Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2005, n. 38386
CASS
Sentenza 26 settembre 2005

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In tema di patteggiamento in appello, vi è il diritto della parte di denunciare e il dovere del giudice di rilevare le nullità assolute concernenti il rito e le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. (La Corte ha osservato a tale ultimo riguardo che in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2005, n. 38386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38386
    Data del deposito : 26 settembre 2005

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