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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398/2023 RGC promossa
DA
- , nata il [...] a [...] ed ivi res.te alla Parte_1
Frazione S. Angelo, via Provinciale n. 210/A;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vernacchio del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Appia Piano
Cappelle n. 150, e comunque presso l'indirizzo pec del medesimo;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata in [...] il [...] e res.te in Controparte_1
Senigallia strada della Ruffina n. 215/A;
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Morvillo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Meta (NA) alla via C. Colombo
n. 151;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 123/2011 del giorno 13.08.2011 del Tribunale di
Ancona - Senigallia, resa in procedimento n. 11262/2005 RGC.
OGGETTO: violazione di distanze e risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.05.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha riassunto in Parte_1
sede di rinvio il giudizio di appello nei confronti della sentenza n. 123/2011 del
Tribunale di Ancona – Senigallia, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte
pag. 2/10 di Cassazione n. 3304/2023 che ha cassato la precedente sentenza n. 1135/2017
di questa Corte.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la convenuta Controparte_1
la quale ha anche reiterato l'appello incidentale precedentemente
[...]
proposto.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.05.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'attrice in riassunzione, dopo aver ripercorso lo svolgimento delle precedenti fasi del giudizio, ed aver svolto alcune considerazioni sulla natura del giudizio di rinvio, osserva come il fatto che il garage edificato dalla si trovi CP_1
effettivamente – come accertato dalla CTU svolta in primo grado e statuito dalla decisione del Tribunale di Ancona / Senigallia – del tutto all'interno della proprietà di quest'ultima, sia completamente irrilevante e ininfluente rispetto alla domanda (che la avrebbe svolto sin dal primo grado di giudizio) di Pt_1
pag. 3/10 accertamento della violazione delle distanze tra il garage medesimo e il confine della proprietà di essa attrice in riassunzione. Anche se posizionato completamente all'interno della limitrofa proprietà difatti, il garage CP_1
continuerebbe comunque a violare le contestate distanze e dovrebbe, per conseguenza, essere demolito così come dall'attrice richiesto e ribadito.
Peraltro, aggiunge la non corrisponderebbe al vero la circostanza, Pt_1
emersa dalla CTU, per cui il garage edificato dalla sarebbe CP_1
originariamente stato integralmente interrato (con la conseguenza che, come tale, non avrebbe dovuto osservare il rispetto della distanze) e si sarebbe invece trovato ad essere fuori terra a seguito di lavori di sbancamento del terreno eseguiti dalla stessa secondo quest'ultima, difatti, sussisterebbe agli atti Pt_1
sufficiente dimostrazione del contrario.
Costituendosi nel presente giudizio di rinvio la convenuta oltre ad CP_1
evidenziare le ragioni di infondatezza delle censure della ha ribadito le Pt_1
considerazioni già utilizzate dalle precedenti decisioni per il rigetto delle pretese di quest'ultima ed ha altresì proposto appello incidentale volto all'accertamento del fatto che lo sbancamento che avrebbe reso il garage fuori terra sia stato effettuato proprio dalla Pt_1
In via preliminare osserva la Corte che, a prescindere da qualsiasi valutazione dogmatica sulla funzione del giudizio di rinvio, ciò che certamente non è
possibile affermare – anche alla luce del disposto dell'ultimo comma dell'art.
pag. 4/10 394 cpc secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata” - è che quest'ultimo prescinda completamente dalle precedenti fasi del giudizio sino al punto di poter ignorare e superare la delimitazione del thema decidendum e comunque dell'effetto devolutivo verificatisi in quelle fasi, e di consentire così
l'ingresso, nel giudizio di rinvio, di temi e contestazioni ormai preclusi o abbandonati dalle parti nel corso delle precedenti fasi di giudizio (in tal senso,
cfr. Cass., 30529/2017; Cass., 297/2019). Ciò chiarito, ed in ossequio al principio della decisione sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. Cass.,
26634/2022) – che nel caso particolare consente di evitare l'analisi della questione preliminare, affermata dalla decisione di primo grado, relativa al fatto che la domanda introduttiva della facesse esclusivo riferimento al Pt_1
confine di fatto tra i fondi, poi risultato in giudizio difforme da quello di diritto,
e non anche dunque a quest'ultimo – ritiene la Corte che le domande avanzate dall'attrice in riassunzione siano da ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
Occorre preliminarmente considerare che la CTU svolta in primo grado circa la contestata violazione delle distanze da parte del garage (consulenza geom.
