Sentenza 26 settembre 2005
Massime • 1
In tema di patteggiamento in appello, vi è il diritto della parte di denunciare e il dovere del giudice di rilevare le nullità assolute concernenti il rito e le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. (La Corte ha osservato a tale ultimo riguardo che in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2005, n. 38386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38386 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/09/2005
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1810
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 014140/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CA LE, N. IL 21/05/1946;
2) NO ET, N. IL 21/04/1929;
3) DE CA TI, N. IL 27/11/1973;
avverso SENTENZA del 01/12/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. A. Galasso, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi.
OSSERVA
Quanto segue:
La Corte di appello di Napoli, con sentenza 1.12.2003, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado, ha: applicato a De LU AS la pena concordata ex comma 4^ art. 599 c.p.p., con riferimento ai reati sub A (bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento alla BDM CATERING SERVICE srl, della quale il predetto era responsabile legale) e B (bancarotta fraudolenta documentale) ed ha assolto De LU AN ed LA ET dal reato sub B, confermando nel resto. Ricorrono per cassazione i difensori dei tre imputati.
Ricorsi De LU AS e AN (avv. Stravino).
Per AS lamenta che la Corte di merito si è limitata a recepire l'accordo tra le parti, negando, con vuota formula di stile, la sussistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Trattarsi, in realtà, di finanziamenti all'interno del medesimo gruppo aziendale, operazioni certamente non connotate da volontà di arrecare danno ai creditori o di trarre ingiusto profitto. Per AN lamenta che i giudici di merito non hanno condotto alcun accertamento in ordine alla sua effettiva consapevolezza di partecipare ad operazioni distrattile, atteso che ella, semplice amministratrice di diritto, non aveva alcun potere in una società amministrata dal genitore con modalità patriarcali (come si esprime la stessa Corte territoriale). In motivazione non vi è traccia di alcuna argomentazione che fondi l'ipotesi che l'imputata avesse una qualche autonomia nell'esercitare un effettivo controllo sull'operato del padre.
Ricorso LA l'avv. Tuccillo).
Deduce: 1) violazione dell'art. 584 c.p.p. in relazione all'ordinanza 1.12.2003 (con conseguente nullità della sentenza di secondo grado). L'appello proposto dai coimputati non fu notificato all'LA ed erra la Corte napoletana nel ritenere l'irrilevanza di tale fatto, osservando (senza alcuna attinenza al merito del problema) che nulla aveva osservato al proposito il PG. È interesse dell'appellante essere informato circa le deduzione degli altri impugnanti, per potere, cognita causa, articolare la sua strategia difensiva. LA è giunto al dibattimento di secondo grado credendo di essere l'unico appellante e quando ormai i termini per la proposizione di motivi aggiunti erano ormai scaduti. La Corte di Cassazione, quindi, vorrà disporre la remissione in termini, annullando la impugnata sentenza;
2) nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 444 c.p.p., come riformulato dalla legge 1340/03. ferendo alla richiesta difensiva, la Corte di appello aveva sospeso e rinviato il processo (ai sensi dell'art. 5 della predetta legge). Il PG aveva però espresso parere contrario (ma non si comprende se da intendere come mancato consenso in ordine alla misura della pena proposta ovvero con riferimento alla applicabilità della normativa sopravvenuta). La Corte di Cassazione quindi vorrà applicare la pena a suo tempo richiesta di anni uno, mesi quattro di reclusione, oltre benefici;
3) carenze motivazionali in ordine all'elemento psicologico del reato sub A, atteso che la Corte territoriale si limita ad esporre in sentenza la condotta dell'LA, quasi fosse concepibile una sorta di dolus in re ipsa. Il ricorso di De LU AS è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero il predetto, come premesso, ha rinunziato in appello a tutti i motivi di impugnazione, tranne quello sul trattamento sanzionatorio, che ha concordato, ex comma 4^ art. 599 c.p.p.. Ebbene è ius receptum che, nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599 4^ comma c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per Cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato, comportando la intervenuta rinuncia la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato. Conseguentemente, in ipotesi di riproposizione con ricorso per Cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, potendo soltanto essere denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p., che peraltro, se non ravvisate, come nel caso in esame, dal giudice di appello, non richiedono una motivazione in negativo (Cass. Sez. 4^, 28 maggio 1997, n. 5319, Molino ed altri). Il ricorso di De LU AN è infondato e merita di essere rigettato.
Sostiene l'impugnante che i giudici di merito non avrebbero condotto accertamento alcuno sulla effettiva consapevolezza di costei di partecipare alla distrazione di beni sociali. In realtà, come posto in evidenza nella sentenza impugnata, la suddetta era legale responsabile delle società GAT e BIT, nei cui confronti furono emessi, da parte della società fallita BDM, assegni bancari. Attraverso tale meccanismo fu realizzato il depauperamento della srl. Orbene, per quanto (a tutto voler concedere) possa ritenersi che AN fosse in condizione di soggezione psicologica nei confronti del padre, tale circostanza di per sè non comporta che - date le modalità della spoliazione - la stessa non si sia resa perfettamente conto del senso e delle finalità di tali trasferimenti di liquidità, anche perché, come chiarito in motivazione, essi furono senza contropartita e senza restituzione. Il ruolo minore (o, se si vuole, strumentale) assunto dalla donna, per altro, è stato correttamente considerato dalla Corte territoriale per la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio, che, non a caso, per AN è stato più lieve che per AS.
Manifestamente infondato (e quindi inammissibile) è poi anche il ricorso dell'LA, atteso che;
a) l'omessa notifica dell'atto di impugnazione non da luogo a nullità, ma comporta semplicemente la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale (o di ricorso per saltum), mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte (ASN 199900038-RV 212339); ebbene nel caso in esame l'LA propose appello in via principale e non incidentale, b) la normativa transitoria di cui all'art. 5 della legge 1340/03 è dettata esclusivamente per i giudizi di primo grado e dunque non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione (S.U. sent. n. 47289 del 2003, ric. Petrella, RV 226073); c) quanto all'elemento psicologico, la sentenza impugnata chiarisce (pag. 4) per quale motivo i giudicanti hanno ritenuto che questo imputato fosse perfettamente a conoscenza del fatto che i versamenti venivano effettuati (dalla fallita) ed incassati (appunto dall'LA) senza causa. Il flusso di denaro si sviluppava solo in un senso (dalla BDM) verso le società del ricorrente, il quale dunque non poteva che essere in malafede - sostiene non illogicamente la Corte partenopea - quando affermava trattarsi di "partite di giro".
Il rigetto del ricorso di De LU AN comporta condanna della stessa alle spese del grado. Alle medesime spese (in solido tra loro e con la impugnante sopra indicata) vanno condannati anche gli altri due ricorrenti, i quali, per altro, in conseguenza della dichiarata inammissibilità delle loro impugnazioni, vanno anche singolarmente condannati al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 1.000,00 per De LU AS ed in euro 500,00 per LA.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi di De LU AS e di LA ET;
rigetta il ricorso di De LU AN e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché De LU AS al versamento della somma di euro mille ed LA ET al versamento della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005