Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
Il giudice d'appello cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti già coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, ne' può sottrarsi alla decisione affermando che la precedente sentenza, in quanto emessa a seguito di patteggiamento, sarebbe inidonea a consentire l'accertamento del nesso di continuazione fra i diversi fatti, ma deve provvedere sulla richiesta, atteso che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre, in concreto, di elementi diversi o più perspicui di quelli già noti al giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2001, n. 6843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6843 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 111
3. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 30813/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Fernando Crastolla, di RU PI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.5.2000 della Corte d'appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione e la conferma nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Lecce con sentenza 26.5.2000 confermava la sentenza 16.3.1998 del Tribunale di Brindisi di condanna di RU PI alla pena di anni 9 e mesi 9 di reclusione e lire 11.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90. Il RU era stato accusato, unitamente a RI NT, nel corso delle indagini preliminari da numerose persone (RO UA, LI RL, EL TO, GA AR) di aver loro fornito in più occasioni sostanze stupefacenti. Le stesse persone negavano in dibattimento l'acquisto di stupefacente dall'attuale imputato e dal RI, che neppure conoscevano (pur avendoli in precedenza riconosciuti in fotografia).
La sentenza, in adesione a quanto affermato dal giudice di primo grado, ritiene che la "ritrattazione" sia dovuta alla condizione di paura verso gli imputati fa riferimento al criterio dettato dall'art.500, c. 5, c.p.p. per valorizzare le primitive dichiarazioni dei testimoni. Esclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e la continuazione con i fatti oggetto di altra decisione pronunciata ex art. 444 c.p.p. in quanto la stessa non fa menzione specifica dei fatti e non consente la valutazione dell'unicità del disegno criminoso (eventualmente da accertarsi dal giudice dell'esecuzione).
Ricorre la difesa del RU per violazione di legge e mancanza di motivazione, assumendo che da nessun atto risulta l'intimidazione dei testimoni da parte dell'imputato; che il diniego delle attenuanti generiche è immotivato;
che è incongruo rimettere al giudice dell'esecuzione la valutazione dell'unicità del disegno criminoso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'impugnata sentenza argomenta in modo logico e corretto in ordine al mutamento di versione da parte degli acquirenti-accusatori nel trapasso tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale. In particolare evidenzia come le accuse non fossero generiche, ma corredate da adeguati riscontri, e che le ritrattazioni apparissero in qualche modo concordate e dettate non da espresse minacce da parte dell'imputato, bensì da situazioni liberamente apprezzabili dal giudice di merito, purché sorrette (come in concreto si è verificato) da una motivazione esente da vizi logici. Diverso è a dirsi per quanto concerne il diniego della continuazione con altro analogo fatto commesso in epoca recente per cui lo stesso imputato è stato condannato. Il giudice della cognizione non può., infatti, sottrarsi al compito stabilito dalla legge, di valutare il complesso delle circostanze di fatto sottoposte al suo esame. In particolare non può affermare che una precedente sentenza, sol perché- emessa ex art. 444 c.p.p., non è idonea a consentire l'accertamento del nesso della continuazione fra i diversi fatti oggetto del presente e del passato giudizio. Il rimettere al giudice della esecuzione ex art. 671 c.p.p. la valutazione della sussistenza o meno della continuazione realizza nella sostanza un non liquet, precluso al giudice investito della cognizione del processo: un giudice dell'esecuzione, peraltro, che non può disporre in concreto di elementi diversi o più perspicui di quelli già noti al giudice di cognizione.
Si deve affermare in linea di principio che il giudice della cognizione, cui è richiesta espressamente l'applicazione dell'istituto della continuazione con un fatto in ordine al quale è già intervenuto il giudicato, non può ignorare detta richiesta, nè, può rimettere ad altro organo (il giudice dell'esecuzione) un giudizio che in condizione di formulare sulla base degli atti sottoposti al suo esame. Infatti, di quali elementi ulteriori potrà fruire il giudice dell'esecuzione rispetto a quello della cognizione?
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice del rinvio decida, allo stato degli atti, la sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso, quale invocata dalla difesa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001