del 15.05.2008) ha accertato in maniera chiara ed inequivoca che il CP_2
garage edificato dalla sig.ra (o meglio dal suo dante causa precedente CP_1
proprietario del fondo) si trovasse originariamente del tutto interrato e che solo successivamente, a seguito di lavori di sbancamento eseguiti dalla sul Pt_1
pag. 5/10 terreno posto in adiacenza al garage, il garage si sia trovato nella attuale condizione di manufatto fuori terra. Ha altresì precisato il consulente che il garage, in quanto interrato, non era tenuto al rispetto di distanze dal confine con la proprietà limitrofa, mentre ora – in quanto fuori terra – tali distanze risultano violate. Dall'accertamento che precede, condotto dal consulente in maniera convincente, argomentata (anche con riferimento a documentazione tecnica agli atti) e pertanto priva di vizi logici, risulta evidente che, dovendo la stessa ritenersi responsabile del mutamento fisico dello stato dei luoghi Pt_1
da cui dipendono le condizioni di cui si duole, non può oggi ella lamentarsi delle conseguenze di tale mutamento, né pretendendo la riduzione in pristino mediante eliminazione del garage, né tantomeno esigendo il risarcimento di un danno che, laddove mai esistente, ella stessa avrebbe comunque provocato. A
prescindere dunque dalla statuizione contenuta nella sentenza di appello cassata dalla Suprema Corte – relativa al fatto che, proprio per effetto dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, doveva presumersi concluso un accordo in tal senso, seppure informale, tra i due proprietari dei fondi limitrofi – e a prescindere anche dalla statuizione di diritto sancita dalla
Suprema Corte nel cassare la sentenza stessa – secondo cui un accordo del genere deve necessariamente essere formalizzato per iscritto e in assenza di detta forma non può ritenersi sussistere – il punto dirimente è che, nel caso di specie, la modificazione dello stato dei luoghi che ha determinato l'insorgenza pag. 6/10 dei presupposti delle pretese (di riduzione in pristino e risarcimento del danno)
azionate in giudizio dalla è comunque riconducibile al fatto e alla Pt_1
volontà di quest'ultima, con conseguente completa ascrivibilità del fatto illecito che ne è derivato (mancato rispetto della distanza dal confine) e delle relative
(eventuali) conseguenze (risarcimento del danno) alla responsabilità della medesima.
Ciò chiarito, va osservato ulteriormente che le censure sul punto alla CTU di primo grado mosse dalla in questa sede di rinvio (così come Pt_1
presumibilmente anche in sede di legittimità, atteso che l'ordinanza della
Suprema Corte dà conto di un secondo motivo di ricorso riguardante pretesi vizi di merito della CTU di primo grado proprio riguardanti il garage, non analizzato dalla Corte perché dichiarato assorbito), sono assolutamente inammissibili, posto che nel proprio atto di appello avverso la sentenza n.
1135/2017 di questa Corte (poi cassata), l'odierna attrice in riassunzione non ha mosso critiche di sorta alle risultanze sul punto della CTU, limitandosi solo alla doglianza relativa al fatto che il garage, seppure edificato integralmente all'interno della proprietà confinante, violava comunque la distanza dal confine.
Ciò ha inevitabilmente determinato, ai sensi dell'art. 346 cpc, una acquiescenza in appello all'accertamento e alle risultanze della CTU sul punto, che non può
essere ora tardivamente superata e obliterata in questa sede (né invero poteva esserlo neppure in sede di legittimità). In altre parole, il fatto che la violazione pag. 7/10 della distanza dal confine da parte del garage si sia verificata ad opera della costituiva e doveva e deve ritenersi – a seguito della mancata censura in Pt_1
appello degli accertamenti della CTU sul punto – un dato pacifico e acquisito al processo.
Ferme ed impregiudicate le osservazioni che precedono, di per sé
definitivamente dirimenti della lite, solo per completezza di disamina e scrupolo motivazionale si osserva comunque ulteriormente che in ogni caso le censure alla CTU mosse sul punto dall'attrice in riassunzione appaiono anche e comunque palesemente infondate nel merito. A prescindere dalle risultanze della propria CT di parte su cui la insiste – risultanze che, in quanto Pt_1
relative ad atto di assoluta provenienza unilaterale, appaiono più che sufficientemente smentite dalle ampie motivazioni dell'accertamento condotto dal consulente tecnico – anche l'osservazione secondo cui le conclusioni cui è
pervenuto il consulente si troverebbero in contrasto con la relazione tecnica agli atti del 06.06.2005 a firma del geom. tecnico del dante causa della Per_1
(in cui si affermerebbe che il garage non era interrato), non risulta CP_1
fondata. Tale relazione tecnica era infatti relativa alla domanda di sanatoria del garage, presentata dal precedente proprietario del fondo, conseguente al fatto che lo stesso si fosse venuto a trovare fuori terra per effetto dei lavori eseguiti dalla Estremamente significativa, al riguardo, si presenta la tempistica Pt_1
delle domande di sanatoria presentate al Comune dai proprietari dei due fondi pag. 8/10 limitrofi: se da un lato la presenta difatti in data 10.12.2004 domanda di Pt_1
sanatoria relativa alla (superiore) altezza del proprio fabbricato a seguito dell'avvenuta rimozione del terreno (che copriva il garage limitrofo), dall'altro il confinante dante causa della presenta in data 09.12.2004 (ovvero in CP_1
sostanza contestualmente) domanda di sanatoria relativa al garage divenuto così scoperto. La tesi della originaria edificazione del garage fuori terra,
sostenuta dall'odierna attrice, pertanto, è evidentemente infondata.
Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto, le domande avanzate dalla vanno integralmente respinte. Pt_1
L'appello incidentale proposto dalla è assorbito. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza principale dell'attrice in riassunzione e sono liquidate in dispositivo;
quelle per la precedente fase di appello e quella di legittimità, in quanto caratterizzate da aspetti di reciproca soccombenza,
debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Respinge le domande avanzate in riassunzione da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
• Conferma integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado,
anche con riferimento alle spese legali e di CTU;
pag. 9/10 • Compensa tra le parti le spese legali delle fasi di appello e di legittimità;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese legali del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi €
5.500,00= di cui € 1.750,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, € 2.500,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP e oltre ad IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 398/2023 RGC promossa
DA
- , nata il [...] a [...] ed ivi res.te alla Parte_1
Frazione S. Angelo, via Provinciale n. 210/A;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vernacchio del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Appia Piano
Cappelle n. 150, e comunque presso l'indirizzo pec del medesimo;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- , nata in [...] il [...] e res.te in Controparte_1
Senigallia strada della Ruffina n. 215/A;
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Morvillo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Meta (NA) alla via C. Colombo
n. 151;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 123/2011 del giorno 13.08.2011 del Tribunale di
Ancona - Senigallia, resa in procedimento n. 11262/2005 RGC.
OGGETTO: violazione di distanze e risarcimento danni.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.05.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha riassunto in Parte_1
sede di rinvio il giudizio di appello nei confronti della sentenza n. 123/2011 del
Tribunale di Ancona – Senigallia, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte
pag. 2/10 di Cassazione n. 3304/2023 che ha cassato la precedente sentenza n. 1135/2017
di questa Corte.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la convenuta Controparte_1
la quale ha anche reiterato l'appello incidentale precedentemente
[...]
proposto.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.05.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'attrice in riassunzione, dopo aver ripercorso lo svolgimento delle precedenti fasi del giudizio, ed aver svolto alcune considerazioni sulla natura del giudizio di rinvio, osserva come il fatto che il garage edificato dalla si trovi CP_1
effettivamente – come accertato dalla CTU svolta in primo grado e statuito dalla decisione del Tribunale di Ancona / Senigallia – del tutto all'interno della proprietà di quest'ultima, sia completamente irrilevante e ininfluente rispetto alla domanda (che la avrebbe svolto sin dal primo grado di giudizio) di Pt_1
pag. 3/10 accertamento della violazione delle distanze tra il garage medesimo e il confine della proprietà di essa attrice in riassunzione. Anche se posizionato completamente all'interno della limitrofa proprietà difatti, il garage CP_1
continuerebbe comunque a violare le contestate distanze e dovrebbe, per conseguenza, essere demolito così come dall'attrice richiesto e ribadito.
