Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11155 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORT U REMAD1 111 1 1 55/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LL Oggetto RESPONSABILITA ZIONE TERZA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 224/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere FAVARADott. Ugo Cron. 28762 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep. 2891 Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 05/03/02 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US OM, US OL, elettivamente CORTE SUTREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso UFFICIO COPIE A Richiesta copia studio 10 studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che li dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 4,55 difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OTTOLIA, 29 HHG 2002 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrenti CANCELLERIA
contro
NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore Genrale, dott. Fausto Marchionni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, presso 10 2002 studio dell'avvo cato DESIDERIO BALDASSARINI, che la 567 difende unit amente agli avvocati LUIGI FANTE, GIAN 1 CARLO SOAVE, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
QU NZ, AN AN;
- intimati 5 avverso la sentenza n. 1140/99 del Tribunale di GENOVA, seconda sezione civile emessa il 29/4/1999, depositata il 15/05/99; RG.2191/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 21.9.1996 si verificava in Genova, Corso Europa, un incidente stradale per collisione tra la Fiat Ritmo di proprietà di AR IC e condotta da AR IC e condotta da AR ME e la Golf, di proprietà di AN AN e condotta da LI ZI. AR ME riportava lesioni personali. Egli e AR IC convenivano in giudizio, avanti al き giudice di pace di Genova, LI, AN e la soc. p.a. Nuova Maa Assicurazioni, quale assicuratore della Golf. Assumevano che l'incidente erasi verificato per fatto e colpa dello LI, che aveva tamponato la Fiat Ritmo. Si costituivano la Nuova Maa e LI che chiedevano il rigetto della domanda per essere l'incidente imputabile alla condotta di AR EN CO. Il giudice di pace accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti al risarcimento dei danni subi- ti dagli attori. Proponevano appello la soc. Nuova Maa e lo LI, che, sulla base di quanto già dedotto 0,in primo grado chiedevano il rigetto della domanda in via subordinata, ritenersi l'ipotesi del concorso di colpa. In ulteriore subordine chiedevano altresì la ri- duzione del quantum liquidato dal giudice di pace. Il tribunale di Genova, con sentenza 29.4/15.5.1999, in parziale accoglimento dell'appello, riteneva il concorso di colpa tra i due conducenti, nella misura del 70% a carico di AR ME e del residuo 30% a carico della LI. Hanno proposto ricorso per cassazione AR ME e IC con tre mezzi di gravame. Resiste con controricorso la Nuova Maa. Non si sono costituiti gli intimati LI e AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Il tribunale ha ricostruito l'incidente nel modo * che segue. AR ME, dopo aver effettuato una corsia destra della carreggiata al breve sosta nella fine di ottenere informazioni dai passanti, ha ripreso 3 la marcia nella stessa direzione, immettendosi nella corsia di sorpasso e interferendo con la traiettoria dello I aquilino che sopraggiungeva in quel momento e che, a causa della predetta improvvisa manovra e della scivolosità del fondo stradale, non fu in grado di evi- tare l'urto. Ciò ha ritenuto il Tribunale sulla base del rapporto della polizia municipale di Genova, della deposizione del teste UCLL e di elementi obiet- tivi di riscontro, dati dalla localizzazione dei punti d'urto sulle vetture e dalla posizione assunta dalla Fiat Ritmo dopo l'incidente. На infatti rilevato che l'urto avvenne tra la parte anteriore destra della Golf e la parte angolare sinistra della Fiat e che quest'ultima vettura ruotò in senso antiorario di 180° fermandosi poi all'interno della opposta carreggiata. Da ciò ha dedotto che la vettura tamponata era certa- mente in posizione di rientro nella corsia percorsa dalla golf. AR IC e AR ME hanno proposto ri- corso per cassazione con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso la soc. Nuova Maa, che ha depositato anche una memoria. Non si sono costituiti gli intimati LI e AN. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, con il primo mezzo, denunziano viola- 4 zione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c. e 2054 c.c.) nonché il mancato esame di un puto decisivo della controversia. Lamentano che il giudice a quo non ha tenuto conto di tutti i danni riportati dalla Fiat Ritmo, avendo omesso di considerare il piegamento del paraurti poste- riore in tutta la sua lunghezza;
piegamento che, a loro avviso, dimostra essersi verificato un normale tampona- mento. La censura non merita accoglimento. Il giudice a quo ha ritenuto, quali elementi signi- ficativi in ordine alle modalità dell'incidente, sia la rientranza nella parte posteriore angolare sinistra della vettura tamponata, sia il piegamento del parafan- go anteriore destro con bloccaggio della ruota, rileva- to sulla Golf. Ha ritenuto, con valutazione di merito, sufficiente motivata ed immune da vizi logici, che sif- fatti elementi, cocomportati dalla rotazione antioraria della Fiat, fossero idonei a dimostrare che l'urto av- venne nel modo dedotto dagli appellanti ed ha implici- tamente considerato che il piegamento del paraurti fu normale conseguenza dell'impatto. Cosicchè la censura proposta dai ricorrenti viene ad incidere su di una va- lutazione di merito, che è insindacabile in questa se- de. 5 Con la seconda doglianza i ricorrenti deduce viola- zione di legge e vizi di motivazione, sempre in ordine alla ricostruzione dell'evento dannoso, con riferimento ad una incompleta lettura, da parte del tribunale, del rapporto dei vigili urbani, che ipotizzavano, tra l'altro, come causa dell'incidente la distrazione dello LI con conseguente tamponamento della Fiat Ritmo procedente regolarmente sulla corsia di sorpasso. Anche tale censura non merita accoglimento, giacchè tale ipotesi, peraltro prospettata dagli attuali ricor- renti e fatta propria dal giudice di pace, è stata ri- tenuta inveritiera dal giudice di appello sulla base di specifici elementi obiettivi di prova. Cosicchè non può sostenersi che il Tribunale non abbia preso in conside- razione anche l'ipotesi favorevole ai AR. Con la terza censura i ricorrenti lamentano viola- zione di legge (art. 257 c.p.c.) sotto il profilo della erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti. Osservano che il Tribunale ha scelto la pri- ma delle ipotesi formulate dai vigili urbani senza con- siderare che essa era fondata soltanto sulla deposizio- ne de relato del teste UCnelli e quindi su di un elemento privo di valore probatorio, giacchè la testi- monianza ha tale valore solo se ha per oggetto quanto percepito direttamente dal teste. - Anche tale censura non merita accoglimento. Il Tri- bunale non ha scelto una delle ipotesi prospettate dai vigili, né tale era il compito ad esso rimesso, ma si è avvalso anche del rapporto come elemento di ausilio nella valutazione del fatto, la cui dinamica ha poi ri- costruito sulla base degli elementi obiettivi sopra ri- cordati, mentre la deposizione del UC LL è stata utilizzata solo come elemento marginale, atto a dare 1097/29.11 spiegazione razionale alla già accertata condotta posta ,66 2 in essere dal AR. 456T T.149.77 Il ricorso deve essere quindi rigettato e le spese O T del grado devono essere regolate a norma dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti €75,00 alle spese del giudizio di cassazione oltre agli onora- ri in euro mille in favore della società resistente. Così deciso in Roma, addì 5.3.2002. IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE EST. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 жанир * Registrato in data OTT 2004 4 din ate € 149.77109.92 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 -) DIRETTORE DI CANCEL p. Il Dirigente Area Servizi Umberto Cicero (Dott.ssa Maria Grazia DFILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. PACCHINI) Depositata In Cancelleria oggi, 29 LUG. 2002 ASS IL DIRETTORE DI CANCELLERIA A Umberto Cicary M E R P U 7