Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/03/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3225/ 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MAFRICI ANNABELLA Parte 1
Contro
CP 1 rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE
Sono presenti l'Avv. ANTONELLA LAFACE per delega dell'avv. MAFRICI
ANNABELLA nell'interesse della parte ricorrente, la quale chiede che la decisione della causa.
E' altresì presente per l' CP_1 l'avv. CRISTINA LATELLA per delega dell'avv.
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il GOP dott.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
24.3.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n°3225/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv. Annabella Mafrici, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 2305/2023) pensione di inabilità art.12 legge 118/71 ed indennità di accompagnamento.
IN FATTO
L'odierno ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, rappresentando che la Commissione medica CP 1 aveva ritenuto insussistente i presupposti per le prestazioni invocate.
ノnon riconosceva la Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. Persona 1 sussistenza del requisito sanitario per beneficiare né della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura del 93% né dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.6.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' CP_1, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente allespese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, rinnovando la consulenza ed affidandola ad altro consulente, stante la cancellazione dall'albo del precedente CTU nominato dott per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante Persona 1
,
l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
** **
Nello specifico, il consulente, nominato nel presente giudizio, dott Persona 2 dopo avere esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dal ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da "Chiusura ai rapporti socio-affettivi. -Psoriasi, in sede di visita CTU. -
Cardiopatia III/IV classe NYHA con defibrillatore in situ. - Ernie discali e protrusioni.
Asma bronchiale persistente. - depressione endoreattiva di grado medio.", ed
-
applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71 nonché
l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80 entrambi con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.5.2022.
Il CTU ha, quindi, affermato che alla luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% utile ai fini della pensione nonché persona che necessità di assistenza continua con decorrenza dalla data della data della domanda amministrativa del 17.5.2022.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona 2
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da dalla domanda amministrativa, costituisce motivo per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'CP_1 e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 in opposizione ad ATP 2305/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 nonché l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 17.5.2025;
2) Condanna 1' CP_1 al pagamento al ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al
15% nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Avv. Annabella Mafrici.
3) Pone a carico dell CP_1 le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 24.3.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia