Sentenza 30 agosto 2004
Massime • 2
La sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche arbitrali, in corso, stabilita dall'art. 6, comma primo, D.L. n. 513 del 1996 (non convertito in legge), a partire dal primo luglio 1996 al 30 giugno 1997, per raggiungere e conseguire la finalità di <definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto> delle regioni meridionali interessate, riguarda anche i processi in corso e, pur essendo del tipo cd. anomalo, e cioè non riconducibile alla previsione dell'art. 295 cod. proc. civ., ad essa si applica il termine semestrale perentorio, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, entro il quale le parti debbono chiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire a pena di sua estinzione, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civile. Infatti, l'applicabilità della disciplina acceleratoria stabilita dall'art. 297 cod. proc. civ., che acquista valore generale in mancanza di una disciplina legislativa speciale, s'impone in via interpretativa nel rispetto dell'art. 111, secondo comma, ult. parte, Cost., il quale assicura la ragionevole durata del processo e dell'art. 6 CEDU, cui l'Italia ha prestato adesione con la Legge n. 848 del 1955, che non consente, nell'ambito del processo, inerzie o inattività di mera attesa (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del processo perché l'istanza di prosecuzione del giudizio, sospeso in ragione della disposizione speciale contenuta nel D.L. n. 513 del 1996, era stata depositata quando era già stato superato il termine di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione).
In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto-legge (nella specie n. 513 del 1996) che non venga convertito, e ove sia necessario stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto-legge che l'aveva disposta), ai sensi dell'art. 297 cod.proc. civ., calcolando l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio di sei mesi previsto a pena di estinzione del giudizio (art. 307 cod. proc. civ.), il
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/2004, n. 17419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17419 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex funzionario delegato dal CIPE, ora Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle Attività del titolo 8^ della legge n. 219 del 1981, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che la rappresenta e difende, ex lege;
- ricorrente -
contro
Consorzio Cooperative costruttori (C.C.C.), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandatario del RTI con il consorzio di Produzione e Lavoro Conscoop di Forlì, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso gli Avv. prof. Giovanni Doria e Eros Isidoro Doria, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controriccorente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1426/2000 del 6 giugno 2000;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/4/2004 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Antonio Genovese;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceniccola Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di domanda di arbitrato da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) (d'ora in avanti, semplicemente Consorzio) proposta contro il CIPE, in persona del Funzionario Delegato, in data 22 marzo 1995 veniva reso un lodo, dichiarato esecutivo con decreto del Pretore di Napoli n. 498 del 6 aprile 1995. Il Funzionario del CIPE impugnava l'atto di nullità, con citazione notificata il 18 agosto 1995. Il Consorzio si costituiva, con comparsa del 17 novembre 1995, resistendo alla domanda. Con ordinanza collegiale dell'8-9 novembre 1996 il giudizio veniva sospeso, ai sensi dell'art. 6, co. 1^, DL n. 513 del 1 ottobre 1996 (con il quale era stata stabilita la sospensione, dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche arbitrali, in corso, ai sensi del precedente art. 5). Con ricorso depositato il 17 ottobre 1997, l'Avvocatura instava per la prosecuzione del giudizio sospeso ma, a seguito dell'invito delle parti a precisare le conclusioni davanti al Collegio, questo, con la sentenza impugnata (13 aprile - 6 giugno 2000), dichiarava l'estinzione del processo, con la compensazione delle spese.
2. Osservava la Corte territoriale che, nel caso di specie, era stato superato il termine perentorio di sei mesi previsto per la richiesta di fissazione della udienza di prosecuzione del processo, decorrente dalla data della conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Infatti, l'ordinanza dell'8-9 novembre 1996, era stata ritualmente comunicata in copia integrale ad entrambe le parti (il 27 28 novembre successivo), mentre la causa di sospensione era cessata, sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, a causa della mancata sua conversione e senza che una legge avesse operato tempestivamente la sanatoria degli effetti, prodotti dal succitato art. 6 DL n. 513. Il principio di cui all'art. 297 cod. proc. civ. sarebbe suscettibile di estensione a tutte le ipotesi di sospensione previste dalla legge e, nella specie, avrebbe prodotto la cessazione dell'effetto sospensivo fin dal 3 giugno 1997.
Pertanto, l'istanza dell'Avvocatura, depositata il 17 ottobre 1997, sarebbe intervenuta quando già si era prodotta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civile.
3. Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione la presidenza del Consiglio dei Ministri, già Funzionario delegato dal CIPE e ora Commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle Attività del titolo Vili della legge n. 219 del 1981, affidato a due motivi, il consorzio resiste con controricorso e propone, in via condizionata, questione di legittimità costituzionale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 297 e 307 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la Presidenza del consiglio deduce che l'istanza di prosecuzione del processo, a suo tempo presentata, era pienamente valida ed efficace. Premette il ricorrente che l'art. 6 del DL n. 513 del 1996 ha disposto la sospensione dei giudizi al fine di consentire, senza alcuna previsione di termini, la definizione transattiva delle controversie pendenti, riguardanti la realizzazione dei lavori di ricostruzione, previsti dal titolo 8^ della legge n. 219 del 1981, sulle zone terremotate della Campania e Basilicata. Una sospensione del tipo c.d. anomalo, ossia svincolata dalla causa - tutta processuale - prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., perché imposta per il compimento di una attività della PA e non da una esigenza intrinseca del giudizio. Di conseguenza, non opererebbe l'art. 297 cod. proc. civ., che non riguarderebbe la sospensione del giudizio per ragioni di ordine diverso da quello processuale, ma atterrebbe alle ipotesi della pregiudizialità (processuale) necessaria.
Nella specie mancherebbe perciò un qualunque limite temporale per la prosecuzione del processo, perché una tale previsione sarebbe data solo nell'interesse delle parti (vuoi, al fine di far dichiarare l'estinzione del processo, a transazione sottoscritta;
vuoi, al fine di far riprendere il corso alla lite, nell'ipotesi di insuccesso della trattativa).
Sotto un secondo profilo, la sentenza sarebbe affetta da nullità, per non aver considerato che il termine semestrale, stabilito dall'art. 297 cod. proc. civ., decorrerebbe dalla conoscenza che l'interessato abbia della cessazione della causa di sospensione, ossia dalla notificazione o comunicazione di essa (riferimento a Corte cost. n. 34 del 1970), senza che la mancata conversione del decreto-legge possa considerarsi sinonimo di conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione, essendo tale attività estranea all'attività processuale (delle parti e del giudice).
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 297 cod. proc. civ. e 42, co. 8^, della legge n. 144 del 1999, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la presidenza del Consiglio deduce che l'art. 42, comma 8^, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha fatto salvi gli effetti del decreto legge n. 513 del 1996. Sulla base di tale salvezza, tutti i giudizi in corso e tutti i termini sostanziali e processuali sarebbero rimasti sospesi fino al 30 giugno 1997, e il termine semestrale per la prosecuzione del giudizio, di cui all'art. 297 cod. proc. civ., avrebbe ripreso a decorrere proprio da tale data: di qui la validità dell'istanza di prosecuzione depositata il 17 ottobre 1997, rispettosa del termine suddetto.
Peraltro, all'udienza del 24 luglio 1999, considerato che il rito applicabile era quello nuovo, essendo stato designato anche un nuovo giudice istruttore, avrebbe dovuto ritenersi annullata tutta la fase precedente e respinta l'eccezione di estinzione del processo sollevata all'udienza del 15 gennaio 1998.
3. Il ricorso - affidato a due motivi che sono strettamente connessi e che per comodità espositiva possono formare oggetto di una trattazione unitaria - è complessivamente infondato e, come tale, dev'essere respinto.
3.1. Con il Decreto legge n. 513 del 1 ottobre 1996 (art. 6, co. 1^), è stata stabilita la sospensione, dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche arbitrali, in corso (ai sensi dell'art. 5). La finalità di tale sospensione ex lege è da ravvisarsi, come si desume dallo stesso titolo del provvedimento legislativo urgente, nella "definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto". Per raggiungere tale obbiettivo, l'art. 5 del provvedimento stabiliva che, da un lato, il Commissario straordinario procedesse alla ricognizione di tutte le controversie in corso avanti al giudice ordinario o ai collegi arbitrali e che, da un altro, fosse acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato su ogni controversia e - da parte del commissario straordinario - formulate le relative proposte di definizione, in via amministrativa (senza che si potesse, però, superare il 30% delle somme oggetto del contenzioso, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta). Le finalità pubbliche della sospensione dei giudizi avevano una adeguata giustificazione, considerato il quindicennio, già trascorso dal verificarsi del sisma, che era alla base delle attività e provvidenze legislative e amministrative in relazione alle quali si era aperto quell'ampio contenzioso che s'intendeva far chiudere.
Di qui la previsione (art. 6) secondo la quale non potessero essere notificate domande arbitrali o giudiziali e che i giudizi in corso e tutti i relativi termini, sostanziali e processuali, fossero sospesi. Sostiene il ricorrente che una tale sospensione, del tipo anomalo, differirebbe da quella tipica, stabilita nell'art. 295 cod. proc. civ., onde l'inapplicabilità ad essa del termine semestrale perentorio, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, entro il quale le parti debbono chiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire a pena di sua estinzione (art. 307 cod. proc. civ.) per l'inattività delle parti. Tale congegno sarebbe stato inapplicabile al caso de qua, contrariamente a quello che avrebbero opinato i giudici della Corte territoriale, onde la necessità della cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
3.1.1. il ragionamento non persuade.
Nella Giurisprudenza di questa Corte vi sono precedenti che inducono all'opposto approdo e che vanno tenuti in particolare considerazione per quanto si dirà in prosieguo.
Esaminando una questione conseguente alla sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta di registro (fissata dal d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634), incidente sulla sospensione del processo, ai sensi e nel vigore degli artt. 106 - 108 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, per la produzione di atti non in regola con quella imposta, la Corte di Cassazione (con le sentenze nn. 7078 del 1983 e 5957 del 1987) ha stabilito che la sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta di registro, fissata dal citato dal d. P. R. n. 634 del 1972, il cui art. 63, con disposizione di natura processuale e di conseguente immediata applicazione, consente detta produzione (salvo l'obbligo del cancelliere di inviare gli atti al competente ufficio del registro), comporta il venir meno della causa di sospensione, e, quindi, segna il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del procedimento stesso a pena d'estinzione (artt. 297 e 307 cod. proc. civ.). In altri termini, la sospensione determinata da una legge speciale tributaria, non strettamente riconducibile all'ambito della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., incontrava ugualmente la disciplina acceleratoria stabilita dall'art. 297 seguente.
Tale non recente soluzione, deve essere oggi riaffermata, anche se con altra argomentazione. Con la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, il quale, al comma secondo, ult. parte, assicura la ragionevole durata del processo (ma, il valore ivi espresso era già contenuto nell'art. 6 della CEDU, cui pure il nostro Paese aveva prestato adesione e ratifica con la legge 4 Agosto 1955, n. 848 e, secondo molti, già presente nella stessa Costituzione repubblicana, nel suo testo originario, quale risultante del combinarsi di una pluralità di disposizioni: ovvero gli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.), non sono più concepibili, nell'ambito del processo, inerzie o inattività di mera attesa. Ove il legislatore non abbia provveduto a regolare, con una disciplina speciale, il congegno della riassunzione o nuova fissazione del processo sospeso, a questo deve applicarsi la previsione, che cosi acquista valore generale, contenuta nell'art. 297 cod. proc. civile, riguardante la fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione.
Tale esito interpretativo appare necessario proprio per evitare che, in luogo del meccanismo di riassunzione del processo nel termine perentorio semestrale, si determini una pendenza sine die delle controversie, rimessa alla volontà meramente potestativa di una delle parti. Si determinerebbe, in tal modo, una di quelle situazioni di abuso del processo stigmatizzate sia dalla giurisprudenza costituzionale (ad es., nella sent. n. 353 del 1996, a proposito dell'abuso della rimessione del processo penale, attraverso l'uso dilatorio di quello strumento processuale) sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (la quale esige che, al risultato della ragionevole durata del processo, cooperino tanto il legislatore quanto il giudice-interprete). Insomma, l'interpretazione adeguatrice (alla Costituzione e alla CEDU) della previsione contenuta nell'art. 6 del DL n. 513 del 1996 esige il raccordo di questa (così come di ogni altra previsione di sospensione anomala) al congegno apprestato dagli artt. 297 e 307 cod. proc. civile e fissa un termine massimo (semestrale) alla durata della pausa tecnica necessaria alla ripresa della vertenza dopo la cessazione della causa di sospensione del procedimento.
3.2. Secondo il ricorrente, tuttavia, il giudice di merito non avrebbe rottamente applicato quel congegno processuale poiché avrebbe erroneamente individuato il dies a quo, dal quale far partire il computo del termine perentorio di riassunzione, dal fatto in sè piuttosto che dalla sua conoscenza da parte degli attori della lite, che di esso ne avessero avuto (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970). E, tale evento, individuato nella mancata conversione del Decreto legge n. 513, non intervenuta fino al giorno della sua scadenza (il 3 dicembre 1996), avrebbe dovuto decorrere dalla sua conoscenza da parte dell'interessato, ossia con la notificazione o con la comunicazione di essa, poiché la mancata conversione del decreto- legge non poteva considerarsi sinonimo di conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione, essendo attività estranea all'attività processuale (delle parti e del giudice).