Peraltro, aggiunge la non corrisponderebbe al vero la circostanza, Pt_1
emersa dalla CTU, per cui il garage edificato dalla sarebbe CP_1
originariamente stato integralmente interrato (con la conseguenza che, come tale, non avrebbe dovuto osservare il rispetto della distanze) e si sarebbe invece trovato ad essere fuori terra a seguito di lavori di sbancamento del terreno eseguiti dalla stessa secondo quest'ultima, difatti, sussisterebbe agli atti Pt_1
sufficiente dimostrazione del contrario.
Costituendosi nel presente giudizio di rinvio la convenuta oltre ad CP_1
evidenziare le ragioni di infondatezza delle censure della ha ribadito le Pt_1
considerazioni già utilizzate dalle precedenti decisioni per il rigetto delle pretese di quest'ultima ed ha altresì proposto appello incidentale volto all'accertamento del fatto che lo sbancamento che avrebbe reso il garage fuori terra sia stato effettuato proprio dalla Pt_1
In via preliminare osserva la Corte che, a prescindere da qualsiasi valutazione dogmatica sulla funzione del giudizio di rinvio, ciò che certamente non è
possibile affermare – anche alla luce del disposto dell'ultimo comma dell'art.
pag. 4/10 394 cpc secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata” - è che quest'ultimo prescinda completamente dalle precedenti fasi del giudizio sino al punto di poter ignorare e superare la delimitazione del thema decidendum e comunque dell'effetto devolutivo verificatisi in quelle fasi, e di consentire così
l'ingresso, nel giudizio di rinvio, di temi e contestazioni ormai preclusi o abbandonati dalle parti nel corso delle precedenti fasi di giudizio (in tal senso,
cfr. Cass., 30529/2017; Cass., 297/2019). Ciò chiarito, ed in ossequio al principio della decisione sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. Cass.,
26634/2022) – che nel caso particolare consente di evitare l'analisi della questione preliminare, affermata dalla decisione di primo grado, relativa al fatto che la domanda introduttiva della facesse esclusivo riferimento al Pt_1
confine di fatto tra i fondi, poi risultato in giudizio difforme da quello di diritto,
e non anche dunque a quest'ultimo – ritiene la Corte che le domande avanzate dall'attrice in riassunzione siano da ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
Occorre preliminarmente considerare che la CTU svolta in primo grado circa la contestata violazione delle distanze da parte del garage (consulenza geom.
del 15.05.2008) ha accertato in maniera chiara ed inequivoca che il CP_2
garage edificato dalla sig.ra (o meglio dal suo dante causa precedente CP_1
proprietario del fondo) si trovasse originariamente del tutto interrato e che solo successivamente, a seguito di lavori di sbancamento eseguiti dalla sul Pt_1
pag. 5/10 terreno posto in adiacenza al garage, il garage si sia trovato nella attuale condizione di manufatto fuori terra. Ha altresì precisato il consulente che il garage, in quanto interrato, non era tenuto al rispetto di distanze dal confine con la proprietà limitrofa, mentre ora – in quanto fuori terra – tali distanze risultano violate. Dall'accertamento che precede, condotto dal consulente in maniera convincente, argomentata (anche con riferimento a documentazione tecnica agli atti) e pertanto priva di vizi logici, risulta evidente che, dovendo la stessa ritenersi responsabile del mutamento fisico dello stato dei luoghi Pt_1
da cui dipendono le condizioni di cui si duole, non può oggi ella lamentarsi delle conseguenze di tale mutamento, né pretendendo la riduzione in pristino mediante eliminazione del garage, né tantomeno esigendo il risarcimento di un danno che, laddove mai esistente, ella stessa avrebbe comunque provocato. A
prescindere dunque dalla statuizione contenuta nella sentenza di appello cassata dalla Suprema Corte – relativa al fatto che, proprio per effetto dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, doveva presumersi concluso un accordo in tal senso, seppure informale, tra i due proprietari dei fondi limitrofi – e a prescindere anche dalla statuizione di diritto sancita dalla
Suprema Corte nel cassare la sentenza stessa – secondo cui un accordo del genere deve necessariamente essere formalizzato per iscritto e in assenza di detta forma non può ritenersi sussistere – il punto dirimente è che, nel caso di specie, la modificazione dello stato dei luoghi che ha determinato l'insorgenza pag. 6/10 dei presupposti delle pretese (di riduzione in pristino e risarcimento del danno)
azionate in giudizio dalla è comunque riconducibile al fatto e alla Pt_1
volontà di quest'ultima, con conseguente completa ascrivibilità del fatto illecito che ne è derivato (mancato rispetto della distanza dal confine) e delle relative
(eventuali) conseguenze (risarcimento del danno) alla responsabilità della medesima.
