considerare l'espressione "a noi ci da fastidio l'esistenza sua e della famiglia, sono dei pazzi, chiaramente lesiva dell'altrui patrimonio morale in quanto attributiva al destinatario di una condizione di squilibrio mentale;
e, per concludere sul primo motivo, costituisce mera rilettura del fatto la prospettazione di una reazione del BA PA ad un atto di "prepotenza" del TR.
Quanto al secondo motivo, palesemente privo di pregio è l'assunto che nella BA TE avrebbe fatto difetto l'animus iniuriandi essendo noto che l'ingiuria è reato a dolo generico e l'effettiva intenzione di ledere l'altrui patrimonio morale non è richiesta, salvo che nelle ipotesi - estranee alla fattispecie - nelle quali la carica ingiuriosa delle espressioni dipenda da circostanze di fatto speciali e contingenti.
Destituito di fondamento, poi, è il terzo motivo, con il quale si contesta la configurazione del delitto ex art. 610 cod. pen. si rilievo che, nella specie, avrebbero fatto difetto la violenza fisica ovvero la minaccia.
Vero è, infatti, che nel reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità
del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà (Cass. Sez. 5^, 17.12.2003 Rv. 228063); nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dell'imputato di mantenere il proprio veicolo - già parcheggiato irregolarmente in un'area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere ("condominio a lui estraneo") - in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l'accesso, pretendendo "con evidente protervia ed arroganza" che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la "discesa" della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista.
Al rigetto dei ricorsi consegue la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 20 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006