Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 4011
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Sentenza 19 maggio 2005

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La previsione di cui all'art. 617-quater, comma secondo, cod. pen. - nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma - non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617-quater, comma primo), in quanto la "ratio" della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette "chiuse", destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.

Il divieto della "reformatio in peius" (art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. È, pertanto, legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione.

Commentario1

  • 1La Corte EDU sul bilanciamento tra riservatezza delle comunicazioni e
    Stefano Rossetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per scaricare la sentenza qui annotata, clicca qui. 1. Il caso. La pronuncia in commento si fa apprezzare per più ragioni; porta con sé pochi messaggi, chiari, ed è coerente con il panorama giurisprudenziale preesistente. Nel 1996 il palinsesto RAI proponeva un programma, intitolato L'altra edicola, che consisteva nel sollecitare e diffondere, attraverso l'intervento di vari esponenti della cultura italiana, un dibattito "di livello" su argomenti di particolare interesse. Per completare il quadro, occorre aggiungere come non si trattasse di una trasmissione "in diretta", e pertanto, ad una prima fase di registrazione, seguiva, secondo le scelte della produzione e degli stessi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 4011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4011
Data del deposito : 19 maggio 2005

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