Ciò chiarito, va osservato ulteriormente che le censure sul punto alla CTU di primo grado mosse dalla in questa sede di rinvio (così come Pt_1
presumibilmente anche in sede di legittimità, atteso che l'ordinanza della
Suprema Corte dà conto di un secondo motivo di ricorso riguardante pretesi vizi di merito della CTU di primo grado proprio riguardanti il garage, non analizzato dalla Corte perché dichiarato assorbito), sono assolutamente inammissibili, posto che nel proprio atto di appello avverso la sentenza n.
1135/2017 di questa Corte (poi cassata), l'odierna attrice in riassunzione non ha mosso critiche di sorta alle risultanze sul punto della CTU, limitandosi solo alla doglianza relativa al fatto che il garage, seppure edificato integralmente all'interno della proprietà confinante, violava comunque la distanza dal confine.
Ciò ha inevitabilmente determinato, ai sensi dell'art. 346 cpc, una acquiescenza in appello all'accertamento e alle risultanze della CTU sul punto, che non può
essere ora tardivamente superata e obliterata in questa sede (né invero poteva esserlo neppure in sede di legittimità). In altre parole, il fatto che la violazione pag. 7/10 della distanza dal confine da parte del garage si sia verificata ad opera della costituiva e doveva e deve ritenersi – a seguito della mancata censura in Pt_1
appello degli accertamenti della CTU sul punto – un dato pacifico e acquisito al processo.
Ferme ed impregiudicate le osservazioni che precedono, di per sé
definitivamente dirimenti della lite, solo per completezza di disamina e scrupolo motivazionale si osserva comunque ulteriormente che in ogni caso le censure alla CTU mosse sul punto dall'attrice in riassunzione appaiono anche e comunque palesemente infondate nel merito. A prescindere dalle risultanze della propria CT di parte su cui la insiste – risultanze che, in quanto Pt_1
relative ad atto di assoluta provenienza unilaterale, appaiono più che sufficientemente smentite dalle ampie motivazioni dell'accertamento condotto dal consulente tecnico – anche l'osservazione secondo cui le conclusioni cui è
pervenuto il consulente si troverebbero in contrasto con la relazione tecnica agli atti del 06.06.2005 a firma del geom. tecnico del dante causa della Per_1
(in cui si affermerebbe che il garage non era interrato), non risulta CP_1
fondata. Tale relazione tecnica era infatti relativa alla domanda di sanatoria del garage, presentata dal precedente proprietario del fondo, conseguente al fatto che lo stesso si fosse venuto a trovare fuori terra per effetto dei lavori eseguiti dalla Estremamente significativa, al riguardo, si presenta la tempistica Pt_1
delle domande di sanatoria presentate al Comune dai proprietari dei due fondi pag. 8/10 limitrofi: se da un lato la presenta difatti in data 10.12.2004 domanda di Pt_1
sanatoria relativa alla (superiore) altezza del proprio fabbricato a seguito dell'avvenuta rimozione del terreno (che copriva il garage limitrofo), dall'altro il confinante dante causa della presenta in data 09.12.2004 (ovvero in CP_1
sostanza contestualmente) domanda di sanatoria relativa al garage divenuto così scoperto. La tesi della originaria edificazione del garage fuori terra,
sostenuta dall'odierna attrice, pertanto, è evidentemente infondata.
Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto, le domande avanzate dalla vanno integralmente respinte. Pt_1
L'appello incidentale proposto dalla è assorbito. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza principale dell'attrice in riassunzione e sono liquidate in dispositivo;
quelle per la precedente fase di appello e quella di legittimità, in quanto caratterizzate da aspetti di reciproca soccombenza,
debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Respinge le domande avanzate in riassunzione da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
• Conferma integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado,
anche con riferimento alle spese legali e di CTU;
pag. 9/10 • Compensa tra le parti le spese legali delle fasi di appello e di legittimità;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese legali del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi €
5.500,00= di cui € 1.750,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, € 2.500,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP e oltre ad IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 10/10