3.2.1. Ma anche tale denuncia non è condivisibile poiché finisce per condurre, sostanzialmente, ad un esito interpretativo assai prossimo a quello di cui ci si è doluti in precedenza e che si è voluto respingere proprio con la cennata interpretazione adeguatrice riguardante ogni disciplina della sospensione anomala del processo. Ove si concordasse con simile ricostruzione, infatti, si finirebbe di appesantire di gravosi oneri processuali o la parte che non ha interesse alla prosecuzione della vertenza (con il dovere di notificare la causa di cessazione della sospensione alla controparte) o al giudice (con il dovere di esercitare un controllo ufficioso di tutte le cause sospese e ancora pendenti, onde far comunicare la cessazione della causa di sospensione alle due parti). Si tratterebbe di oneri non compatibili con un andamento semplificato ed agevole delle forme del processo, che è l'altra faccia del principio della sua ragionevole durata.
In realtà la conoscenza della mancata conversione del decreto legge è deducibile dall'apposito avviso pubblicato a cura del Ministro della Giustizia sulla stessa Gazzetta ufficiale, che ebbe a pubblicarlo il 2 ottobre 1996 (e che nella specie è stato riportato in quella del 2 dicembre 1996, n. 282) e che può essere rilevato agevolmente dalle banche dati elettroniche di legislazione (a cominciare dallo stesso C.E.D. della Corte di Cassazione, archivio di legislazione). Il caso è pertanto ben diverso da quello, riconducibile al meccanismo incidentale, proprio del giudizio di costituzionalità, per il quale questa Corte ebbe a stabilire (sent. n. 6744 del 1996) che la riassunzione, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, dovesse avvenire entro sei mesi dall'effettiva conoscenza del provvedimento con cui la Consulta avesse definito la questione sottopostale, documentata con il biglietto di cancelleria del giudice del processo sospeso. Infatti, in tal caso, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 87 del 1953, la sentenza del Giudice delle leggi deve essere trasmessa, entro due giorni dal deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, che pure sono migrati - a seguito dell'ordinanza di rimessione del giudice a quo - davanti alla Consulta, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
Nel caso oggetto della sospensione anomala esaminata, invece, gli atti di causa sono rimasti esattamente lì dove sono sempre stati, ossia davanti al giudice che ha ordinato la sospensione del procedimento.
3.3. Sostiene il ricorrente, con l'ultimo profilo riguardante il descritto congegno di sospensione, che, nel caso esaminato, l'art. 42, comma 8^, della legge 17 maggio 1999, n. 144, avrebbe fatto salvi gli effetti del decreto legge n. 513 del 1996 e, sulla base di tale salvezza, tutti i giudizi in corso e tutti i termini sostanziali e processuali sarebbero rimasti sospesi fino al 30 giugno 1997 (come stabilito nel decreto legge non convertito), sicché il termine semestrale per la prosecuzione del giudizio, di cui all'art. 297 cod. proc. civ., avrebbe ripreso a decorrere proprio da tale data e non da quella di mancata conversione del provvedimento legislativo urgente.
3.3.1. Anche tale profilo di doglianza non ha pregio. Non si discute, infatti, che - nella specie - la sanatoria sia effettivamente intervenuta, con la legge n. 144 del 1999 (sia pure con la formula secca "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del DL", tra gli altri, n. 513 del 1996), ma del fatto che essa potesse incidere sulla fattispecie già completatasi con la produzione dell'effetto estintivo del procedimento. La sentenza della Corte d'appello, che ha enunciato tale principio, però non viene censurata nel suo positivo convincimento della particolare inefficacia della sanatoria, bensì nel generale e onnipotente effetto sanante, mentre la censura avrebbe dovuto dirigersi (per permetterne l'esame specifico) sulla capacità della legge n. 144 del 1999 di incidere sull'effetto che, secondo la Corte territoriale, si sarebbe irrimediabilmente prodotto prima della sua entrata in vigore e che essa Corte si sarebbe limitata ad enunciare (con pronuncia, appunto, dichiarativa). Il mezzo di impugnazione è, dunque, in parte qua., inammissibile.
3.3.2. La stessa sorte va riservata all'ultima parte della seconda doglianza.
A parte la novità dell'eccezione, che non risulta essere stata enunciata in precedenza (riguardando una questione processuale maturata nel corso del procedimento e prima della sua conclusione davanti al Collegio) non si comprende infatti esattamente come il nuovo rito possa aver inciso sull'eccezione di estinzione del processo avanzata nel corso della vertenza e in virtù di quella disposizione di legge. L'evidente mancanza di autosufficienza del ricorso (in fatto e in diritto) ne importa la inammissibilità, in questa sede.
4. Nei fatti narrati si ravvisano giuste ragioni per compensare anche le spese di questa fase del giudizio.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, dai magistrati sopraindicati, il 28 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004